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ISTITUTO
NAZIONALE
DI PREVIDENZA
PER I DIPENDENTI
DELL'AMMINISTRAZIONE
PUBBLICA
Pensioni
Ufficio I -
Normativa
e-mail:
dctrattpensuff1@inpdap.it
Struttura di Progetto
Costituzione
Posizione Assicurativa
Ai Direttori delle Sedi Provinciali
e Territoriali
Alle Organizzazioni Sindacali
Nazionali dei
Pensionati
Agli Enti di Patronato
E p.c. Ai Dirigenti Generali
Centrali e
Compartimentali
Ai Coordinatori delle
Consulenze
Professionali
CIRCOLARE N. 44
OGGETTO : Certificazione del diritto alla prestazione
pensionistica ai sensi dell’articolo 1, comma 3 della legge 23
agosto 2004, n. 243.
La legge richiamata in oggetto introduce a decorrere dal 1° gennaio
2008
maggiori requisiti contributivi ed
anagrafici per il riconoscimento del diritto al trattamento
pensionistico e modifica, tra l’altro, le date di accesso al
pensionamento di anzianità (cfr nota divulgativa n. 13188 del 4
ottobre 2004).
In deroga ai più elevati requisiti richiesti per il conseguimento
del relativo trattamento pensionistico, il legislatore ha previsto
(articolo 1, comma 3) una norma di salvaguardia per coloro che
abbiano maturato entro il 31 dicembre 2007 i requisiti di età e di
anzianità contributiva previsti dalla normativa vigente prima della
data di entrata in vigore della legge in esame, ai fini del diritto
all’accesso al trattamento pensionistico di vecchiaia o di
anzianità, nonché alla
pensione nel sistema contributivo; in tali fattispecie, i lavoratori
conseguono il diritto alla prestazione pensionistica secondo la
predetta normativa e possono chiedere all’ente di appartenenza la
certificazione di tale diritto.
I successivi commi 4 e 5 prevedono, inoltre, che i periodi di
anzianità contributiva maturati fino alla data di conseguimento del
diritto alla pensione sono computati, ai fini del calcolo
dell’ammontare della prestazione, secondo i criteri vigenti prima
della data di entrata in vigore della legge in esame e che i
lavoratori possono liberamente esercitare il diritto alla
prestazione pensionistica in qualsiasi momento successivo alla data
di maturazione dei requisiti, a prescindere da qualsiasi modifica
della normativa previdenziale.
L’introduzione della “certificazione del diritto alla pensione”,
avente comunque
natura dichiarativa in quanto orientata esclusivamente a consolidare
le certezze dell’iscritto, fa sorgere in capo all’Inpdap l’obbligo
di informare i richiedenti in merito alla maturazione o meno dei
requisiti richiesti per il conseguimento del diritto in base alla
normativa vigente.
E’ appena il caso di accennare che la “certificazione del diritto
alla pensione”
non consente, com’è noto, di ottenere l’incentivo al posticipo del
pensionamento (cosiddetto “superbonus”) di cui all’art. 1, comma 12,
della legge 243/2004, così come precisato nella nota operativa n. 20
del 12 ottobre 2004.
Per gli iscritti, ai quali questo Istituto liquida il trattamento
pensionistico, la
facoltà prevista dal già citato articolo 1, comma 3, volta al
rilascio della certificazione del diritto a pensione, è subordinata
alla presentazione di apposita istanza (allegato 1), indirizzata
all’ente/amministrazione di appartenenza ed alla sede Inpdap
competente in base alla sede di servizio
dell’Ente o Amministrazione in cui l’iscritto presta servizio.
Nelle more della definitiva predisposizione dell’applicativo PAW
(Posizione Assicurativa WEB), in corso di sperimentazione, che
consentirà il trasferimento
delle informazioni in tempo reale tra l’Istituto, l’ente datore di
lavoro, l’iscritto ed i Patronati, le Sedi, ai fini
dell’accertamento del diritto a pensione, qualora dalla banca dati
non siano rilevabili le informazioni necessarie per il rilascio
della
certificazione, sono tenute ad avviare specifica istruttoria presso
l’amministrazione di appartenenza la quale provvederà a certificare
tramite il modello PA04, da inviare sia informaticamente che in
forma cartacea all’Inpdap,
i servizi prestati dal richiedente, secondo le modalità impartite
con circolari Inpdap 17 dicembre 2003 n. 34, 10 febbraio 2004 n.10 e
27 maggio 2004 n.33, e con l’avvertenza di indicare nelle note del
modello PA04 la dicitura “ai fini della certificazione del diritto a
pensione, ai sensi della legge 243/2004”.
Si precisa che tra i servizi utili devono essere certificati anche
eventuali periodi
oggetto di riscatto, computo o ricongiunzione, con l’indicazione
dell’eventuale
pagamento in forma rateale del relativo contributo, nonché ulteriori
servizi o
periodi prestati presso altri enti con obbligo di iscrizione all’Inpdap.
Nella certificazione dei servizi gli enti/amministrazioni devono
indicare anche i
periodi per i quali le disposizioni normative prevedono un
incremento
dell’anzianità contributiva.
Ai fini del rilascio della certificazione in esame, le sedi Inpdap
sono tenute a
verificare i requisiti richiesti per il conseguimento della pensione
in base
all’attuale normativa, il momento in cui tali requisiti vengono
maturati, con la
conseguenza che gli interessati potranno accedere al pensionamento
con le
finestre di accesso previste dalla normativa previgente all’entrata
in vigore della più volte citata legge n. 243/2004 (allegati 2 e 3).
Rientrano tra i servizi utili per la certificazione quelli coperti
da contribuzione
obbligatoria, figurativa, volontaria, nonché quelli derivanti da
computi, riscatti e
ricongiunzione.
IL DIRETTORE GENERALE
Dr. Luigi Marchione
F.to. Dr. Marchione |