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CONTRATTO COLLETTIVO
NAZIONALE DI LAVORO DELL’AREA DELLA DIRIGENZA DEL COMPARTO REGIONI E
AUTONOMIE LOCALI PER IL QUADRIENNIO NORMATIVO 2002-2005 E IL BIENNIO
ECONOMICO 2002-2003
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In data 22 febbraio
2006, ha avuto luogo l’incontro tra: ARAN: nella persona del
Presidente Avv. Guido Fantoni e le seguenti Organizzazioni Sindacali
Confederazioni Sindacali CGIL/FP firmato CGIL firmato
CISL/FPS firmato CISL
firmato
UIL/FPL firmato UIL
firmato
CIDA/ Enti Locali
firmato CIDA firmato
DIRER/ DIREL firmato
CONFEDIR firmato CSA (fiadel/cisal,
fialp/cisal, cisas-fisael, confail–unsiau, confill eell–cusal, usppi
– cuspel–fasil – fadel) firmato
CISAL firmato
Al termine della
riunione le parti hanno sottoscritto l'allegato CCNL dell'area della
dirigenza del comparto delle Regioni e delle Autonomie Locali
relativo al quadriennio normativo 2002-2005 e il biennio economico
1.1.2002 – 31.12.2003.
CONTRATTO COLLETTIVO
NAZIONALE DI LAVORO PER IL QUADRIENNIO NORMATIVO 2002-2005 E PER IL
BIENNIO ECONOMICO 2002-2003, RELATIVO ALL’AREA DELLA DIRIGENZA DEL
COMPARTO “REGIONI E AUTONOMIE LOCALI”
INDICE
TITOLO I
Disposizioni
generali
Art. 1 Campo di
applicazione
Art. 2 Durata, decorrenza, tempi e procedure di applicazione del
contratto
Art. 3 Conferma del sistema delle relazioni sindacali
Art. 4 Tempi e procedure per la stipulazione dei contratti
decentrati integrativi
Art. 5 Contrattazione collettiva decentrata integrativa di livello
territoriale
Art. 6 Concertazione
Art.
7 Relazioni sindacali delle unioni di comuni
TITOLO II
FORME DI
PARTECIPAZIONE E RAFFREDDAMENTO DEI CONFLITTI
Art.
8 Comitato paritetico sul fenomeno del mobbing.
Art. 9 Interpretazione autentica dei contratti collettivi
TITOLO III
ART. 10
Affidamento incarichi dirigenziali
ART. 11 Recesso
dell'amministrazione
ART. 12 Effetti del procedimento penale sul rapporto di lavoro
ART. 13
Effetti degli accertamenti negativi
ART . 14 Comitato dei
garanti
ART.15 Risoluzione
consensuale
ART. 16
Eccedenze di personale dirigenziale
ART. 17 Clausola di
salvaguardia
ART. 18 Assenze per l’esercizio delle funzioni di giudice onorario o
di vice procuratore onorario
ART.
19 Prestazioni assistenziali e previdenziali
ART. 20 Assenze per l’espletamento di funzioni di pubblico ministero
TITOLO IV
TRATTAMENTO
ECONOMICO
ART. 21 Stipendio tabellare
ART. 22 Effetti dei
nuovi stipendi
ART. 23 Incrementi delle risorse per la retribuzione di posizione e
di risultato
ART. 24 Retribuzione
di posizione
ART. 25 Incarico di
vice-segretario
ART. 26 Invalidi per
servizio
ART. 27 Norma di rinvio
Dichiarazione congiunta n.
1
Dichiarazione congiunta n.
2
Dichiarazione congiunta n.
3
Dichiarazione congiunta n.
4
Dichiarazione congiunta n.
5
Dichiarazione congiunta n.
6
Dichiarazione congiunta n.
7
Dichiarazione congiunta n.
8
Dichiarazione congiunta n.9
Dichiarazione congiunta
n.10
Dichiarazione congiunta
n. 11
Dichiarazione a verbale direr-direl confedir 1
Dichiarazione a verbale direr-direl confedir 2
Dichiarazione a verbale direr-direl confedir 3
TITOLO I
Disposizioni
generali
Art. 1 Campo di
applicazione
1. Il presente
contratto collettivo nazionale si applica a tutto il personale con
qualifica dirigenziale dipendente dagli enti del comparto Regioni –
Autonomie locali, comprese le IPAB, di cui all’area dirigenziale 2^,
dell’art. 2, dell’accordo quadro del 23 settembre 2004, con rapporto
di lavoro a tempo indeterminato.
2. Nel testo del
presente contratto i riferimenti al decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, e successive modificazioni e integrazioni, sono
riportati come D.Lgs.n.165 del 2001.
Art. 2 Durata, decorrenza, tempi e procedure di applicazione del
contratto
1. Il presente
contratto concerne il periodo 1° gennaio 2002 – 31 dicembre 2005,
per la parte normativa, ed è valido dal 1° gennaio 2002 al 31
dicembre 2003, per la parte economica.
2. Gli effetti del
presente contratto decorrono dal giorno successivo alla data di
stipulazione, salvo diversa prescrizione e decorrenza espressamente
prevista dal contratto stesso. 3. Gli istituti a contenuto economico
e normativo aventi carattere vincolato ed automatico sono applicati
dagli enti destinatari entro trenta giorni dalla data di
stipulazione del contratto di cui al comma 2. 4. Il presente
contratto, alla scadenza, si rinnova tacitamente di anno in anno
qualora non ne sia stata data disdetta da una delle parti con
lettera raccomandata, almeno tre mesi prima di ogni singola
scadenza. In caso di disdetta, le disposizioni contrattuali
rimangono integralmente in vigore fino a quando non siano sostituite
dal successivo contratto collettivo. 5. Per evitare periodi di
vacanza contrattuale, le piattaforme sono presentate tre mesi prima
della scadenza del contratto. Durante tale periodo e per il mese
successivo alla scadenza del contratto, le parti negoziali non
assumono iniziative unilaterali né procedono ad azioni dirette. 6.
Dopo il periodo di vacanza contrattuale, pari a tre mesi dalla data
di scadenza o dalla data di presentazione delle piattaforme, se
successiva, ai dirigenti del comparto sarà corrisposta la relativa
indennità secondo le scadenze previste dall’accordo sul costo del
lavoro del 23 luglio 1993. Per le modalità di erogazione di detta
indennità, l’ARAN stipula apposito accordo ai sensi degli artt. 47 e
48, commi 1, 2, 3, 4 e 5 del decreto legislativo n. 165 del 2001. 7.
