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Direzione Generale Ai Direttori delle Sedi Provincialie Territoriali
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NOTA OPERATIVA N. 21
OGGETTO: Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del personale non dirigente del comparto Regioni e Autonomie Locali - quadriennio normativo 2006-2009 e biennio economico 2006-2007.
1. Premessa
Nella Gazzetta Ufficiale n.99 del 28 aprile 2008 - serie generale- è stato pubblicato il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del comparto regioni ed Autonomie Locali. Il suddetto contratto si applica al personale - esclusi i dirigenti - con rapporto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato, dipendente da tutti gli enti del Comparto delle regioni e delle Autonomie Locali indicati dall'art.9, comma 1, del CCNQ sulla definizione dei comparti di contrattazione collettiva dell'11 giugno 2007, in servizio alla data dell'1/1/2006. Lo stesso si applica al personale delle IPAB, ancorchè interessato da processi di riforma e trasformazione, nonché al restante personale del comparto soggetto a processi di mobilità in conseguenza di provvedimenti di soppressione, fusione, scorporo, trasformazione e riordino, ivi compresi i processi di privatizzazione , sino alla individuazione o definizione della nuova e specifica disciplina contrattuale nazionale del rapporto di lavoro del personale. Il contratto concerne il periodo 1°gennaio 2006- 31 dicembre 2009 per la parte normativa ed è valido dal 1° gennaio 2006 fino al 31 dicembre 2007 per la parte economica Gli effetti del presente contratto decorrono dal giorno successivo alla data di stipulazione (11 aprile 2008), salvo specifica e diversa prescrizione e decorrenza espressamente prevista dal contratto stesso.
2. Trattamento economico
L'art.6 del contratto in esame stabilisce che lo stipendio tabellare delle posizioni economiche iniziali e di sviluppo delle diverse categorie, come indicato nella tabella A allegata al CCNL del 9 maggio 2006, è incrementato degli importi mensili lordi, per tredici mensilità, di cui alla tabella A del presente contratto, con le decorrenze ivi previste (ALL.1) Conseguentemente gli importi annui lordi dello stipendio tabellare delle posizioni economiche iniziali e di sviluppo del sistema di classificazione sono rideterminati secondo le tabelle B e C allegate al contratto ( ALL.2) Sono confermati: a) la tredicesima mensilità, secondo la disciplina dell'art.5 del CCNL del 9.5.2006; b) la retribuzione individuale di anzianità, ove acquisita; c) gli altri eventuali assegni personali a carattere continuativo e non riassorbibile, ivi compresi quelli previsti dall'art.29, comma 4, del CCNL del 22.1.2004 e dall'art.9, comma 1, del CCNL del 9.5.2006; d) indennità di comparto, di cui all'art.33 del CCNL del 22.1.2004.
3. Effetti dei nuovi stipendi ai fini pensionistici Gli incrementi stipendiali di cui al presente contratto, come precisato all'art.7, comma 1, hanno effetto sul trattamento ordinario di quiescenza, normale e privilegiato, e sono corrisposti integralmente alle scadenze e negli importi previsti al personale cessato dal servizio a qualsiasi titolo e con diritto a pensione, nel periodo di vigenza del biennio economico 2006-2007. Resta confermato quanto previsto dal terzo comma dell'art.30 del precedente contratto valido per il periodo 2002/2005, ovvero che : "il conglobamento sullo stipendio tabellare dell'IIS non modifica le modalità di determinazione della base di calcolo in atto del trattamento pensionistico anche con riferimento all'art.2, comma 10, della legge n.335/95”. Tale riferimento normativo riguarda esclusivamente il personale delle amministrazioni statali transitato nel comparto Regioni-Autonomie Locali che abbia mantenuto, per effetto dell’opzione esercitata l’iscrizione alla Cassa Stato; in questa ipotesi l'importo della I.I.S. conglobato nello stipendio, a decorrere dall'1/1/2003, non deve essere maggiorato del 18%, di cui all'art.15 della legge 177/76. IL DIRIGENTE GENERALE Dr. Costanzo Gala F.to Dr. Costanzo Gala
ALLEGATO 1 Tabella A Incrementi mensili della retribuzione tabellare Valori in euro da corrispondere per 13 mensilità
ALLEGATO 2 Tabella B Nuovo stipendio tabellare Valori annui in euro per 12 mensilità cui si aggiunge la tredicesima mensilità
Tabella C Nuovo stipendio tabellare dal 1 febbraio 2007 Valori annui in euro per 12 mensilità cui si aggiunge la tredicesima mensilità
Differenziali di stipendio tabellare dal 1 febbraio 2007 Valori annui in euro per 12 mensilità cui si aggiunge la tredicesima mensilità
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