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Direzione Generale
CIRCOLARE N. 7
OGGETTO: Legge 24 dicembre 2007, n. 247 recante: “ Norme di attuazione del Protocollo del 23 luglio 2007 su previdenza, lavoro e competitività per favorire l’equità’ e la crescita sostenibili, nonché ulteriori norme in materia di lavoro e previdenza sociale”. Nuove disposizioni in materia pensionistica in vigore dal 1° gennaio 2008.
1. PREMESSA
La legge 24 dicembre 2007, n. 247, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 301 del 29.12.2007, reca nuove disposizioni in materia previdenziale e, nel contempo, modifica alcune norme contenute nella legge n. 243 del 23 agosto 2004 (c.d. riforma Maroni) con effetto dal 1° gennaio 2008.
Con la presente circolare, acquisito con nota n. 112792/16/318/13 del 24 aprile u.s. il parere favorevole del Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale, si illustrano le innovazioni introdotte nella materia pensionistica dalle richiamate disposizioni legislative, fornendo le opportune istruzioni per alcuni aspetti già anticipati con le note divulgative rispettivamente del 4/10/2004, protocollo n. 13188, e protocollo n. 220/08 in data 8/01/2008. La presente circolare si articola in tre parti. La prima riguarda la nuova disciplina concernente i requisiti di età ed anzianità contributiva prescritti per il conseguimento del diritto a pensione. Nella seconda parte vengono esaminate le modifiche relative alle modalità di accesso al pensionamento (c.d. finestre). Con la terza parte, infine, sono prese in considerazione le altre disposizioni disciplinate dalla legge in esame, con particolare riferimento a specifiche modalità di valorizzazione di periodi/servizi.
In via preliminare, si ritiene opportuno precisare che nei confronti dei regimi armonizzati nonché per gli altri regimi e gestioni pensionistiche in cui sussistono requisiti diversi da quelli vigenti nell’assicurazione generale obbligatoria, il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dall’entrata in vigore della legge in oggetto, uno o più decreti legislativi allo scopo di assicurare l’estensione dell’obiettivo dell’elevazione dell’età media di accesso al pensionamento, nel rispetto delle obiettive peculiarità. In particolare, dalla lettura integrata dell’articolo 1, comma 8 e comma 10, della legge 243/2004, così come modificata dalla legge n. 247/2007, si rileva che nei confronti del personale delle Forze Armate, del personale delle Forze di Polizia ad ordinamento civile e militare e del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco nonché dei rispettivi dirigenti il trattamento previdenziale continua ad essere disciplinato dalla normativa speciale vigente e, di conseguenza, non trovano applicazione le disposizioni di cui alla legge in esame. In buona sostanza, il trattamento pensionistico di anzianità di detto personale continua ad essere disciplinato dal Dlgs n. 165/1997, per quanto riguarda i requisiti per il diritto, e dalla legge n. 335/1995, come modificata dalla legge n. 449/1997, per l’accesso al trattamento pensionistico (c.d. finestre). Restano, altresì, confermati gli specifici requisiti previsti per il diritto al pensionamento di vecchiaia nonché la decorrenza immediata degli stessi. Si rende opportuno precisare che non rientrano nella disciplina speciale, e di conseguenza non sono riguardati dalla citata delega, i dipendenti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco appartenenti al settore dei servizi amministrativi, tecnici ed informatici nei confronti dei quali, svolgendo essi funzioni di supporto alle attività prettamente operative, trovano applicazione, ai fini pensionistici, le disposizioni previste per la generalità dei lavoratori (articolo 33, comma 2, della alegge n. 930/1980). Pertanto, il diritto e l’accesso a pensione di tale personale è disciplinato dalla legge n. 243/2004 come modificata ed integrata dalla legge 247/2007, le cui istruzioni sono di seguito illustrate.