In sede di rinnovo biennale per la parte economica, ulteriore punto
di riferimento del negoziato sarà costituito dalla comparazione tra
inflazione programmata e quella effettiva intervenuta nel precedente
biennio, secondo quanto previsto dal citato accordo del 23 luglio
2003.
Art. 3 Conferma del sistema delle relazioni sindacali
1. E’ confermato il
sistema delle relazioni sindacali previsto dal CCNL del 23 dicembre
1999, con le modifiche apportate dal comma 2 e dai seguenti articoli
da 4 a 9.
2. Il testo dell’art.7,
comma 1, ultimo periodo, del CCNL del 23.12.1999 è sostituito dal
seguente: “Ai fini di una più compiuta informazione, le parti, su
richiesta di ciascuna di esse, si incontrano con cadenza almeno
annuale ed in ogni caso in presenza di eventuali processi di
dismissione o di esternalizzazione di servizi o attività”.
Art. 4 Tempi e procedure per la stipulazione dei contratti
decentrati integrativi
1. Il testo dell’art. 5
del CCNL dell’1.4.1999 è sostituito dal seguente: 1. “I contratti
collettivi decentrati integrativi hanno durata quadriennale e si
riferiscono a tutti gli istituti contrattuali rimessi a tale
livello, da trattarsi in un'unica sessione negoziale. Sono fatte
salve le materie previste dal presente CCNL che, per loro natura,
richiedano tempi di negoziazione diversi o verifiche periodiche
essendo legate a fattori organizzativi contingenti. Le modalità di
utilizzo delle risorse decentrate sono determinate in sede di
contrattazione decentrata integrativa con cadenza annuale.
2. L'ente provvede a
costituire la delegazione di parte pubblica abilitata alle
trattative di cui al comma 1 entro trenta giorni da quello
successivo alla data di stipulazione del presente contratto ed a
convocare la delegazione sindacale di cui all' art. 11, comma 2, per
l'avvio del negoziato, entro trenta giorni dalla presentazione delle
piattaforme.
3. Il controllo sulla
compatibilità dei costi della contrattazione collettiva decentrata
integrativa con i vincoli di bilancio e la relativa certificazione
degli oneri sono effettuati dal collegio dei revisori dei conti
ovvero, laddove tale organo non sia previsto, dai servizi di
controllo interno, secondo quanto previsto dall’art. 2 del D.Lgs. 30
luglio 1999 n. 286. A tal fine, l'ipotesi di contratto collettivo
decentrato integrativo definita dalla delegazione trattante è
inviata entro 5 giorni a tali organismi, corredata da apposita
relazione illustrativa tecnico finanziaria nella quale, tra l’altro,
sono evidenziate le modalità di quantificazione delle risorse
finanziarie destinate alla contrattazione decentrata integrativa, le
forme di copertura dei relativi oneri in bilancio e le specifiche
finalità di utilizzazione, secondo i contenuti dell’accordo. In caso
di rilievi da parte dei predetti organismi, la trattativa deve
essere ripresa entro cinque giorni. Trascorsi 15 giorni senza
rilievi, l’organo di governo dell’ente autorizza il presidente della
delegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione
definitiva del contratto.
4. I contratti
collettivi decentrati integrativi devono contenere apposite clausole
circa tempi, modalità e procedure di verifica della loro attuazione.
Essi conservano la loro efficacia fino alla stipulazione, presso
ciascun ente, dei successivi contratti collettivi decentrati
integrativi.
5. Gli enti sono tenuti a trasmettere all'ARAN, entro cinque giorni
dalla sottoscrizione definitiva, il testo contrattuale con la
specificazione delle modalità di copertura dei relativi oneri con
riferimento agli strumenti annuali e pluriennali di bilancio.”
Art. 5 Contrattazione collettiva decentrata integrativa di livello
territoriale
1. Il testo dell’art. 6
del CCNL del 23 dicembre 1999 è sostituito dal seguente: "1. Per gli
enti con un numero di dirigenti in servizio non superiore a cinque
unità, la contrattazione collettiva decentrata integrativa può
svolgersi a livello territoriale sulla base di protocolli di intesa
tra gli enti interessati e le organizzazioni sindacali territoriali
firmatarie del presente contratto; l’iniziativa può essere assunta
dalle associazioni nazionali rappresentative degli enti del
comparto, anche attraverso le loro articolazioni regionali o
territoriali, o da ciascuno dei soggetti titolari della negoziazione
decentrata integrativa.
2. I protocolli devono
precisare: a) la composizione della delegazione trattante di parte
pubblica; b) la composizione della delegazione sindacale, prevedendo
la partecipazione di rappresentanti delle organizzazioni
territoriali dei sindacati firmatari del presente CCNL e forme di
rappresentanza delle rappresentanze sindacali aziendali di cui
all’art. 11, comma 2; c) la procedura per la autorizzazione alla
sottoscrizione del contratto decentrato integrativo territoriale,
ivi compreso il controllo sulla compatibilità degli oneri con i
vincoli di bilancio dei singoli enti, nel rispetto della disciplina
generale stabilita dall’art. 5; d) i necessari adattamenti per
consentire alle rappresentanze sindacali la corretta fruizione delle
tutele e dei permessi.
3. I rappresentanti
degli enti che aderiscono ai protocolli definiscono, in una apposita
intesa, secondo i rispettivi ordinamenti: a) le modalità di
formulazione degli atti di indirizzo; b) le materie, tra quelle di
competenza della contrattazione integrativa decentrata, che si
intendono affidare alla sede territoriale con la eventuale
specificazione degli aspetti di dettaglio, che devono essere
riservate alla contrattazione di ente; c) le modalità organizzative
necessarie per la contrattazione e il soggetto istituzionale
incaricato dei relativi adempimenti; d) le modalità di finanziamento
dei relativi oneri da parte di ciascun ente.”.
Art. 6 Concertazione
1. Il testo dell’art. 8
del CCNL del 23.12.1999 è sostituto dal seguente:
“1. Ciascuno dei soggetti di cui all’art. 11, comma 2, ricevuta
l’informazione, ai sensi dell’art. 7, può attivare, entro i
successivi 10 giorni, la concertazione mediante richiesta scritta.
In caso di urgenza, il termine è fissato in cinque giorni. Decorso
il termine stabilito, l’ente si attiva autonomamente nelle materie
oggetto di concertazione. La procedura di concertazione, nelle
materie ad essa riservate non può essere sostituita da altri modelli
di relazioni sindacali.
