DIPARTIMENTO MOBBING
Corte
Costituzionale, n. 359 del 19 dicembre 2003 (pres. Chieppa; rel.
Amirante)
Rapporto di lavoro- mobbing- assenza di legislazione statale-
legislazione regionale- illegittimità costituzionale- sussistenza.
- artt. 2, 3, 117 comma 2 lettere l) e g), costituzione
- l.r. Lazio n. 16 dell’11.07.2002, recante “Disposizioni per
prevenire e contrastare il fenomeno del mobbing nei luoghi di
lavoro”
È costituzionalmente illegittima la legge della Regione Lazio 11
luglio 2002, n. 16 (Disposizioni per prevenire e contrastare il
fenomeno del mobbing nei luoghi di lavoro).
SENTENZA N.359
ANNO 2003
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
- Riccardo CHIEPPA Presidente
- Gustavo ZAGREBELSKY Giudice
- Valerio ONIDA "
- Carlo MEZZANOTTE "
- Fernanda CONTRI "
- Guido NEPPI MODONA "
- Piero Alberto CAPOTOSTI "
- Annibale MARINI "
- Franco BILE "
- Giovanni Maria FLICK "
- Francesco AMIRANTE "
- Ugo DE SIERVO "
- Romano VACCARELLA "
- Paolo MADDALENA "
- Alfio FINOCCHIARO "
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimità costituzionale della legge della Regione
Lazio 11 luglio 2002, n. 16 (Disposizioni per prevenire e
contrastare il mobbing nei luoghi di lavoro), promosso con ricorso
del Presidente del Consiglio dei ministri, notificato il 27
settembre 2002, depositato in cancelleria il 7 ottobre 2002 ed
iscritto al n. 62 del registro ricorsi 2002.
Visto l'atto di costituzione della Regione Lazio;
udito nell'udienza pubblica del 14 ottobre 2003 il Giudice relatore
Francesco Amirante;
uditi l'avvocato dello Stato Franco Favara per il Presidente del
Consiglio dei ministri e l'avvocato Mario Passaro per la Regione
Lazio.
Ritenuto in fatto
1. Con ricorso notificato il 27 settembre 2002 e depositato il 7
ottobre 2002, il Presidente del Consiglio dei ministri ha sollevato
questione di legittimità costituzionale della legge della Regione
Lazio 11 luglio 2002, n. 16, intitolata «Disposizioni per prevenire
e contrastare il mobbing nei luoghi di lavoro» (giusta delibera del
Consiglio dei ministri del 20 settembre 2002, depositata in atti).
Osserva anzitutto il ricorrente che l'art. 2 della legge descrive
alcuni «atti e comportamenti ... posti in essere nei confronti di
(singoli) lavoratori dipendenti, pubblici o privati, da parte del
datore o da soggetti posti in posizione sovraordinata ovvero da
altri colleghi (non sovraordinati)» e li qualifica come illeciti da
“contrastare”, con effetto erga omnes (nel territorio regionale) e
non circoscritto soltanto al personale dipendente dalla Regione e da
enti regionali. Gli atti e i comportamenti in questione, a parere
del ricorrente, sarebbero di difficile descrizione e delimitazione
in astratto e di ancor più difficile individuazione nel concreto;
ma, soprattutto, l'anzidetta qualificazione verrebbe ad incidere
sulla disciplina civilistica dei rapporti di lavoro subordinato
regolati dal diritto privato (sia il datore di lavoro un privato od
una amministrazione pubblica), nonché sulla disciplina pubblicistica
dei (residui) rapporti di pubblico impiego statale. L'art. 2 citato
contrasterebbe con l'art. 117, secondo comma, lettera l)
(“ordinamento civile”) e lettera g) (per il caso in cui datore di
lavoro sia una amministrazione statale) della Costituzione, e ciò
anche se l'art. 5 della legge limita a province e comuni l'onere
delle “iniziative” di informazione e prevenzione ivi previste.