2. REQUISITI PER IL DIRITTO AL TRATTAMENTO PENSIONISTICO 2.1 Pensioni di anzianità (articolo 1, comma 6, lettera a) della L. 243/2004 così come modificato dall’art. 1 della L. 247/2007)
Il diritto alla pensione di anzianità si consegue, fermo restando il requisito di anzianità contributiva non inferiore a trentacinque anni, al raggiungimento dei requisiti anagrafici così come individuati nelle tabelle A e B annesse alla legge in esame (Allegato 1). In particolare, per il periodo dal 1° gennaio 2008 al 30 giugno 2009 tale diritto si acquisisce con 35 anni di anzianità contributiva e 58 anni di età, mentre per il periodo successivo il legislatore ha introdotto un meccanismo che prevede una diversa combinazione di requisiti anagrafici con quelli di anzianità contributiva (almeno trentacinque anni), la cui sommatoria deve determinare il raggiungimento di una quota minima prevista per l’anno considerato (c.d. “sistema delle quote”).
Per un’immediata visualizzazione dei nuovi requisiti previsti, si riporta la seguente tabella riepilogativa:
tab.1 nuovi requisiti per le pensioni di anzianita’
Si rende opportuno precisare che sia i requisiti anagrafici che quelli contributivi minimi per il raggiungimento della quota prevista, in relazione all’anno considerato, devono essere pienamente raggiunti senza operare alcuna forma di arrotondamento; ciò in virtù del tenore letterale della norma che prevede un’età minima per la maturazione del diritto con una contribuzione non inferiore a 35 anni. Verificata la sussistenza di detti requisiti minimi, concorrono alla determinazione della quota prevista per l’anno considerato sia i mesi che le frazioni di essi; la sommatoria di questi dati deve raggiungere la quota prevista per l’anno considerato senza operare alcun arrotondamento. In alternativa a quanto riportato nella tabella 1, il diritto al trattamento pensionistico si consegue, indipendentemente dall’età, in presenza di un requisito di anzianità contributiva non inferiore a quaranta anni (39 anni, 11 mesi e 16 giorni, secondo quanto previsto dall’articolo 1, comma 59, lettera b) della legge n. 449/1997)
Per l’anno 2009, in virtù di quanto disposto dall’articolo 1, comma 6, lettera c) della legge n. 243/2004 come novellato dalla legge n. 247/2007, per il personale del comparto scuola i requisiti per l’accesso al trattamento pensionistico restano quelli relativi al primo semestre dell’anno medesimo (58 anni di età e 35 di contribuzione in luogo di 59 anni di età e 36 di contribuzione o 60 di età e 35 di contribuzione). Restano, in ogni caso, ferme le disposizioni previste dall’articolo 59, comma 9 della legge n. 449/1997 che consentono l’accesso al pensionamento all’inizio del nuovo anno scolastico o accademico (rispettivamente 1° settembre e 1° novembre) ancorché i requisiti prescritti vengano maturati entro il 31 dicembre del medesimo anno.
Per esplicita disposizione normativa il lavoratore che abbia maturato entro il 31 dicembre 2007 i requisiti di età e di anzianità contributiva previsti dalla previgente normativa consegue, con tali requisiti e con le previgenti decorrenze, il diritto alla prestazione pensionistica di vecchiaia o di anzianità, nonché alla pensione nel sistema contributivo, anche successivamente al 1° gennaio 2008, anche se a partire da tale data siano stati introdotti nuovi e più elevati requisiti (cfr. articolo 1, comma 3, della legge n. 243/2004). Tale disposizione opera anche nell’ipotesi di destinatari di un sistema di calcolo misto che esercitano la facoltà di opzione per il sistema contributivo, anche in data successiva al 1° gennaio 2008; in tale fattispecie, ai fini della verifica del perfezionamento dei requisiti al 31 dicembre 2007, occorre tenere conto anche di eventuali anticipi dell’età pensionabile riconosciuti alle lavoratrici madri (4 mesi per ogni giglio nel limite di 12 mesi).