2. La concertazione si
effettua per le seguenti materie: a) criteri generali relativi
all’individuazione dei parametri per la graduazione delle funzioni e
delle connesse responsabilità ai fini della retribuzione di
posizione; b) criteri generali relativi alle modalità di
determinazione e di attribuzione della retribuzione collegata ai
risultati e al raggiungimento degli obiettivi assegnati; c) criteri
generali relativi alla disciplina delle condizioni, dei requisiti e
dei limiti per la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro di
cui all’art. 17; d) criteri generali relativi ai sistemi di
valutazione dei risultati di gestione dei dirigenti, anche con
riferimento al procedimento e ai termini di adempimento.
3. La concertazione si
svolge in appositi incontri, che iniziano entro il quarto giorno
dalla data di ricezione della richiesta; durante la concertazione le
parti si adeguano, nei loro comportamenti, ai principi di
responsabilità, correttezza e trasparenza.
4. La concertazione si
conclude nel termine massimo di trenta giorni dalla data della
relativa richiesta. Dell’esito della stessa è redatto specifico
verbale dal quale risultino le posizioni delle parti.
5. La parte datoriale è
rappresentata al tavolo di concertazione dal soggetto o dai
soggetti, espressamente designati dall’organo di governo degli enti,
individuati secondo i rispettivi ordinamenti.”
Art. 7
Relazioni sindacali delle unioni di comuni
1. Le relazioni
sindacali delle unioni di comuni con personale dirigenziale sono
disciplinate dal titolo secondo del CCNL del 23.12.1999, con
riferimento a tutti i modelli relazionali indicati nell’art. 3,
comma 2, dello stesso CCNL e successive modificazioni ed
integrazioni, ivi comprese quelle derivanti dal presente CCNL.
TITOLO II
FORME DI
PARTECIPAZIONE E RAFFREDDAMENTO DEI CONFLITTI
Art. 8
Comitato paritetico sul fenomeno del mobbing
1. Le parti prendono
atto del fenomeno del mobbing, inteso come forma di violenza morale
o psichica in occasione di lavoro - attuato dal datore di lavoro o
da altri dipendenti - nei confronti di un lavoratore. Esso è
caratterizzato da una serie di atti, atteggiamenti o comportamenti,
diversi e ripetuti nel tempo in modo sistematico ed abituale, aventi
connotazioni aggressive, denigratorie e vessatorie tali da
comportare un degrado delle condizioni di lavoro e idonei a
compromettere la salute o la professionalità o la dignità del
lavoratore stesso nell’ambito dell’ufficio di appartenenza o,
addirittura, tali da escluderlo dal contesto lavorativo di
riferimento.
2. In relazione al
comma 1, le parti, anche con riferimento alla risoluzione del
Parlamento Europeo del 20 settembre 2001, riconoscono la necessità
di avviare adeguate ed opportune iniziative al fine di contrastare
la diffusione di tali situazioni, che assumono rilevanza sociale,
nonché di prevenire il verificarsi di possibili conseguenze
pericolose per la salute fisica e mentale del lavoratore interessato
e, più in generale, migliorare la qualità e la sicurezza
dell’ambiente di lavoro.
3. Per le finalità
indicate nei commi precedenti sono istituiti, entro sessanta giorni
dall’entrata in vigore del presente contratto, specifici Comitati
Paritetici presso ciascun ente con i seguenti compiti: a) raccolta
dei dati relativi all’aspetto quantitativo e qualitativo del
fenomeno del mobbing in relazione alle materie di propria
competenza; b) individuazione delle possibili cause del fenomeno,
con particolare riferimento alla verifica dell’esistenza di
condizioni di lavoro o fattori organizzativi e gestionali che
possano determinare l’insorgere di situazioni persecutorie o di
violenza morale; c) formulazione di proposte di azioni positive in
ordine alla prevenzione e alla repressione delle situazioni di
criticità, anche al fine di realizzare misure di tutela del
dipendente interessato; d) formulazione di proposte per la
definizione dei codici di condotta.
4. Le proposte
formulate dai Comitati vengono presentate agli enti per i
conseguenti adempimenti tra i quali rientrano, in particolare, la
costituzione ed il funzionamento di sportelli di ascolto,
nell’ambito delle strutture esistenti, l’istituzione della figura
del consigliere/consigliera di fiducia nonché la definizione dei
codici, sentite le organizzazioni sindacali firmatarie del presente
contratto.
5. In relazione
all’attività di prevenzione del fenomeno di cui al comma 3, i
Comitati propongono, nell’ambito dei piani generali per la
formazione, previsti dall’art. 32 del CCNL del 23.12.1999, idonei
interventi formativi e di aggiornamento del personale, che possono
essere finalizzati, tra l’altro, ai seguenti obiettivi: a) affermare
una cultura organizzativa che comporti una maggiore consapevolezza
della gravità del fenomeno e delle sue conseguenze individuali e
sociali; b) favorire la coesione e la solidarietà dei dipendenti,
attraverso una più specifica conoscenza dei ruoli e delle dinamiche
interpersonali all’interno degli uffici, anche al fine di
incentivare il recupero della motivazione e dell’affezione
all’ambiente lavorativo da parte del personale.
6. I Comitati sono costituiti da un componente designato da ciascuna
delle organizzazioni sindacali firmatarie del presente CCNL e da un
pari numero di rappresentanti dell’ente. Il Presidente del Comitato
viene designato tra i rappresentanti dell’ente ed il vicepresidente
dai componenti di parte sindacale. Per ogni componente effettivo è
previsto un componente supplente. Ferma rimanendo la composizione
paritetica dei Comitati, di essi fa parte anche un rappresentante
del Comitato per le pari opportunità, appositamente designato da
quest’ultimo, allo scopo di garantire il raccordo tra le attività
dei due organismi. Enti, con un numero di dirigenti inferiore a 5,
possono concordare la costituzione di un unico Comitato
disciplinandone la composizione della parte pubblica e le modalità
di funzionamento.
7. Gli enti favoriscono
l’operatività dei Comitati e garantiscono tutti gli strumenti idonei
al loro funzionamento. In particolare valorizzano e pubblicizzano
con ogni mezzo, nell’ambito lavorativo, i risultati del lavoro
svolto dagli stessi. I Comitati adottano un regolamento per la
disciplina dei propri lavori e sono tenuti a svolgere una relazione
annuale sull’attività svolta.