Inoltre il ricorrente, richiamando alcune iniziative parlamentari,
afferma che lo Stato intende produrre ulteriori principi
fondamentali, con specifico riguardo al cosiddetto mobbing, nelle
materie “tutela della salute” e “tutela e sicurezza del lavoro”,
attribuite dall'art. 117, terzo comma, della Costituzione alla
competenza legislativa concorrente di Stato e Regioni e considerate
dall'art. 2 citato. Peraltro né il formale riconoscimento da parte
della Regione che la definizione del mobbing (ai fini civilistici e
in genere ordinamentali) e l'indicazione dei principi in tema di
tutela della salute e del lavoro spettano allo Stato, né la
definizione come “provvisoria” della legge (contenuta nell'art. 1,
comma 1) varrebbero ad escludere l'invasività e l'illegittimità
costituzionale della legge stessa. Ciò in quanto, allorché il
legislatore statale sia intento ad elaborare principi fondamentali,
e perciò non li abbia ancora indicati neppure implicitamente, i
legislatori regionali non possono ravvisare “spazi vuoti” nei quali
considerarsi totalmente liberi di legiferare. D'altra parte, il
limite dei principi fondamentali neppure verrebbe meno per il solo
fatto che di tali principi non si abbia ancora né una solenne
esplicita enunciazione, né una sicura desumibilità dalla
legislazione statale in vigore.
Dopo aver precisato che tali censure non si appuntano soltanto
sull'art. 2, ma si estendono all'intera legge (in quanto le
disposizioni organizzative e strumentali – Osservatorio regionale
sul mobbing, centri anti-mobbing etc. – sono al servizio della
prevenzione e del contrasto dei comportamenti qualificati illeciti
dal citato articolo), il ricorrente individua ulteriori, autonomi
profili di illegittimità costituzionale.
In particolare vengono censurati: l'art. 4, ove si prevede che una
“associazione senza fini di lucro”, una volta ottenuta una
convenzione da una ASL, possa invitare i datori di lavoro “ad
assumere i provvedimenti idonei per rimuovere le cause di disagio
del lavoratore”; l'art. 6, in cui si stabilisce che l'Osservatorio
regionale debba, tra l'altro, monitorare ed analizzare il fenomeno
del mobbing.
Queste due disposizioni consentirebbero ingerenze
nell'organizzazione e nell'attività di datori di lavoro, anche
pubblici, non facenti parte degli apparati regionali (ad esempio, di
istituti scolastici statali), in contrasto con l'art. 117, secondo
comma, lettera g) della Costituzione.
Viene impugnato, infine, l'art. 7 della legge in esame, il quale
prevede solo modesti “contributi” alle ASL e agli enti locali; tali
aziende ed enti dovrebbero impegnare proprie risorse per le finalità
indicate dalla legge, la quale quindi sarebbe – almeno in parte –
priva di adeguata copertura finanziaria, in violazione degli artt.
81 e 119, quarto comma, della Costituzione.
Il ricorrente conclude chiedendo la declaratoria di illegittimità
costituzionale della legge sottoposta a giudizio, con invito alla
Regione a non procedere alla attuazione della medesima in pendenza
del giudizio.
2. Si è costituita la Regione Lazio, la quale, in riferimento alla
violazione dell'art. 117, secondo comma, lettere l) e g), esclude
che l'impugnato art. 2 possa incidere sulla disciplina civilistica
del rapporto di lavoro subordinato, in quanto nessuna formale
qualificazione di illecito né penale, né amministrativo, né civile,
così come, conseguentemente, nessuna relativa sanzione è stata
prevista dalla legge censurata. Sia lo spirito della legge che il
dato letterale chiariscono la natura programmatica e di mera valenza
socio-politica-culturale della stessa, cui è estranea ogni finalità
di interferenza con l'ordinamento civile e men che mai di ingerenza
nell'ordinamento e nell'organizzazione amministrativa dello Stato e
degli enti pubblici nazionali.
La Regione Lazio si sarebbe, in sostanza, soltanto conformata al
settimo comma dell'art. 117 della Costituzione, secondo il quale «le
leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che impedisce la piena
parità degli uomini e delle donne nella vita sociale, culturale ed
economica».
Quanto poi alla violazione dell'art. 117, terzo comma, della
Costituzione, la Regione ricorda che, come ammette lo stesso
ricorrente, essa ha manifestato, all'articolo 1 della legge in
esame, la volontà di rispettare la normativa statale vigente e di
statuire in merito al fenomeno del mobbing in via provvisoria «nelle
more dell'emanazione di una disciplina organica dello Stato in
materia».