2.2 DEROGHE Oltre alla salvaguardia dei diritti acquisiti al 31 dicembre 2007, il legislatore ha previsto delle situazioni particolari nelle quali si prescinde dai nuovi requisiti richiesti a decorrere dal 1° gennaio 2008 e, pertanto, continuano a conseguire con 35 anni di contributi e 57 anni di età il diritto al trattamento di anzianità: · le lavoratrici dipendenti, in virtù di quanto disposto dall’articolo 1, comma 9, della legge n. 243/2004, a condizione che optino per la liquidazione del trattamento secondo le regole di calcolo contributivo previste dal Dlgs n. 180/1997. Si precisa che l’opzione in esame ha effetto esclusivamente ai fini del calcolo della pensione spettante e non comporta alcuna estensione dei particolari istituti giuridici previsti nel sistema contributivo. Resta inteso che in tali fattispecie non opera il divieto di opzione nei confronti di coloro che avevano già maturato al 31 dicembre 1995 almeno 18 anni di contribuzione, sancito dall’articolo 2, comma 1, del DL 355/2001, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 417/2001. · i lavoratori in mobilità di cui all’art. 1, comma 18-bis, della legge n. 243/2004 così come novellato dalla legge in oggetto (5.000 lavoratori ubicati su tutto il territorio nazionale che si aggiungono ai soggetti già salvaguardati dall’art. 1 comma 18 della legge n. 243/2004); · i lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria entro il 20 luglio 2007; la stesura originaria della legge n. 243/2004 individuava la data del 1° marzo 2004 quale termine ultimo entro il quale doveva essere stata autorizzata la prosecuzione volontaria. A tale proposito si precisa che per data di autorizzazione si deve fare riferimento alla data di presentazione della relativa domanda.
Si rende opportuno precisare che nei confronti dei lavoratori dipendenti di enti o aziende privatizzate, iscritti all’Inpdap, che avevano in corso alla data del 31 dicembre 2007 il periodo di preavviso finalizzato alla cessazione del rapporto di lavoro, sulla base delle disposizioni previste dai CC.NN.LL., non si applica la nuova disciplina sulle “finestre di accesso”, ancorché raggiungano i requisiti anagrafici e contributivi dopo la predetta data del 31 dicembre 2007 analogamente a quanto precisato dall’Inps nella Circolare n. 5 del 15 gennaio 2008, emanata a seguito di specifico parere in merito da parte del Ministero del lavoro, per i lavoratori iscritti all’Assicurazione Generale Obbligatoria che si trovino nelle medesime situazioni. Nei confronti dei lavoratori ultrasessantenni, dipendenti degli enti e aziende sopra ricordate, che non abbiano in corso il periodo di preavviso al 31.12.2007 ma che maturano il diritto alla pensione di vecchiaia successivamente a tale data, trova applicazione l’art. 6, comma 2-bis, del Decreto legge n. 248/2007 così come modificato dalla legge n. 31 del 28 febbraio 2008 (di conversione del citato decreto legge), che differisce al momento della decorrenza del trattamento pensionistico di vecchiaia spettante al dipendente medesimo la possibilità del datore di lavoro di licenziare “ad nutum” detti lavoratori ai sensi dell’art. 4 comma 2 della L. 11 maggio 1990 n. 108.
2.3 PENSIONI DI VECCHIAIA
La legge in esame non apporta alcuna modifica in merito ai requisiti per il diritto al trattamento pensionistico di vecchiaia in un sistema di calcolo retributivo o misto. Si ritiene, tuttavia, utile individuare alcune fattispecie particolari che potrebbero ingenerare dubbi interpretativi anche con riferimento al “titolo” di cessazione. Come specificato nel paragrafo 2.1., a coloro i quali hanno maturato il diritto al pensionamento alla data del 31 dicembre 2007 continua ad applicarsi la previgente disciplina sia per quanto riguarda il diritto che la decorrenza del trattamento pensionistico. Ciò si verifica anche nell’ipotesi in cui il diritto maturato alla predetta data sia stato acquisito in virtù del conseguimento dei requisiti minimi previsti per una pensione di anzianità ancorché la cessazione avvenga a seguito del raggiungimento, in data successiva al 1° gennaio 2008, del requisito anagrafico per il diritto alla pensione di vecchiaia (60 anni per le donne e 65 per gli uomini); in tale ipotesi, pertanto, la decorrenza del trattamento pensionistico di vecchiaia è immediata, anche se il titolo della cessazione (pensione di vecchiaia) sia diverso rispetto a quello (pensione di anzianità) che ha dato luogo all’applicazione della norma di garanzia, in quanto quest’ultima si intende volta alla tutela del diritto comunque acquisito. Analogamente, si considerano perfezionati i requisiti per il diritto al pensionamento nei confronti delle donne che alla data del 31 dicembre 2007 avevano maturato i requisiti minimi contributivi ed avevano compiuto 60 anni di età, ancorché non abbiano esercitato la facoltà prevista dall’articolo 2, comma 21, della legge n. 335/1995. Anche in questa ipotesi, pertanto, la decorrenza del trattamento pensionistico di vecchiaia è immediata.