8. I Comitati di cui al
presente articolo rimangono in carica per la durata di un
quadriennio e comunque fino alla costituzione dei nuovi. I
componenti dei Comitati possono essere rinnovati nell’incarico; per
la loro partecipazione alle riunioni non è previsto alcun compenso.
Art. 9 Interpretazione autentica dei contratti collettivi
1. In attuazione
dell’art. 49, del D. Lgs. n. 165 del 2001, quando insorgano
controversie sulla interpretazione dei contratti collettivi, le
parti che li hanno sottoscritti si incontrano, entro 30 giorni dalla
richiesta di cui al comma 2, per definire consensualmente il
significato della clausola controversa.
2. Al fine di cui al
comma 1, la parte interessata invia alle altre, richiesta scritta
con lettera raccomandata. La richiesta deve contenere una sintetica
descrizione dei fatti e degli elementi di diritto sui quali si basa;
essa deve fare riferimento a problemi interpretativi e applicativi
di rilevanza generale.
3. L’ARAN si attiva
autonomamente o su richiesta del Comitato di settore.
4. L’eventuale accordo,
stipulato con le procedure di cui all’art. 47 del D.Lgs.n.165 del
2001 sostituisce la clausola controversa sin dall’inizio della
vigenza del contratto collettivo nazionale.
5. Con analoghe
modalità si procede tra le parti che li hanno sottoscritti, quando
insorgano controversie sulla interpretazione dei contratti
decentrati integrativi, anche di livello territoriale. L’eventuale
accordo stipulato con le procedure di cui agli artt. 4 e 5 del CCNL
del 23.12.1999, sostituisce la clausola controversa sin dall’inizio
della vigenza del contratto decentrato.
6. E’ disapplicata la
disciplina dell’art. 12 del CCNL del 10.4.1996. 8
TITOLO III
ART. 10
Affidamento incarichi dirigenziali
1. Il comma 1,
dell’art. 22 del CCNL 10.4.1996, come modificato dall’art. 13 del
CCNL del 23.12.1999, è sostituito dal seguente: “1. Gli enti
attribuiscono ad ogni dirigente uno degli incarichi istituiti
secondo la disciplina dell’ordinamento vigente, fatto salvo il caso
previsto dall’art. 23 bis, comma 1, lett. c).”
ART. 11 Recesso
dell'amministrazione
1. Il testo dell’art.
27, comma 4, del CCNL del 10.4.1996 è sostituito dal seguente: " 4.
La responsabilità particolarmente grave del dirigente, accertata
secondo le procedure adottate da ciascun ente nel rispetto delle
previsioni dell’art. 23 del CCNL del 10.4.1996, come sostituito
dall’art.14 del CCNL del 23.12.1999, costituisce giusta causa di
recesso. La responsabilità particolarmente grave è correlata: a) al
mancato raggiungimento di obiettivi particolarmente rilevanti per il
conseguimento dei fini istituzionali dell’ente previamente
individuati con tale caratteristica nei documenti di programmazione
e formalmente assegnati al dirigente; b) ovvero, per la inosservanza
delle direttive generali per l’attività amministrativa e la
gestione, formalmente comunicate al dirigente, i cui contenuti siano
stati espressamente qualificati di rilevante interesse.”.
2. In caso di recesso
ai sensi dell’art.27, comma 4, del CCNL del 10.4.1996, non si
applica la disciplina dell'art. 13 del CCNL del 12.2.2002. L’atto di
recesso è adottato in conformità a quanto previsto dall’art. 15,
comma 2, del CCNL del 23.12.1999. Costituisce condizione risolutiva
del recesso l'annullamento della procedura di accertamento della
responsabilità del dirigente, disciplinata da ciascun ente ai sensi
dell’art. 23 del CCNL del 10.4.1996, come sostituito dall’art. 14
del CCNL 23.12.1999.”.
ART. 12 Effetti del procedimento penale sul rapporto di lavoro
1. Il testo dell’art.
29 del CCNL dell’area della dirigenza del 10.4.1996 è così
sostituito: "1. Il dirigente colpito da misure restrittive della
libertà personale è obbligatoriamente sospeso dal servizio , con
revoca dell’incarico dirigenziale conferito e privazione della
retribuzione, per tutta la durata dello stato restrittivo della
libertà, salvo che l'ente non intenda procedere ai sensi dell'art.
27. 9
2. Il dirigente rinviato a giudizio per fatti direttamente attinenti
al rapporto di lavoro o comunque rientranti nella previsione
dell’art. 27, comma 2, qualora non sia soggetto a misura restrittiva
della libertà personale o questa abbia cessato i suoi effetti può
essere sospeso dal servizio con privazione della retribuzione fino
alla sentenza definitiva, salva l'applicabilità dell'art. 27.
3. Fatta salva la
applicazione dell’art. 27, resta fermo per tutti gli enti del
comparto l’obbligo di sospensione del dirigente in presenza dei casi
già previsti dagli artt. 58, comma 1, lett. a), b), limitatamente
all’art. 316 del codice penale, lett. c), d) ed e), e 59, comma 1,
lett. a), limitatamente ai delitti già indicati nell’art. 58 comma
1, lett. a) e all’art. 316 del codice penale, lett. b), e c), del D.
Lgs .n. 267 del 2000.
4. Nel caso dei delitti
previsti all’art. 3, comma 1, della legge n. 97 del 2001, trova
applicazione la disciplina ivi stabilita. Per i medesimi delitti,
qualora intervenga condanna anche non definitiva, ancorché sia
concessa la sospensione condizionale della pena, trova applicazione
l’art. 4, comma 1, della citata legge n. 97 del 2001, salvo
l’applicabilità dell’art. 27.
5. La sospensione
disposta ai sensi del presente articolo conserva efficacia, se non
revocata, per un periodo non superiore a cinque anni. Decorso tale
ultimo termine il dirigente è riammesso in servizio, fatta salva la
possibilità per l'ente di recedere con le procedure di cui all'art.27.
6. Al dirigente sospeso
dal servizio ai sensi del presente articolo è corrisposta una
indennità alimentare pari al 50 per cento della retribuzione di cui
all’art.21, la retribuzione individuale di anzianità, ove acquisita,
e gli assegni per il nucleo familiare, ove spettanti.
7. In caso di sentenza
penale definitiva di assoluzione, pronunciata, con la formula “il
fatto non sussiste” o “l'imputato non lo ha commesso”, quanto
corrisposto nel periodo di sospensione cautelare a titolo di
indennità alimentare, verrà conguagliato con quanto dovuto al
dirigente se fosse rimasto in servizio tenendo conto anche della
retribuzione di posizione in godimento all’atto della sospensione.