La Regione osserva poi che l'unico limite al quale la propria
potestà legislativa va incontro, nel caso di specie, è quello del
rispetto dei principi fondamentali; dovendosi intendere come tali
non certamente quei principi che andrebbe ad individuare in futuro
lo Stato legiferando in materia – perché essi integrerebbero semmai
una “disciplina generale”, non richiamata dall'art. 117 della
Costituzione – bensì quei principi che contraddistinguono
l'ordinamento giuridico statale in quanto tale.
Nel contestare la tesi dell'Avvocatura secondo cui gli interventi
legislativi regionali non possono avere effetti “sostitutivi” od
“anticipatori”, la difesa della resistente osserva che se le Regioni
fossero costrette ad attendere l'intervento legislativo dello Stato
nelle materie di potestà legislativa concorrente non potrebbe essere
garantita quella snellezza degli interventi, sia legislativi che
esecutivi, che il federalismo dovrebbe garantire ed assicurare,
fermo l'obbligo delle Regioni di conformarsi ai dettami degli atti
normativi statali che dovessero successivamente intervenire,
introducendo quei principi fondamentali menzionati dall'art. 117,
terzo comma, della Costituzione.
Quanto poi alla violazione dell'art. 117, secondo comma, da parte
dell'articolo 4 della legge in questione, la Regione rileva la
genericità della censura secondo cui un'associazione senza fini di
lucro può invitare i datori di lavoro ad assumere i provvedimenti
idonei per rimuovere le cause «di disagio del lavoratore», nonché
l'estraneità della stessa alla tipologia di vizi ora censurabili dal
Governo.
Con riguardo all'istituzione dell'Osservatorio regionale sul mobbing,
la Regione sottolinea la portata territoriale sottesa alla normativa
in esame, che peraltro prevede la presenza di un rappresentante del
Ministero del lavoro, rilevando, quanto al paventato rischio di
ingerenze nell'organizzazione e nell'attività di datori di lavoro
(anche pubblici) non facenti parte degli apparati regionali, che in
materie come quelle della tutela della salute e della tutela e
sicurezza del lavoro – in cui necessariamente vengono a sovrapporsi
settori e materie in cui lo Stato è chiamato a legiferare in via
esclusiva – le potestà legislative statale e regionale, esclusive o
concorrenti, debbono necessariamente trovare tra loro un
bilanciamento rispettoso dei dettami costituzionali.
Quanto, infine, alla quinta ed ultima censura di illegittimità
costituzionale – violazione degli artt. 81 e 119, quarto comma,
della Costituzione da parte dell'art. 7 – la Regione ne afferma
l'inammissibilità per la genericità della formulazione.
In una memoria depositata nell'imminenza dell'udienza, la Regione
resistente ha ribadito le proprie tesi difensive, sottolineando, con
riferimento alla doglianza circa il carattere sostitutivo della
legge impugnata rispetto all'emananda disciplina statale in materia,
che, secondo la stessa giurisprudenza costituzionale, le norme di
principio non condizionano cronologicamente la legislazione
regionale, ma la limitano attraverso i principi fondamentali.
Andrebbe inoltre esclusa la possibilità di invocare l'art. 7-octies
del decreto legislativo del 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della
disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della L. 23
ottobre 1992, n. 421), richiamato in ricorso, quale parametro di
riferimento per valutare la prospettata invasività della legge: nel
nuovo Titolo V della parte II della Costituzione sarebbe infatti
venuto meno il potere di indirizzo e coordinamento vantato dal
Governo in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro (potere
peraltro non esercitato concretamente).
Con riguardo alle censure relative agli artt. 4 e 5, la difesa della
Regione nega che possa configurarsi un'ipotesi autonoma
d'illegittimità costituzionale rilevando, in particolare, che ai
centri anti-mobbing sarebbe preclusa ogni attività ed iniziativa
idonea a condizionare la sfera giuridica soggettiva del datore di
lavoro, ovvero ad incidere nell'organizzazione amministrativa dello
Stato e degli enti pubblici. Né tale facoltà sarebbe attribuita all'
Osservatorio di cui all'art. 6 della legge impugnata.