3. Sistema contributivo
L’articolo 1, comma 6, lettera b), della legge 243/2004 modifica i requisiti per l’accesso al trattamento pensionistico per coloro che sono destinatari del sistema di calcolo contributivo; in particolare, fermo restando il requisito contributivo di 5 anni, il requisito anagrafico è elevato a: - 60 anni di età per le donne; - 65 anni di età per gli uomini.
Si precisa che nei confronti delle lavoratrici che accedono al pensionamento con un’età inferiore a 65 anni, è necessario verificare la sussistenza dell’ulteriore condizione prevista dall’articolo 1, comma 20, della legge n. 335/1995 ossia che l’importo della pensione risulti essere non inferiore a 1,2 volte dell’importo dell’assegno sociale riferito all’anno di maturazione di tutti i requisiti previsti per la pensione nel sistema contributivo.
Il medesimo articolo conferma la possibilità di accesso al pensionamento con 40 anni di contribuzione, a prescindere dall’età anagrafica.
Resta inteso che quando il sistema delle “quote” richiede un’età anagrafica di almeno 60 anni in concomitanza con almeno 35 anni di contribuzione, la lavoratrice sessantenne potrà, comunque, accedere alla pensione anche con un’anzianità contributiva inferiore (almeno 5 anni) a condizione che risulti soddisfatta l’ulteriore condizione che l’importo della pensione sia pari ad almeno 1,2 l’importo dell’assegno sociale.
E’ prevista, inoltre, la possibilità di conseguire il diritto, ferma restando l’anzianità contributiva non inferiore a 35 anni, con i requisiti indicati nella tabella B annessa alla legge n. 247/2007 (c.d. “sistema delle quote”), secondo le istruzioni impartite al paragrafo 2.1 della presente circolare.
4. Accesso al trattamento pensionistico (c.d. finestre)
4.1 Decorrenze pensioni di anzianità
L’articolo 1, comma 6, lettera c) della legge n. 243/2004 ha introdotto due finestre di accesso al pensionamento per i lavoratori che, a partire dall’anno 2008, maturano i requisiti per la pensione di anzianità.
In particolare, se il lavoratore matura i requisiti nel primo semestre dell’anno avrà diritto a percepire la pensione il primo gennaio dell’anno successivo, mentre nel caso che maturi il diritto nel secondo semestre dell’anno avrà diritto a percepire la pensione il primo luglio dell’anno successivo.
tab. 2 decorrenze delle pensioni (art.1 comma 6, lettera c) legge 243/2004)
Nei confronti di coloro che al 31 dicembre 2007 avevano già maturato i requisiti per il diritto a pensione, si continua ad applicare la previgente normativa anche in materia di accesso al pensionamento. Trattandosi di “finestre” a partire dalle quali si può accedere al trattamento pensionistico, la decorrenza è immediata ad eccezione dell’ipotesi in cui l’interessato abbia maturato i requisiti nel 4° trimestre dell’anno 2007; in questo caso la prima data utile per l’accesso al pensionamento è il 1° aprile 2008. 4.2. Decorrenze con 40 anni di contribuzione e per pensionamenti di vecchiaia Una rilevante novità della legge in esame riguarda l’estensione dell’accesso programmato (c.d. finestre) anche per i trattamenti pensionistici con 40 anni di contribuzione e per quelli di vecchiaia (articolo 1, comma 5, lettere a) e b) della legge n. 247/2007). In tali fattispecie la decorrenza della pensione sarà contingentata in 4 finestre d’uscita in luogo delle due finestre previste dalla legge n. 243/2004. In particolare, l’accesso al pensionamento con un’anzianità contributiva pari o superiore a 40 anni segue le medesime decorrenze previste dal già citato articolo 1, comma 29, della legge n. 335/1995.