Analogamente si procede in caso di sentenza definitiva di
proscioglimento pronunciata prima del dibattimento, ai sensi
dell’art. 129 c.p.p., con la formula il fatto non sussiste o
l’imputato non lo ha commesso.
8. In caso di
riammissione in servizio, al termine del periodo di sospensione, ai
sensi dei commi 5 e 7, il dirigente ha diritto all’affidamento di un
incarico dirigenziale di livello equivalente, in termini economici e
di prestigio, a quello in godimento al momento della sospensione.
9. Il dirigente,
licenziato ai sensi dell’art.27, comma 2, a seguito di condanna
passata in giudicato per delitto commesso in servizio o fuori
servizio che, pur non attenendo direttamente al rapporto di lavoro,
non ne ha consentito la prosecuzione neppure provvisoria per la
specifica gravità, se successivamente assolto a seguito di revisione
del processo ha diritto, dalla data della sentenza di assoluzione,
alla riammissione in servizio, anche in soprannumero, nella medesima
sede nonché in un incarico di valore equivalente a quello posseduto
all’atto del licenziamento.
10. Dalla data di
riammissione in servizio, di cui al precedente comma 9, il dirigente
ha diritto a tutti gli assegni che gli sarebbero stati corrisposti
nel periodo di licenziamento, tenendo conto anche dell’eventuale
periodo di sospensione antecedente, esclusi i compensi collegati
agli incarichi. In caso di premorienza, gli stessi compensi spettano
al coniuge o al convivente superstite ed ai figli.”.
ART. 13
Effetti degli accertamenti negativi
1. Dopo l’art. 23 del
CCNL del 10.4.1996, come sostituito dall’art. 14 del CCNL del
23.12.1999, sono inseriti i seguenti: “ART.23 bis Effetti degli
accertamenti negativi 1. Gli enti disciplinano gli effetti degli
accertamenti negativi di cui all’art. 23 del CCNL del 10.4.1996,
come sostituito dall’art. 14 del CCNL del 23.12.1999, il relativo
procedimento e gli strumenti di tutela, ivi compresi la previa
contestazione e il contraddittorio, individuando le specifiche
misure nell’ambito delle seguenti ipotesi, in relazione alla gravità
dell’accertamento: a) riassegnazione alle funzioni della categoria
di provenienza, per il personale interno al quale sia stato
eventualmente conferito, con contratto a termine, un incarico
dirigenziale semprechè detto conferimento sia consentito dalla
normativa vigente nell’ente; b) affidamento di un incarico
dirigenziale con un valore di retribuzione di posizione inferiore;
c) sospensione, nei confronti del personale a tempo indeterminato
con qualifica dirigenziale, da ogni incarico dirigenziale per un
periodo massimo di due anni, secondo la disciplina dell’art. 23 ter;
d) recesso dal rapporto di lavoro, nei casi di particolare gravità,
secondo la disciplina dell’art. 27.”
“ART. 23 ter Sospensione dagli incarichi dirigenziali
1. Il dirigente può
essere sospeso dall’incarico, per una durata massima di due anni,
secondo la disciplina dell’art. 23 bis, comma 1, lett. c).
2. Durante il periodo
di sospensione da ogni incarico dirigenziale, di cui al comma 1, il
dirigente interessato ha diritto al solo trattamento economico
stipendiale di cui all’art.21; nello stesso periodo il dirigente è
tenuto ad accettare eventuali incarichi dirigenziali proposti dal
medesimo ente o da altre pubbliche amministrazioni.
3. L’accettazione di un
nuovo incarico determina il venire meno della sospensione disposta
ai sensi del comma 1 ed al dirigente sono corrisposte la
retribuzione di posizione e quella di risultato ad esso relative.
4. Prima della scadenza
del periodo di due anni di sospensione, può trovare applicazione la
disciplina della risoluzione consensuale secondo l’art. 17 del CCNL
del 23.12.1999; in tal caso l’importo della indennità supplementare
di cui al comma 2, dello stesso art. 17, può essere elevato sino a
36 mensilità, non pensionabile e non utile ai fini del trattamento
di fine servizio e ai fini del trattamento di fine rapporto.” 2.
Sono soppressi gli ultimi due periodi del comma 2, dell’art. 23, del
CCNL del 10.4.1996, come sostituito dall’art. 14 del CCNL del
23.12.1999. 11
ART . 14 Comitato dei
garanti
1. Nel comma 2
dell’art. 15, del CCNL 23.12.1999, l’espressione: “I provvedimenti
previsti dall’art.21, comma 2, del D.Lgs.n.29/1993” è sostituita
come segue: “ I provvedimenti previsti dall’art. 23 - bis, comma 1,
lett. b), c) e d) del CCNL del 10.4.1996”. 2. Dopo il comma 2
dell’art.15 del CCNL del 23.12.1999 è inserito il seguente: “3. Il
Comitato dei Garanti prima della formulazione del proprio parere,
nel rispetto del termine di cui al precedente comma 2, ascolta, a
seguito di espressa richiesta in tal senso, il dirigente
interessato, anche assistito da persona di fiducia”.
ART.15 Risoluzione
consensuale
1. Il comma 3,
dell’art. 17 del CCNL del 23.12.1999 è sostituito dal seguente: “3.
La risoluzione consensuale può essere proposta e giustificata dalla
necessità di favorire i processi di razionalizzazione e di
ammodernamento degli ordinamenti amministrativi e istituzionali
degli enti, in presenza della evoluzione dei servizi e delle
competenze, anche con riferimento alle nuove esigenze correlate alle
riforme federaliste costituzionali o ad altre leggi di riforma della
pubblica amministrazione.”
ART. 16
Eccedenze di personale dirigenziale
1. Qualora per effetto
dei processi di riorganizzazione, si vengano a creare le condizioni
per una eccedenza di personale dirigenziale - secondo la disciplina
dell’art. 33, del D.Lgs.n.165 del 2001 - l’ente informa i soggetti
sindacali di cui all’art.11, comma 2, del CCNL del 23.12.1999 ed i
dirigenti interessati prima della decisione di collocamento in
disponibilità. Se l’eccedenza rilevata riguarda almeno dieci
dirigenti, trova applicazione la disciplina dell’art. 33, commi 3, 4
e 5 del D.Lgs.n.165 del 2001. 2. La disciplina della risoluzione
consensuale di cui all’art. 17 del CCNL 23.12.1999, come integrata
dall’art. 15, può trovare applicazione anche nei confronti dei
dirigenti in eccedenza.