Rileva infine la Regione che, in forza del principio di
sussidiarietà orizzontale di cui all'art. 118 Cost., la pubblica
amministrazione deve favorire le iniziative dei cittadini singoli o
associati per lo svolgimento di attività di interesse generale.
Considerato in diritto
1. Il Presidente del Consiglio dei ministri impugna la legge della
Regione Lazio 11 luglio 2002, n.16 (Disposizioni per prevenire e
contrastare il fenomeno del mobbing nei luoghi di lavoro), perché
avrebbe leso la competenza legislativa esclusiva dello Stato in
materia di ordinamento civile nonché di ordinamento e organizzazione
amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali in
contrasto con l'art. 117, secondo comma, lettere l) e g), della
Costituzione.
Inoltre il ricorrente sostiene che la disciplina del mobbing rientra
nella tutela della salute e nella tutela e sicurezza del lavoro,
materie entrambe oggetto di legislazione concorrente, e che con la
legge impugnata la Regione Lazio ha fissato essa stessa i principi
fondamentali senza attendere che fosse lo Stato a stabilirli.
Censure specifiche il ricorrente muove agli articoli 2, 4, 6 e 7
della legge suindicata, sempre per contrasto con i citati parametri
costituzionali.
2. Si deve, in primo luogo, ritenere che l'impugnazione concerna
l'intera legge, non soltanto perché nelle conclusioni se ne chiede
la dichiarazione di illegittimità senza limitare tale richiesta alle
singole disposizioni di cui sopra, ma anche e soprattutto perché
nella parte espositiva e motiva del ricorso espressamente si precisa
che gli specifici vizi denunciati non possono non estendersi
all'intero corpo normativo. Ciò, tuttavia, non rende inammissibile
l'impugnazione, perché l'applicazione del principio secondo cui la
denuncia di illegittimità costituzionale non può appuntarsi contro
un provvedimento legislativo nel suo complesso – più volte affermato
da questa Corte (v., per tutte, le sentenze n. 213 e n. 94 del 2003,
n. 261 del 1995 e n. 85 del 1990) – presuppone che la mancata
specificazione delle norme censurate e l'eventuale correlativa
carenza dell'indicazione delle ragioni dell'evocazione dei parametri
costituzionali determinino una genericità delle censure tale da non
consentire l'individuazione della questione oggetto dello scrutinio
di costituzionalità. Nel caso in esame, invece, così come si è
verificato in altre ipotesi di impugnative in via principale
riferite ad interi complessi normativi (v. sentenze n. 438 del 2002,
n. 140 del 1976 e n. 154 del 1972), le caratteristiche di genericità
e quindi di incertezza non si ravvisano. Il ricorso, infatti,
riguarda una legge avente un contenuto specifico ed omogeneo e si
fonda essenzialmente sulla denuncia di illegittimità delle norme
dell'art. 2, contenente la definizione dei comportamenti costituenti
mobbing, intorno alla quale ruotano tutte le altre disposizioni.
3. Una volta individuato l'oggetto della questione di
costituzionalità e conseguentemente superati i dubbi che potevano
insorgere sulla sua ammissibilità, si deve premettere che alcuni
profili generali e preliminari delle difese di entrambe le parti
sono da disattendere.
Questa Corte ha più volte affermato che la mancanza di un'espressa,
specifica disciplina statale contenente i principi fondamentali di
una determinata materia di competenza legislativa concorrente non
impedisce alle Regioni di esercitare i propri poteri, in quanto in
ogni caso tali principi possono e devono essere desunti dalla
preesistente legislazione statale (v. ex plurimis sentenze n. 201 e
n. 196 del 2003 nonché n. 282 del 2002). Ciò implica che il
carattere di provvisorietà rivendicato dalla stessa legge regionale
nell'art. 1 non è idoneo a renderla legittima indipendentemente dal
vaglio del suo contenuto (v., da ultimo, sentenza n. 307 del 2003).