Tab. 3 accesso al pensionamento con un’anzianità contributiva pari o superiore a 40 anni (c.d. finestre) – art. 1, comma 5, lettera a) legge n. 247/2007
In merito alle pensioni di vecchiaia, il cui diritto venga acquisito a partire dal 1° gennaio 2008, la decorrenza, sia in un sistema retributivo sia in quello contributivo, avviene secondo quanto riportato nella seguente tabella: tab. 4 decorrenze della pensione di vecchiaia (c.d. finestre) art. 1, comma 5, lettera b) legge n. 247/2007
Rimane ferma la decorrenza immediata nei casi di maturazione dei requisiti per il diritto al trattamento pensionistico al 31 dicembre 2007 anche nell’ipotesi in cui gli interessati abbiano esercitato la facoltà di trattenimento in servizio di cui all’art. 16 del decreto legislativo n. 503/1992.
Si precisa che in un sistema di calcolo contributivo, ancorché esista una sola tipologia di pensione denominata “pensione di vecchiaia”, nei casi di accesso al pensionamento con un’età anagrafica inferiore a 65 per gli uomini e 60 per le donne, le finestre di accesso sono quelle previste dall’articolo 1, comma 6, lettera c) della legge n. 243/2004 (si veda tabella n. 2 a pagina 9).
Non trovano applicazione le c.d. finestre nei confronti dei destinatari del sistema contributivo che, alla data del 31 dicembre 2007, avevano soddisfatto i requisiti per il diritto. Per esplicita disposizione normativa (art. 1, comma 20 della legge n. 335/1995) il diritto si conseguiva al compimento dei 57 anni di età a condizione che risultassero versati e accreditati 5 anni di contribuzione effettiva e che l’importo della pensione fosse non inferiore a 1,2 volte l’assegno sociale (condizione non richiesta in presenza di 65 anni di età).
4.3 Decorrenze nelle fattispecie derogatorie
Come esplicitato al paragrafo 2.2 il legislatore ha inteso tutelare alcune categorie di soggetti consentendo il mantenimento, anche in data successiva al gennaio 2008, dei previgenti requisiti previsti per il diritto alla pensione di anzianità (35 anni di contribuzione e 57 di età anagrafica). Le decorrenze dei relativi trattamenti pensionistici vengono diversamente disciplinate in relazione alla singola fattispecie. In particolare, le donne che esercitano la facoltà di opzione per la liquidazione della pensione secondo le modalità di calcolo del sistema contributivo accedono al pensionamento secondo quanto previsti dall’articolo 1, comma 6, lettera c) della legge n. 243/2004 ovvero, se maturano i requisiti entro il primo semestre dell’anno, possono accedere al pensionamento dal 1° gennaio dell’anno successivo, se i requisiti vengono maturati nel secondo semestre possono accedere al pensionamento dal 1° luglio dell’anno successivo. Nei confronti dei soggetti destinatari delle altre fattispecie derogatorie (lavoratori in mobilità di cui all’articolo 1, comma 18-bis, della n. 243/2004 nonché il lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria entro il 20 luglio 2007) l’accesso al pensionamento di anzianità, anche in periodi successivi al 2008, avviene sulla base del regime delle decorrenze stabilito dall’articolo 1, comma 29, della legge n. 335/1995, come modificata dalla legge n. 449/1997.
5. Norme in materia di totalizzazione e cumulo di periodi assicurativi.
L’art. 1, comma 76, lett. a) della legge 247/07 ha modificato l’articolo 1, comma 1, del Dlgs 2 febbraio 2006, n. 42, riducendo il limite minimo di anzianità contributiva previsto per totalizzare i contributi versati nelle varie gestioni che passa da 6 a 3 anni. La lettera b) del citato articolo 1 ha invece novellato l’art. 1, comma 1, del Dlgs 30 aprile 1997 n. 184, eliminando i limiti che erano previsti da detto articolo alla possibilità di cumulare i contributi versati in qualsiasi gestione, cassa o fondo. Sino ad oggi infatti era possibile cumulare tutti i contributi versati solo se non si era raggiunto il diritto a pensione in una singola gestione. Con le nuove norme è possibile cumulare tutti i contributi versati anche se si è raggiunto il diritto a pensione in una singola gestione. Entrambe le disposizioni si applicano alle domande presentate dal 1 gennaio 2008.