ART. 17 Clausola
di salvaguardia
1. La contrattazione
decentrata integrativa deve stabilire il termine finale di
applicazione della disciplina dell’art. 4 del CCNL del 12.2.2002.
Ove la contrattazione decentrata integrativa non abbia stabilito il
termine, esso non può superare la scadenza naturale del periodo
temporale di conferimento dell’incarico dirigenziale antecedente al
nuovo incarico.
2. La disciplina dell’art.4 del CCNL del 12.2.2002 non trova
applicazione nell’ipotesi prevista dall’art.23 bis, comma 1, lett.
b), del CCNL del 10.4.1996.
ART. 18 Assenze per l’esercizio delle funzioni di giudice onorario o
di vice procuratore onorario
1. Il dirigente può
essere autorizzato dall’ente di appartenenza a svolgere le funzioni
di giudice onorario o di vice-procuratore onorario, ai sensi delle
vigenti disposizioni (D.M. 7.7.1999), a condizione che le relative
attività siano svolte al di fuori dei vincoli e degli impegni
derivanti dall’incarico ricoperto e siano comunque conciliabili con
la natura e la rilevanza del medesimo incarico.
ART.
19 Prestazioni assistenziali e previdenziali
1. Le risorse destinate
a finalità assistenziali e previdenziali dall’art. 208, comma 2,
lett. a) e comma 4, del D. Lgs. n. 285 del 1992 e successive
modificazioni e integrazioni, sono gestite da organismi formati a
maggioranza da rappresentanti dei dirigenti e costituiti in
conformità a quanto previsto dall’art. 11 della legge n. 300 del
1970. A tal fine gli enti costituiscono un organismo unico con la
partecipazione dei dipendenti e dei dirigenti della polizia locale.
ART. 20 Assenze per l’espletamento di funzioni di pubblico ministero
1. I dirigenti della
polizia locale cui siano affidate funzioni di pubblico ministero
presso il tribunale ordinario per delega del Procuratore della
Repubblica, ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett.a), del D. Lgs. n.
274 del 28.8.2000, hanno diritto ad assentarsi per il tempo
necessario all’espletamento dell’ incarico affidato.
TITOLO IV TRATTAMENTO
ECONOMICO
ART. 21 Stipendio tabellare
1. Lo stipendio tabellare è incrementato, tenendo conto
dell’inflazione programmata per ciascuno dei due anni costituenti il
biennio 2002 – 2003, del recupero dello scarto tra inflazione reale
e programmata del biennio precedente nonché delle ulteriori risorse
destinate al trattamento fisso derivanti dalle modifiche introdotte
dall’art. 33, comma 1, della legge n. 289 del 27.12.2002
(finanziaria 2003) pari allo 0,5%.
2. Ai sensi del comma
1, lo stipendio tabellare della qualifica unica dirigenziale come
stabilito dall’art. 1, comma 3, del CCNL del 12.2.2002, è
incrementato dei seguenti importi mensili lordi, per tredici
mensilità , con decorrenza dalle date sottoindicate: a)
dall’1.1.2002 …………………… € 86,00 b) dall’1.1.2003 …………………… € 79,00
3. A seguito della
applicazione della disciplina dei commi 1 e 2, il nuovo stipendio
tabellare annuo a regime della qualifica unica dirigenziale,
dall’1.1.2003, è rideterminato in € 38.296,98 comprensivo del rateo
della tredicesima mensilità.
4. E’ confermato il
maturato economico annuo di cui all’art. 35, comma 1, lett. b) del
CCNL del 10.4.1996 nonché la retribuzione individuale di anzianità,
ove acquisita.
ART. 22 Effetti dei
nuovi stipendi
1. Nei confronti del
personale cessato o che cesserà dal servizio con diritto a pensione
nel periodo di vigenza del presente contratto di parte economica
relativa al biennio 2002-2003, gli incrementi di cui al comma 2
dell’art. 21 hanno effetto integralmente, alle scadenze e negli
importi ivi previsti, ai fini della determinazione del trattamento
di quiescenza normale e privilegiato. Agli effetti della indennità
premio di fine servizio, dell’indennità sostitutiva del preavviso
nonché di quella prevista dall’art. 2122 del c.c. (indennità in caso
di decesso), si considerano solo gli incrementi maturati alla data
di cessazione del rapporto.
ART. 23 Incrementi delle risorse per la retribuzione di posizione e
di risultato
1. Il valore economico
della retribuzione di posizione di tutte le funzioni dirigenziali
previste dall’ordinamento dei singoli enti, nell’importo annuo per
tredici mensilità vigente alla data dell’1.1.2002 e secondo la
disciplina dell’art. 27 del CCNL del 23.12.1999, è incrementato di
un importo annuo di 520,00 euro, ivi compreso il rateo di
tredicesima mensilità. Conseguentemente le risorse dedicate al
finanziamento della retribuzione di posizione e risultato di cui
all’art. 26 del CCNL del 23.12.1999 sono incrementate, dall’anno
2002, del corrispondente importo annuo complessivo.
2. A seguito
dell’applicazione del comma 1, i valori minimi e massimi della
retribuzione di posizione di cui all’art. 27, comma 2 del CCNL del
23/12/1999 sono conseguentemente rideterminati nel valore minimo di
€ 9.299,77 e nel valore massimo di € 42.869,47; resta in ogni caso
ferma la disciplina prevista dall’art. 27, comma 5 del citato CCNL.
3. A decorrere dall’1.1.2003 le risorse per la retribuzione di
posizione e di risultato sono ulteriormente incrementate di un
importo pari al 1,66% del monte salari dell’anno 2001, per la quota
relativa ai dirigenti.
4. Le risorse di cui al
comma 3 sono utilizzate per incrementare, con decorrenza dal
1.1.2003, le somme destinate sia alla retribuzione di posizione sia
alla retribuzione di risultato, nel rispetto dei medesimi criteri
per il finanziamento dei due predetti compensi, definiti dalla
contrattazione integrativa decentrata, vigente alla data di
sottoscrizione del presente CCNL , ai sensi dell’art. 4, comma 1,
lett. g) del CCNL del 23.12.1999, nonché dei criteri di
distribuzione già adottati dagli enti.