4.1. Si può ora procedere all'esame nel merito della questione.
E' noto che la sociologia ha mutuato il termine mobbing da una
branca dell'etologia per designare un complesso fenomeno consistente
in una serie di atti o comportamenti vessatori, protratti nel tempo,
posti in essere nei confronti di un lavoratore da parte dei
componenti del gruppo di lavoro in cui è inserito o dal suo capo,
caratterizzati da un intento di persecuzione ed emarginazione
finalizzato all'obiettivo primario di escludere la vittima dal
gruppo. Ciò implica l'esistenza di uno o più soggetti attivi cui i
suindicati comportamenti siano ascrivibili e di un soggetto passivo
che di tali comportamenti sia destinatario e vittima.
Per quanto concerne i soggetti attivi vengono in evidenza le
condotte – commissive o, in ipotesi, omissive – che possono
estrinsecarsi sia in atti giuridici veri e propri sia in semplici
comportamenti materiali aventi in ogni caso, gli uni e gli altri, la
duplice peculiarità di poter essere, se esaminati singolarmente,
anche leciti, legittimi o irrilevanti dal punto di vista giuridico,
e tuttavia di acquisire comunque rilievo quali elementi della
complessiva condotta caratterizzata nel suo insieme dall'effetto e
talvolta, secondo alcuni, dallo scopo di persecuzione e di
emarginazione.
Per quanto riguarda il soggetto passivo si pongono principalmente
problemi di individuazione e valutazione delle conseguenze dei
comportamenti medesimi. Tali conseguenze, secondo le attuali
acquisizioni, possono essere di ordine diverso. Infatti, la serie di
condotte in cui dal lato attivo si concretizza il mobbing può
determinare: l'insorgenza nel destinatario di disturbi di vario tipo
e, a volte, di patologie psicotiche, complessivamente indicati come
sindrome da stress postraumatico; il compimento, da parte del
soggetto passivo medesimo o nei suoi confronti, di atti che portano
alla cessazione del rapporto di lavoro (rispettivamente: dimissioni
o licenziamento), anche indipendentemente dall'esistenza dei
disturbi di tipo psicologico o medico di cui si è detto sopra;
l'adozione, da parte della vittima, di altre condotte giuridicamente
rilevanti, ed eventualmente illecite, come reazione alla
persecuzione ed emarginazione.
4.2. Da quanto detto emerge che la normativa in materia di mobbing
può avere un triplice oggetto, in quanto può riguardare la
prevenzione e repressione dei comportamenti dei soggetti attivi del
fenomeno, le misure di sostegno psicologico e, se del caso,
l'individuazione delle procedure per accedere alle terapie di tipo
medico di cui la vittima può avere bisogno ed il regime degli atti o
comportamenti posti in essere da quest'ultima come reazione a quanto
patito.
5.1. Pur nell'attuale assenza nel nostro ordinamento giuridico di
una disciplina a livello di normazione primaria avente ad oggetto
specifico il mobbing, i giudici sono stati chiamati più volte a
pronunciarsi in controversie in cui tale fenomeno entrava a volte
come fonte della pretesa al risarcimento del danno biologico – per
patologie, soprattutto psichiche, che si affermavano causate da
comportamenti vessatori e persecutori subiti nell'ambiente di lavoro
da parte del datore di lavoro o di uno o più colleghi – a volte come
elemento di valutazione di atti risolutivi del rapporto di lavoro,
la cui qualificazione si faceva dipendere dall'accertamento di
determinate condotte integranti il fenomeno in questione.
La giurisprudenza ha, prevalentemente, ricondotto le concrete
fattispecie di mobbing nella previsione dell'articolo 2087 cod. civ.
che, sotto la rubrica «tutela delle condizioni di lavoro», contiene
il precetto secondo cui «l'imprenditore è tenuto ad adottare
nell'esercizio dell'impresa le misure ... necessarie a tutelare
l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di
lavoro», e che è stato inteso come fonte di responsabilità anche
contrattuale del datore di lavoro.
5.2. Le considerazioni svolte permettono di affermare, riguardo ai
parametri costituzionali evocati, che la disciplina del mobbing,
valutata nella sua complessità e sotto il profilo della regolazione
degli effetti sul rapporto di lavoro, rientra nell'ordinamento
civile [art. 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione] e,
comunque, non può non mirare a salvaguardare sul luogo di lavoro la
dignità ed i diritti fondamentali del lavoratore (artt. 2 e 3, primo
comma, della Costituzione).