6. Norme in materia di riscatto dei titoli universitari
L’art. 1, comma 77, della legge 247/07 ha modificato l’art. 2 del Dlgs 184/97 introducendo tre nuovi commi (4-bis, 5-bis e 5-ter) che, a partire dal 1° gennaio 2008, integrano e modificano le modalità di riscatto dei seguenti titoli: a) diploma universitario (DU); b) diploma di laurea (DL); c) diploma di specializzazione (DS); d) dottorato di ricerca (DR).
Il nuovo comma 4-bis prevede, per tutti coloro che presentano domanda di riscatto a partire dal 1 gennaio 2008, la possibilità di pagare l’onere del riscatto medesimo in unica soluzione ovvero in un massimo dieci anni senza interessi. Si precisa che nei confronti di coloro che volessero avvalersi delle nuove disposizioni, avendo presentato domanda anteriormente al 1° gennaio 2008, si possono verificare le seguenti situazioni: a) gli iscritti che hanno presentato domanda ma non hanno ancora iniziato a pagare le rate di riscatto possono rinunciare alla domanda in questione e proporne una successiva, da ritenersi sostitutiva della precedente, ovvero chiedere che l’istanza precedentemente avanzata venga considerata come presentata alla data del 1° gennaio 2008, tenendo presente che i criteri di calcolo dell’onere di riscatto terranno conto della nuova data di presentazione della domanda. b) gli iscritti che hanno in corso il pagamento rateale dell’onere riscatto possono interrompere lo stesso, ottenere l’accredito del periodo coperto dal pagamento delle rate effettuate e presentare - per il periodo del corso di studi residuo - nuova domanda di riscatto il cui onere terrà conto, come nel caso precedente, del diverso momento di presentazione della domanda.
Il comma 5-bis consente anche a coloro che non abbiano iniziato l’attività lavorativa, e quindi non sono stati iscritti a nessuna forma di previdenza obbligatoria, la facoltà di riscatto dei titoli universitari sopra indicati.
In quest’ultimo caso la domanda di riscatto deve essere presentata all’INPS ed il relativo onere è determinato in misura fissa prendendo a parametro il livello minimo imponibile annuo di cui all’art. 1, comma 3, della legge 233/1990 moltiplicato per l’aliquota di computo (33 per cento) delle prestazioni pensionistiche dell’assicurazione generale obbligatoria per i lavoratori dipendenti. L’importo da pagare viene accreditato all’INPS che provvederà a versarlo, previa richiesta dell’interessato e senza alcun onere a carico di quest’ultimo, alla gestione presso la quale il soggetto sarà successivamente iscritto. Si rende opportuno precisare che, in questa ultima particolare fattispecie di riscatto, la valorizzazione dei periodi di studio, indipendentemente dalla loro collocazione temporale, non determina un’eventuale modifica del sistema pensionistico del richiedente che, in ogni caso, continuerà ad essere destinatario di un sistema contributivo. L’importo dell’onere può essere pagato con una rateizzazione massima di 10 anni senza interessi ed è deducibile ai fini fiscali dall’interessato. L’onere in questione è detraibile nell’attuale misura del 19 per cento dell’importo stesso dai soggetti cui risulta fiscalmente a carico il richiedente qualora lo stesso non percepisca un reddito personale tassabile.
Infine, il comma 5-ter introduce una deroga esplicita a quanto previsto dall’art. 1, comma 7, della legge n. 335/1995, disponendo che i periodi di studio necessari al conseguimento dei titoli universitari sopra specificati, una volta riscattati, saranno considerati utili anche ai fini del raggiungimento dei 35 e dei 40 anni di contribuzione e non solo ai fini della misura della pensione, anche per coloro che sono destinatari del sistema contributivo, indipendentemente dalla data di presentazione della relativa istanza.
IL DIRETTORE GENERALE Dr.ssa Giuseppina Santiapichi
(f.to Giuseppina Santiapichi) Allegato 1)
Tabella A
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