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Danno esistenziale: risarcimento da mobbing nella P.A.
Tribunale di Agrigento,01/02/05


Il lavoratore vittima del mobbing che provi che le conseguenze pregiudizievoli sono in rapporto di causalità con le attività persecutorie compiute per nuocerlo ha diritto alla riparazione di tutti gli aspetti non patrimoniali di danni sofferti, anche se per la liquidazione non potrà che farsi ricorso al, criterio dell'equità, trattandosi di riparare lsa lesione di valori inerenti alla persona.
Lo ha stabilito il tribunale di Agrigento in funzione di giudice del lavoro con la citata sentenza condannando il Dirigente di un istituto scolastico al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali ( danno biologico, morale ed esistenziale) per la condotta mobbizzante tenuta dallo stesso nei confronti di un proprio dipendente con funzione di direttore amministrativo. Il Giudice del lavoro ha accertato che la condotta posta in essere dal Dirigente Scolastico è stata atta a concretare la figura del mobbing, così come definita nell'ambito della psicologia del lavoro (in Italia Harald Ege): il mobbing è una situazione lavorativa di conflittualità sistematica, persistente e in costante progresso all'interno del luogo di lavoro, in cui gli attacchi reiterati e sistematici hanno lo scopo di danneggiare la salute, i canali di comunicazione, il flusso di informazioni, la reputazione e/o la professionalità della vittima.
Il Tribunale ha riconosciuto l'elemento materiale del mobbing in una serie di attacchi mobbizzanti reiterati nel tempo e consistenti in :1) attacchi ai contatti umani, con continue critiche alla prestazione lavorativa, ripetute minacce scritte ( irrogazione di sanzioni disciplinari), accuse ingiustificate, frasi ingiuiriose e diffamatorie; 2) dequalificazione sul piano delle mansioni, a causa della pressante ingerenza arbitrariamente esercitata nella sfera di autonomia operativa, sino ad arrivare alla privazione degli strumenti di lavoro; 3) attacchi contro la reputazione; false voci fatte circolare ( accuse di boicottaggio, richiesta di visita ispettiva per farne accertare le responsabilità) e offese rivolte in presenza dei colleghi. Il Dirigente Scolastico è stato condannato per il danno ingiusto procurato in violazione dell'obbligo di comportarsi secondo buona fede e correttezza in ambito extracontrattuale: In tale ambito, la regola del "neminem ledere" trova consacrazione nell'art. 2059 c.c., secondo l'interpretazione emersa nelle sentenze della Corte di cassazione (nn. 8827 e 8828 del 31.05.2003); nelle relazioni interpersonali la tutela risarcitoria non è più ristretta al danno morale ( riparabile anche quando non derivi da un fatto penelmente rilevante), ma ad esso si aggiunge la figura del danno esistenziale, che si presta a salvaguardare il profilo relazionale - sociale dell'individuo, che viene così protetto in tutte le attività e manifestazioni espressive della personalità (art. 2 Cost. ).
Nel caso di specie, non vi è stata condanna in solido dell'Istituto Scolastico a titolo di responsabilità contrattuale del datore di lavoro ex art. 2087 c.c.; in quanto il ricorrente avrebbe dovuto chiamare in causa lo Stato Ministero dell'Istruzione, che continua ad essere il datore di lavoro del personale scolastico. Secondo il Giudice del Lavoro, l'entificazione degli istituti scolastici (avventa con L. n. 59/97 e D.P.R. n. 275/99) ha comportato che la gestione degli aspetti giuridici ed economici del rapporto di lavoro si siano trasferiti all'istituzione scolastica – persona giuridica, permeando il potere disciplinare in capo agli organi ministeriali, nei cui confronti il ricorrente avrebbe comunque dovuto dimostrare l’omessa adozione delle misure necessarie ad adempire la reiterazione dei comportamenti vessatori da parte del Dirigente Scolastico.


 

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