Per quanto concerne l'incidenza che gli atti vessatori possono avere
sulla salute fisica (malattie psicosomatiche) e psichica del
lavoratore (disturbi dell'umore, patologie gravi), la disciplina che
tali conseguenze considera rientra nella tutela e sicurezza del
lavoro nonché nella tutela della salute, cui la prima si ricollega,
quale che sia l'ampiezza che le si debba attribuire (art. 117, terzo
comma, della Costituzione).
Di ciò si ha conferma negli atti interni e comunitari che finora si
sono occupati del fenomeno, pur in assenza, come si è detto, di una
specifica disciplina a livello di normazione di rango primario.
In particolare, per quel che riguarda gli atti interni statali,
l'inserimento del mobbing nelle suddette materie trova conferma sia
nel punto 4.9 del d.P.R. 22 maggio 2003, con il quale è stato
approvato il Piano sanitario nazionale 2003-2005, sia nel punto BS11
della delibera, sempre del 22 maggio 2003, contenente l'Accordo tra
il Ministro della salute, le Regioni e le Province autonome sul
«bando di ricerca finalizzata per l'anno 2003 per i progetti ex art.
12-bis del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502».
Quanto, poi, agli atti comunitari è opportuno osservare che la
risoluzione del Parlamento europeo n. AS-0283/2001 del 21 settembre
2001, avente ad oggetto “Mobbing sul posto di lavoro”, al punto 13
esorta la Commissione ad «esaminare la possibilità di chiarificare o
estendere il campo di applicazione della direttiva quadro per la
salute e la sicurezza sul lavoro oppure di elaborare una nuova
direttiva quadro, come strumento giuridico per combattere il
fenomeno delle molestie...».
6. La legge regionale impugnata deve ora essere valutata alla luce
delle premesse generali esposte.
L'articolo 1 dichiara al comma 1: «la Regione, in attuazione dei
principi costituzionali enunciati negli articoli 2, 3, 4, 32, 35, 37
della Costituzione, nel rispetto della normativa statale vigente e
nelle more dell'emanazione di una disciplina organica dello Stato in
materia, interviene con la presente legge al fine di prevenire e
contrastare l'insorgenza e la diffusione del fenomeno del mobbing
nei luoghi di lavoro»; al comma 2: «la Regione individua nella
crescita e nello sviluppo di una cultura del rispetto dei diritti
dei lavoratori da parte di tutte le componenti del mondo del lavoro
gli elementi fondamentali per il raggiungimento delle finalità
indicate al comma 1 e per un'ottimale utilizzazione delle risorse
umane nei luoghi di lavoro».
L'articolo 2, che reca la rubrica «definizione del mobbing»,
stabilisce al comma 1 che «ai fini della presente legge per mobbing
s'intendono atti e comportamenti discriminatori o vessatori
protratti nel tempo, posti in essere nei confronti di lavoratori
dipendenti, pubblici o privati, da parte del datore di lavoro o da
soggetti posti in posizione sovraordinata ovvero da altri colleghi,
e che si caratterizzano come una vera e propria forma di
persecuzione psicologica o di violenza morale».
Al comma 2 l'articolo 2 precisa: «gli atti ed i comportamenti di cui
al comma 1 possono consistere in: a) pressioni o molestie
psicologiche; b) calunnie sistematiche; c) maltrattamenti verbali ed
offese personali; d) minacce od atteggiamenti miranti ad intimorire
ingiustamente od avvilire, anche in forma velata ed indiretta; e)
critiche immotivate ed atteggiamenti ostili; f) delegittimazione
dell'immagine, anche di fronte a colleghi ed a soggetti estranei
all'impresa, ente od amministrazione; g) esclusione od immotivata
marginalizzazione dell'attività lavorativa ovvero svuotamento delle
mansioni; h) attribuzione di compiti esorbitanti od eccessivi, e
comunque idonei a provocare seri disagi in relazione alle condizioni
fisiche e psicologiche del lavoratore; i) attribuzione di compiti
dequalificanti in relazione al profilo professionale posseduto; l)
impedimento sistematico ed immotivato all'accesso a notizie ed
informazioni inerenti l'ordinaria attività di lavoro; m)
marginalizzazione immotivata del lavoratore rispetto ad iniziative
formative, di riqualificazione e di aggiornamento professionale; n)
esercizio esasperato ed eccessivo di forme di controllo nei
confronti del lavoratore, idonee a produrre danni o seri disagi; o)
atti vessatori correlati alla sfera privata del lavoratore,
consistenti in discriminazioni sessuali, di razza, di lingua e di
religione».