5. Negli enti per i
quali non è prevista la contrattazione decentrata integrativa, le
risorse di cui al comma 3 sono utilizzate per incrementare, con
decorrenza dal 1.1.2003, le somme destinate sia alla retribuzione di
posizione sia alla retribuzione di risultato, nel rispetto dei
criteri per il finanziamento e per la distribuzione dei due predetti
compensi stabiliti autonomamente dagli enti nel rispetto dell’art.4,
comma 4, del CCNL del 23.12.1999.
ART. 24 Retribuzione
di posizione
1. Al comma 5,
dell’art. 27 del CCNL 23.12.1999, l’espressione iniziale “I Comuni e
le Camere di commercio” è sostituita come segue: “Gli enti del
comparto”.
2. E’ disapplicata la
disciplina dell’art. 27, comma 6, del CCNL del 23.12.1999.
ART. 25 Incarico di
vice-segretario
1. Ai dirigenti
incaricati delle funzioni di vice-segretario, secondo l’ordinamento
vigente, sono corrisposti i compensi per diritti di segreteria (di
cui all’art. 21 del D.P.R. 4 dicembre 1997, n. 465) per gli
adempimenti posti in essere nei periodi di assenza o di impedimento
del segretario comunale e provinciale titolare della relativa
funzione.
ART. 26 Invalidi per
servizio
1. In favore dei
dirigenti riconosciuti, con provvedimento formale, invalidi o
mutilati per causa di servizio è riconosciuto un incremento
percentuale, nella misura rispettivamente del 2,50% o dell’1,25% del
trattamento tabellare in godimento alla data di presentazione della
domanda per l’attribuzione di detto incremento, a seconda che
l’invalidità sia stata ascritta alle prime sei categorie di
menomazione ovvero alle ultime due. Il predetto incremento, non
riassorbibile, viene corrisposto a titolo di salario individuale di
anzianità. 15
2. La disciplina del comma 1 trova applicazione anche nei confronti
dei dirigenti che abbiano conseguito il riconoscimento della
invalidità con provvedimento formale successivo alla cessazione del
rapporto di lavoro. In tal caso la domanda può essere presentata
dall’interessato, o eventualmente dagli eredi, entro i successivi
sessanta giorni e il trattamento tabellare da prendere a riferimento
come base di calcolo corrisponde a quello dell’ultimo mese di
servizio.
ART. 27 Norma di rinvio
1. Le parti si
impegnano ad avviare, entro trenta giorni dalla data di stipulazione
del presente CCNL, un separato negoziato per la verifica della
congruenza dell’attuale regime della risoluzione del rapporto di
lavoro del dirigente in relazione agli effetti derivanti dai
processi di riorganizzazione degli enti del comparto e delle
conseguenti modifiche al regime stesso.
Dichiarazione congiunta
n. 1
Le parti condividono
l’esigenza di una ampia valorizzazione professionale ed economica
del personale della categoria D, già in servizio presso gli enti del
comparto. In relazione a tale finalità, le parti concordano nel
ritenere che, ove gli enti, nell’ambito della propria autonomia
organizzativa, abbiano previsto e disciplinato, attraverso gli
strumenti regolamentari previsti dai rispettivi ordinamenti ed in
coerenza con la norma di rinvio contenuta nell’art. 27 del D.Lgs.n.165/2001,
il conferimento di incarichi dirigenziali con contratto a termine al
personale della categoria D, secondo le modalità stabilite dall’art.
19, comma 6, del D.Lgs.n.165/2001, il dipendente, cui sia conferito
un tale incarico dirigenziale e per tutta la durata dello stesso, è
collocato in aspettativa, senza assegni ed utile ai fini
dell’anzianità di servizio, secondo quanto specificamente previsto
dalla citata disciplina legislativa.
Dichiarazione congiunta n.
2
Le parti concordano
sulla necessità della presenza di efficaci sistemi di valutazione
delle prestazioni e dei risultati della dirigenza, presso gli enti
del comparto, nel rispetto dei principi e criteri fissati dal
D.Lgs.n.286 del 1999 e dall’art. 147 del D. Lgs. n. 267/2000. In
tale prospettiva, concordano altresì nel ritenere che gli organismi
di valutazione a tal fine previsti dagli ordinamenti degli enti,
debbano essere costituiti da soggetti in possesso di una effettiva e
comprovata qualificazione e capacità professionale nella specifica
materia.
Dichiarazione congiunta n.
3
Le parti concordano che
il presente contratto collettivo si applica ai Dirigenti Direttori
del corpo dei controllori delle case da gioco.
Dichiarazione congiunta n. 4
Le parti
congiuntamente dichiarano che le risorse per il finanziamento della
retribuzione di posizione e di risultato derivanti dall’art.26,comma
1, lett. e) del CCNL del 23.12.1999, ricomprendono, oltre quelle già
espressamente indicate e sempre a titolo meramente esemplificativo,
anche quelle derivanti dall’applicazione: dell’art. 3, comma 57
della legge n. 662 del 1996 e dell’art. 59, comma 1, lett. p) del
D.Lgs.n.446/1997 (recupero evasione ici); dell’art.12, comma 1,
lett.b) del D.L.n.437 del 1996, convertito nella legge n.556 del
1996.
Dichiarazione congiunta n.
5
La modifica degli
assetti istituzionali, a partire dalla modifica del Titolo V della
Costituzione, e la necessità di costruire politiche integrate per la
sicurezza, per corrispondere ai bisogni e alle nuove sollecitazioni
dei cittadini, hanno dato vita ad un confronto tra gruppi politici,
associazioni del sistema delle autonomie, organizzazioni sindacali,
Parlamento e Governo, finalizzato alla rivisitazione e
all'aggiornamento della legislazione in materia di polizia locale.
