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DIPARTIMENTO AZIENDE SPECIALI

Appunti per uno studio su Aziende Speciali

La natura giuridica delle aziende speciali ed il loro rapporto con le camere è  questione di primaria importanza

La camere possono costituire aziende speciali in base all’art. 2 L 580/93, ma tale possibilità era già stata riconosciuta con il RD 2011/34.

In base all’art 33 RD 2011/34 alle aziende speciali poteva essere conferita la personalità giuridica, anche se solo due aziende (ricerca del MICA del 1997) si sono avvalse di tale possibilità.

In altri termini, tutte le aziende speciali camerali non hanno personalità giuridica e, quindi, non hanno un patrimonio separato da quello della CCIAA.

Ciò è un aspetto particolare che differenzia le aziende speciali camerali da quelle costituite dagli enti locali.

L’attuale natura giuridica delle aziende speciali camerali può venire fuori dall’esame delle non molte norme dedicate alle stesse dalla L 580/93 e dalle norme del regolamento di contabilità (DM 287/97).

L’art 2 della L 580 circoscrive la possibilità di costituire aziende speciali solo al fine di promuovere, realizzare, gestire strutture ed infrastrutture di interesse economico generale.

Le aziende speciali camerali si caratterizzano, oltre che per l’assenza della personalità giuridica, per l’elevato grado di indirizzo/controllo che le camere mantengono su di esse.

Difatti, oltre alla definizione delle aziende speciali come “organi camerali” (art 58 DM 287/97), spetta alle camere

  • l’approvazione dello statuto
  • l’approvazione del bilancio preventivo e del bilancio di esercizio
  • l’approvazione dell’assunzione di impegni pluriennali di spesa
  • la nomina dei componenti del consiglio
  • la vigilanza sulla gestione dell’azienda “accertando in particolare l’osservanza degli indirizzi generali ed il perseguimento degli obiettivi stabiliti dal consiglio camerale, anche attraverso i propri componenti nominati nell’organo di amministrazione aziendale (art 66 DM 287/97)”.

Agli elementi di cui sopra, sinonimo di sostanziale non indipendenza dell’azienda, deve aggiungersi anche il particolare rapporto tra camera ed azienda in merito ai beni strumentali (locali della sede, mobili di arredamento, apparecchiature ad uso ufficio, altre attrezzature tecniche) che la camera normalmente assegna gratuitamente all’azienda, ai sensi dell’art 62 DM 287/97.

A conferma di questa forte integrazione tra camera ed azienda, l’unioncamere nazionale, con nota prot 2025 del 11/03/03, esclude l’applicabilità delle procedure ad evidenza pubblica prescritte dalle norme comunitarie nel caso di affidamento della gestione di un servizio alle società consortili camerali e, conseguentemente, anche ai soggetti appositamente creati dalle camere e con i quali esiste un rapporto di delegazione interorganica.

Quando a ciò si aggiungono altri segnali di sostanziale non autonomia delle aziende, quali

  • stipula di contratti quadro da parte della camera per erogazione di servizi anche alle aziende, tipo pulizia e guardiania;
  • accollo da parte della camera di tutte le spese di funzionamento delle strutture occupate dall’azienda;
  • impiego da parte delle aziende di personale camerale o viceversa;
  • erogazione di contributi per il ripianamento delle spese;

vuol significare che si è in presenza di una dipendenza sostanziale e funzionale dell’azienda nei confronti della camera.

Si è, dunque, in presenza di soggetti giuridici che, pur individuati con un nomen iuris che richiama altre esperienze di amministrazione (le aziende speciali degli enti locali ex d.l.vo 267/2000) non rappresentano altro che uffici strumentali della camera.

Proprio per ciò le aziende speciali non possono avere una propria partita IVA distinta da quella delle camere.

Il MICA, nelle conclusioni della conferenza di servizio convocata il 26/06/98, concorda con la proposta di “ assimilare le aziende speciali camerali a quelle degli enti locali disciplinate dalla L 142/90 limitatamente alle aziende speciali fornite di personalità giuridica. Queste ultime aziende, infatti, in quanto dotate di un proprio patrimonio da costituire all’atto della loro istituzione, come prescritto dall’art 33 II comma RD 2011/34, e a suo tempo classificate dal Consiglio di Stato tra gli enti pubblici economici, vengono iscritte al registro delle imprese ed hanno una propria soggettività fiscale autonoma. Per le altre aziende speciali, pur caratterizzate da una limitata capacità giuridica e di agire di tipo funzionale, questa amministrazione ritiene prevalente l’aspetto della loro appartenenza alla struttura organizzativa delle camere di commercio che le hanno costituite”

Le aziende speciali camerali possono, quindi, essere assimilate alle altre aziende speciali esistenti nell’ordinamento giuridico solo ove abbiano la personalità giuridica (2 aziende in totale in Italia nel sistema camerale).

Alle stesse conclusioni giunge l’Agenzia delle Entrate – Direzione Generale per la Campania –  con parere del 23/09/02 su interpello della CCIAA di Salerno : l’azienda speciale che non abbia personalità giuridica, pur godendo di autonomia in forma limitata, costituisce parte integrante della struttura organizzativa dello stesso ente camerale che l’ha istituita ed, ai fini tributari, non può essere considerata un soggetto di imposta distinto.

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