L'articolo 3 prevede la possibilità di iniziative da parte degli
organi paritetici di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 19
settembre 1994, n. 626 (Attuazione della direttiva 89/391/CEE, della
direttiva 89/654/CEE, della direttiva 89/655/CEE, della direttiva
89/656/CEE, della direttiva 90/269/CEE, della direttiva 90/270/CEE,
della direttiva 90/394/CEE, della direttiva 90/679/CEE, della
direttiva 93/88/CEE, della direttiva 95/63/CE, della direttiva
97/42/CE, della direttiva 98/24/CE, della direttiva 99/38/CE e della
direttiva 99/92/CE riguardanti il miglioramento della sicurezza e
della salute dei lavoratori durante il lavoro), dirette a migliorare
la sicurezza e la salute dei lavoratori.
L'articolo 4 stabilisce al comma 1 che le aziende sanitarie locali
istituiscono o promuovono l'istituzione, anche mediante convenzioni
con associazioni senza fini di lucro, di appositi centri
opportunamente dislocati sul territorio in relazione ai livelli
occupazionali esistenti nell'ambito pubblico e privato, che
forniscano adeguata assistenza al lavoratore oggetto di
discriminazioni. Tali centri, nel caso in cui accertino l'effettiva
esistenza di elementi atti a configurare le fattispecie di cui
all'articolo 2, assumono, entro sessanta giorni dalla richiesta del
lavoratore, iniziative a tutela del medesimo.
Le suddette iniziative sono dirette o a tutelare il lavoratore sul
piano giuridico, fornendogli una consulenza e segnalando «al datore
di lavoro, pubblico o privato, la situazione di disagio del
lavoratore e invitandolo ad assumere i provvedimenti idonei a
rimuoverne le cause», oppure mirano all'assistenza al lavoratore
fornendogli un primo sostegno psicologico e, se riscontrano «la
probabile avvenuta insorgenza di stati patologici determinati o
aggravati dal mobbing, indirizzano il lavoratore, con il suo
consenso, al servizio sanitario specialistico».
Del centro anti-mobbing devono far parte, insieme ad un assistente
sociale e ad un sociologo, un avvocato esperto in diritto del
lavoro, un medico specialista in igiene pubblica, uno psicologo o
psicoterapeuta.
L'articolo 5 prevede iniziative da parte degli enti locali
riguardanti l'informazione sul mobbing e la prevenzione della sua
insorgenza, nonché la possibilità di convenire in sede di
contrattazione collettiva per il comparto Regioni enti locali misure
idonee al conseguimento degli scopi suindicati.
L'articolo 6 istituisce un Osservatorio regionale per lo studio ed
il monitoraggio del fenomeno mobbing ed al quale i lavoratori che se
ne ritengano vittime possono rivolgersi per un'audizione qualora non
abbiano ottenuto soddisfazione dal centro di cui all'art. 4.
L'articolo 7, infine, determina gli stanziamenti in favore delle ASL
per l'istituzione degli Osservatori e per le iniziative degli enti
locali.
7. Alla luce delle premesse esposte, la legge regionale censurata è
costituzionalmente illegittima.
L'articolo 2 detta, al comma 1, la definizione del mobbing, mentre
il comma 2 contiene un'esemplificazione di fattispecie in cui può
concretarsi il comportamento vessatorio nei confronti del lavoratore
dipendente. Così facendo, il legislatore regionale ha ritenuto
anzitutto di poter fornire autonomamente la nozione giuridica di un
fenomeno che, già individuato da altre branche delle scienze
sociali, non è tuttavia ignorato nel nostro ordinamento statale, pur
non essendo ancora emerso come oggetto di una disciplina specifica.
Se poi dalla definizione generale si passa all'esame delle
esemplificazioni contenute nel comma 2 dell'art. 2, si deve
constatare che alcune di esse costituiscono, in linea di astratta
previsione, fattispecie penalmente rilevanti [v., per esempio,
lettere c) e d)], altre integrano ipotesi tipiche di violazione di
obblighi del datore di lavoro [c.d. demansionamento, v. lettere g)
ed i)].
