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Danno esistenziale: risarcimento da mobbing nella P.A.
Tribunale di Agrigento,01/02/05
Il lavoratore vittima del
mobbing che provi che le conseguenze pregiudizievoli sono in
rapporto di causalità con le attività persecutorie compiute per
nuocerlo ha diritto alla riparazione di tutti gli aspetti non
patrimoniali di danni sofferti, anche se per la liquidazione non
potrà che farsi ricorso al, criterio dell'equità, trattandosi di
riparare lsa lesione di valori inerenti alla persona.
Lo ha stabilito il tribunale di Agrigento in funzione di giudice del
lavoro con la citata sentenza condannando il Dirigente di un
istituto scolastico al risarcimento dei danni patrimoniali e non
patrimoniali ( danno biologico, morale ed esistenziale) per la
condotta mobbizzante tenuta dallo stesso nei confronti di un proprio
dipendente con funzione di direttore amministrativo. Il Giudice del
lavoro ha accertato che la condotta posta in essere dal Dirigente
Scolastico è stata atta a concretare la figura del mobbing, così
come definita nell'ambito della psicologia del lavoro (in Italia
Harald Ege): il mobbing è una situazione lavorativa di
conflittualità sistematica, persistente e in costante progresso
all'interno del luogo di lavoro, in cui gli attacchi reiterati e
sistematici hanno lo scopo di danneggiare la salute, i canali di
comunicazione, il flusso di informazioni, la reputazione e/o la
professionalità della vittima.
Il Tribunale ha riconosciuto l'elemento materiale del mobbing in una
serie di attacchi mobbizzanti reiterati nel tempo e consistenti in
:1) attacchi ai contatti umani, con continue critiche alla
prestazione lavorativa, ripetute minacce scritte ( irrogazione di
sanzioni disciplinari), accuse ingiustificate, frasi ingiuiriose e
diffamatorie; 2) dequalificazione sul piano delle mansioni, a causa
della pressante ingerenza arbitrariamente esercitata nella sfera di
autonomia operativa, sino ad arrivare alla privazione degli
strumenti di lavoro; 3) attacchi contro la reputazione; false voci
fatte circolare ( accuse di boicottaggio, richiesta di visita
ispettiva per farne accertare le responsabilità) e offese rivolte in
presenza dei colleghi. Il Dirigente Scolastico è stato condannato
per il danno ingiusto procurato in violazione dell'obbligo di
comportarsi secondo buona fede e correttezza in ambito
extracontrattuale: In tale ambito, la regola del "neminem ledere"
trova consacrazione nell'art. 2059 c.c., secondo l'interpretazione
emersa nelle sentenze della Corte di cassazione (nn. 8827 e 8828 del
31.05.2003); nelle relazioni interpersonali la tutela risarcitoria
non è più ristretta al danno morale ( riparabile anche quando non
derivi da un fatto penelmente rilevante), ma ad esso si aggiunge la
figura del danno esistenziale, che si presta a salvaguardare il
profilo relazionale - sociale dell'individuo, che viene così
protetto in tutte le attività e manifestazioni espressive della
personalità (art. 2 Cost. ).
Nel caso di specie, non vi è stata condanna in solido dell'Istituto
Scolastico a titolo di responsabilità contrattuale del datore di
lavoro ex art. 2087 c.c.; in quanto il ricorrente avrebbe dovuto
chiamare in causa lo Stato Ministero dell'Istruzione, che continua
ad essere il datore di lavoro del personale scolastico. Secondo il
Giudice del Lavoro, l'entificazione degli istituti scolastici
(avventa con L. n. 59/97 e D.P.R. n. 275/99) ha comportato che la
gestione degli aspetti giuridici ed economici del rapporto di lavoro
si siano trasferiti all'istituzione scolastica – persona giuridica,
permeando il potere disciplinare in capo agli organi ministeriali,
nei cui confronti il ricorrente avrebbe comunque dovuto dimostrare
l’omessa adozione delle misure necessarie ad adempire la
reiterazione dei comportamenti vessatori da parte del Dirigente
Scolastico.

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