Le parti, nel condividere l'urgenza della nuova disciplina
legislativa,concordano sulla necessità di riconoscere:
• la centralità delle città nello sviluppo delle politiche della
sicurezza;
• il nuovo potere
legislativo affidato alle regioni;
• il rispetto dei
diversi livelli istituzionali;
• il ruolo specifico
della polizia locale, come servizio di polizia dei comuni e delle
province, definendone coerentemente compiti e funzioni. Le parti, in
attesa del nuovo assetto legislativo, al fine di non disperdere il
lavoro e le competenze sin qui svolte dalla polizia locale,
richiamano l'esigenza che i modelli organizzativi degli enti siano
ispirati al potenziamento e alla valorizzazione del settore, in
particolare sui seguenti temi: Autonomia organizzativa dei corpi di
polizia locale Le parti concordano, nel rispetto di quanto sancito
dalla legge n. 65 del 1986, sulla esigenza di salvaguardare la piena
autonomia organizzativa dei corpi di polizia locale, sia con
riferimento ai compiti tecnico-operativi che riguardo al loro
assetto organizzativo interno, sottolineando la diretta dipendenza
funzionale del dirigente del corpo o del servizio dal capo
dell'amministrazione. Formazione e sviluppo professionale Le parti
concordano nel ritenere che le funzioni della polizia locale
richiedono livelli di professionalità sempre più elevata che possono
essere prioritariamente acquisiti solo mediante specifici ed
adeguati percorsi di formazione ed aggiornamento e di
qualificazione, rivolti alla valorizzazione professionale del
dirigente anche ai fini dello sviluppo della capacità di gestire
iniziative di miglioramento ed innovazione destinati a
caratterizzare le strutture pubbliche in termini di dinamismo ed
efficacia.
Dichiarazione congiunta n.
6
Le parti congiuntamente
prendono atto che l'art. 37, comma 1, lettera d), del CCNL del
10.4.1996 aveva previsto che le risorse dell'art. 45, comma 8, del
DPR 333/90 relative all’espletamento di specifiche funzioni, tra le
quali rientrano anche quelle previste dall’art.5 della legge 7 marzo
1986, n.65, confluissero nel fondo per il finanziamento della
retribuzione di posizione e di risultato; conseguentemente,
nell’articolazione e nella graduazione della retribuzione di
posizione del personale con qualifica dirigenziale dell’area della
vigilanza, gli enti valorizzano in modo specifico le particolari
responsabilità e funzioni di cui alla citata legge n.65/1986, così
come previsto dall'art. 37 del citato CCNL del 10.4.1996.
Dichiarazione congiunta n.
7
Le parti, in
considerazione del ritardo con cui si perviene al presente rinnovo
contrattuale, convengono che le risorse di cui all’art. 23, comma 3
vengono distribuite, ai sensi dei commi 4 e 5 dello stesso articolo,
in eccezionale deroga alle regole contrattuali vigenti in materia di
individuazione e ripartizione delle risorse destinate alla
retribuzione di posizione e di risultato e di articolazione e
graduazione delle posizioni dirigenziali, le quali restano
integralmente confermate a regime.
Dichiarazione congiunta n.
8
Le parti si danno
reciprocamente atto della opportunità di affrontare, nella tornata
contrattuale del biennio economico 2004-2005, le problematiche
connesse all’attivazione di polizze che assicurino ai dirigenti
interventi integrativi rispetto a quelli erogati dal S.S.N. per la
tutela della salute e l’assistenza di malattia.
Dichiarazione congiunta n.9
Con riferimento all’art.22,
le parti concordano nel ritenere che gli incrementi dello stipendio
tabellare risultanti dalla applicazione dell’art. 21, hanno effetto
su tutti gli istituti i cui valori economici, secondo le vigenti
disposizioni, sono quantificati facendo espresso rinvio, come base
di calcolo, allo stipendio tabellare.
Dichiarazione congiunta
n.10
Le parti si danno
reciprocamente atto che molte delle nuove disposizioni contrattuali
sono state predisposte con la tecnica dell’inserimento, con la
collocazione delle stesse anche nel corpo di articoli del CCNL del
1996, e che, pertanto, poiché alcuni dei suddetti articoli erano già
stati modificati per effetto del CCNL del 23.12.1999, al fine di
evitare ogni possibile dubbio o incertezza, si è proceduto a
richiamare nelle nuove disposizioni anche le modificazioni o
integrazioni introdotte dal CCNL del 23.12.1999. Trattandosi di un
problema di mero coordinamento formale di testi contrattuali
succedutisi nel tempo, non implicante alcun errore di richiamo o di
stesura del nuovo testo contrattuale, le parti dichiarano che lo
stesso sarà risolto definitivamente in sede di predisposizione del
Testo Unico delle disposizioni contrattuali concernenti l’Area della
Dirigenza del Comparto Regioni-Autonomie Locali.
Dichiarazione congiunta n.
11
Le parti congiuntamente
dichiarano che l’art.23, comma 1, non modifica e non incide in alcun
modo sugli effetti applicativi dell’art.1, comma 3, lett. e) del
CCNL del 12.2.2002, relativo all’area della dirigenza del Comparto
delle Regioni e delle Autonomie Locali per il biennio economico
2000-2001; pertanto, gli enti e le amministrazioni del Comparto,
applicano l’incremento di € 520 annui introdotto dall’art.23, comma
1, con riferimento al valore della retribuzione di posizione di
ciascuna funzione dirigenziale conseguente alla riduzione derivante
dall’applicazione del citato art.1, comma 3, lett. e) del CCNL del
12.2.2002, salvo che, successivamente e prima della stipulazione del
presente CCNL, non si siano verificate le condizioni per un
riallineamento progressivo dei precedenti valori decurtati, a
seguito di legittimi incrementi delle risorse aventi carattere di
stabilità destinate al finanziamento della retribuzione di posizione
dei dirigenti, nel rigoroso rispetto delle prescrizioni dell’art.26
del CCNL del 23.12.1999.
N.1
Dichiarazione a verbale direr-direl confedir
Si prende atto che uno
degli aspetti più richiamati dalla DIRER-DIREL, sia nella
piattaforma contrattuale che nel corso delle trattative sindacali,
cioè la revisione delle relazioni sindacali, non ha trovato il
consenso della controparte. In particolare non è stata accolta
l’introduzione della contrattazione per le innovazioni organizzative
e tecnologiche così come già consentito ad altre amministrazioni ad
esempio i Ministeri.
N.2
Dichiarazione a verbale direr-direl confedir
DIRER-DIREL e CONFEDIR
prendono atto che continua a permanere una situazione di anomalia
nelle relazioni sindacali rispetto alle altre aree dirigenziali del
pubblico impiego . In particolare rimane uno stato di
indeterminatezza per l’istituto della consultazione di cui all’art.
3, comma due lettera F, del CCNL 23 dicembre 1999.
N.3
Dichiarazione a verbale direr-direl confedir
In relazione all’art.
16 si ritiene che il numero dei dirigenti interessati all’art. 33
del D.Lgs. 165/01 non possa essere pari a dieci in quanto l’art. 33
si riferisce alla dotazione organica complessiva di tutto il
personale . Il numero congruo per i dirigenti non dovrebbe essere
superiore a tre unità. 20 |