Qualora poi si volga l'attenzione dagli autori del mobbing alla loro
vittima, si rileva che la legge regionale in esame considera le
conseguenze dei comportamenti suindicati sotto il profilo del danno
subito dal lavoratore e, quindi, come elemento di fattispecie
risarcitorie.
La difesa della Regione Lazio ha sostenuto che in realtà la legge ha
contenuto più che altro descrittivo e modestamente prescrittivo,
limitandosi esclusivamente a stabilire l'approntamento di strutture
e procedure per lo studio del fenomeno che ne costituisce oggetto.
La tesi non può essere accolta, né ha rilievo la limitazione
contenuta nel comma 1 dell'art. 2 secondo cui la definizione del
mobbing opera solo ai fini della legge stessa. Questa, infatti,
all'art. 4, comma 2, lettera d), prevede una vera e propria diffida,
anche se tale termine non ricorre nella prescrizione che il centro
anti-mobbing – in ipotesi anche una mera associazione privata –
rivolge al datore di lavoro perché esegua gli obblighi relativi alla
tutela della personalità del dipendente e della sua salute nascenti
dal rapporto. La previsione di tale diffida vale a configurare un
elemento dell'eventuale inadempimento del datore di lavoro e
rientra, quindi, nella materia “ordinamento civile”, oltre ad essere
in contrasto anche con la competenza legislativa esclusiva dello
Stato in materia di ordinamento e organizzazione amministrativa
dello Stato e degli enti pubblici nazionali [art. 117, secondo
comma, lettera g), della Costituzione], qualora il datore di lavoro
sia una pubblica amministrazione o un ente pubblico nazionale.
Per altro verso, l'art. 4, comma 2, lettera c), della legge in
questione dà facoltà al centro anti-mobbing (della cui possibile
natura già si è detto) di formulare una diagnosi e di avviare il
lavoratore, con il suo consenso, al servizio sanitario
specialistico, con ciò incidendo sulla disciplina di profili
fondamentali della tutela della salute e della tutela e sicurezza
del lavoro.
In realtà l'intera legge si fonda sul presupposto – da ritenere in
contrasto con l'assetto costituzionale dei rapporti Stato-Regioni –
secondo cui queste ultime, in assenza di una specifica disciplina di
un determinato fenomeno emergente nella vita sociale, abbiano in via
provvisoria poteri illimitati di legiferare.
D'altra parte, si è già visto come il mobbing non sia fenomeno
esclusivamente italiano, ignoto agli organi comunitari; va
evidenziato, infatti, che gli stessi atti comunitari sopra citati
portano ad escludere che esso, nei suoi aspetti generali e per
quanto riguarda i principi fondamentali, possa essere oggetto di
discipline territorialmente differenziate. La citata risoluzione del
Parlamento europeo AS-0283/2001, infatti, al punto 10 «esorta gli
Stati membri (…) a verificare e ad uniformare la definizione della
fattispecie del mobbing».
Ciò non esclude che le Regioni possano intervenire, con propri atti
normativi, anche con misure di sostegno idonee a studiare il
fenomeno in tutti i suoi profili e a prevenirlo o limitarlo nelle
sue conseguenze. Deve, viceversa, ritenersi certamente precluso alle
Regioni di intervenire, in ambiti di potestà normativa concorrente,
dettando norme che vanno ad incidere sul terreno dei principi
fondamentali, che è quanto si è verificato nel caso di specie. La
legge regionale impugnata, contenendo nell'art. 2 una definizione
generale del fenomeno mobbing che costituisce il fondamento di tutte
le altre singole disposizioni, è evidentemente viziata da
illegittimità costituzionale. Siffatta illegittimità si riverbera,
dalla citata norma definitoria, sull'intero testo legislativo.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l'illegittimità costituzionale della legge della Regione
Lazio 11 luglio 2002, n. 16 (Disposizioni per prevenire e
contrastare il fenomeno del mobbing nei luoghi di lavoro).
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo
della Consulta, il 10 dicembre 2003.
F.to:
Riccardo CHIEPPA, Presidente
Francesco AMIRANTE, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 19 dicembre 2003.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA