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ISTITUTO
NAZIONALE
DI PREVIDENZA
PER I DIPENDENTI
DELL'AMMINISTRAZIONE
PUBBLICA
Ai Direttori delle Sedi Provinciali e Territoriali
Alle Organizzazioni Sindacali
Nazionali dei Pensionati
Agli Enti di Patronato
Ai Dirigenti Generali
Centrali e Compartimentali
Ai Coordinatori delle
Consulenze Professionali
NOTA
OPERATIVA n. 51
OGGETTO: Decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito
– con modificazioni – nella legge 4 agosto 2006, n. 248,
recante “Disposizioni urgenti per il rilancio economico
e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione
della spesa pubblica, nonché interventi in materia di
entrate e di contrasto all’evasione fiscale”.
L’art. 33 della disposizione indicata in oggetto ha
soppresso il secondo, terzo, quarto e quinto periodo
dell’art. 16, primo comma, del decreto legislativo 30
dicembre 1992, n., 503, come modificato dall’art. 1–quater
del decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136, convertito –
con modificazioni – nella legge 27 luglio 2004, n. 186.
Per effetto della abrogazione dei suindicati periodi, a
decorrere dall’entrata in vigore del decreto-legge n.
223/2006 (4 luglio 2006), viene meno la facoltà di
richiedere il trattenimento in servizio fino al
compimento del settantesimo anno di età.
Detta disposizione non rileva nei confronti di coloro
che alla data del 4 luglio 2006 avevano avuto già
accolta ed autorizzata la richiesta di trattenimento in
servizio per i quali continuano ad applicarsi le
disposizioni dell’art. 1 - quater della legge n.
186/2004 già oggetto della circolare n. 69 del
24/12/2004, alla quale integralmente si rimanda.
IL DIRIGENTE GENERALE
Dr. Costanzo Gala
f.to Dr. Gala
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