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UFFICIO PERSONALE
PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI
SERVIZIO TRATTAMENTO DEL PERSONALE
DFP-0040319-05/09/2008-1.2.3.3
Alle Amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1, comma 2, del
d.lgs. n. 165 del 2001 (in corso di registrazione presso la Corte
dei conti)
CIRCOLARE N. 8/2008
Decreto legge n. 112 del 2008 convertito in legge n. 133 del 2008
– “Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la
semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza
pubblica e la perequazione tributaria” – art. 71 – assenze dal
servizio dei pubblici dipendenti - ulteriori chiarimenti.
Con legge n. 133 del
2008, pubblicata sul Supplemento ordinario n. 196 alla Gazzetta
Ufficiale n. 195 del 21 agosto 2008, è stato convertito in legge con
modifiche il d.l. n. 112 del 2008, recante “Disposizioni urgenti per
lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la
stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione
tributaria”.
A seguito delle modifiche apportate all’originario provvedimento
normativo e considerati i numerosi quesiti pervenuti dalle
amministrazioni circa l’applicazione della nuova disciplina si
ritiene opportuno fornire ulteriori indicazioni ad integrazione di
quelle già date con la precedente circolare n. 7 del 2008.
La materia è di estrema delicatezza e di assoluta rilevanza, in
quanto riguarda sia la sfera privata dei dipendenti pubblici, sia la
correttezza dei loro rapporti con l’amministrazione, con i colleghi
e con i cittadini. Peraltro, data la sua complessità, si pregano le
amministrazioni di far conoscere le eventuali criticità riscontrate
nell’applicazione delle norme anche per consentire un intervento
finalizzato al loro riordino attraverso interventi legislativi.
1. Assenze per malattia
Si segnala innanzi
tutto che la legge di conversione ha operato una modifica
integrativa introducendo dopo il primo comma dell’art. 71 in esame
un comma 1 bis. Tale disposizione stabilisce che: “Le disposizioni
di cui al presente articolo non si applicano al comparto sicurezza e
difesa per le malattie conseguenti a lesioni riportate in attività
operative ed addestrative.”. Con la modifica pertanto è stata
introdotta un’esclusione espressa dall’ambito di applicazione della
nuova disciplina. Tale esclusione riguarda dal punto di vista
soggettivo il personale del comparto sicurezza e difesa e dal punto
di vista oggettivo gli eventi di malattia conseguenti a lesioni
riportate in attività operative ed addestrative. E’ rimasta per il
momento esclusa la componente dei vigili del fuoco, in altri casi
doverosamente equiparata al comparto sicurezza e difesa. In
proposito, si segnala sin da ora che il Dipartimento della funzione
pubblica si adopererà in sede parlamentare per prevedere
un’integrazione alla normativa per quanto riguarda gli eventi di
malattia conseguenti a lesioni riportate in attività operative ed
addestrative.
Considerate le richieste di chiarimento giunte all’attenzione del
Dipartimento, si rende necessario dare indicazioni circa le nuove
modalità di decurtazione della retribuzione in caso di assenza per
malattia in applicazione dell’art. 71 comma 1.
La disposizione
stabilisce che, salvo le eccezioni previste, “nei primi dieci giorni
di assenza è corrisposto il trattamento economico fondamentale con
esclusione di ogni indennità o emolumento, comunque denominati,
aventi carattere fisso e continuativo, nonché di ogni altro
trattamento economico accessorio”. La norma prescrive una
decurtazione “permanente” nel senso che la trattenuta opera per ogni
episodio di assenza (anche di un solo giorno) e per tutti i dieci
giorni anche se l’assenza si protrae per più di dieci giorni.
Pertanto, nel caso di assenza protratta per un periodo superiore a
dieci giorni (ad esempio per undici giorni o più) i primi dieci
giorni debbono essere assoggettati alle ritenute prescritte mentre
per i successivi occorre applicare il regime giuridico - economico
previsto dai CCNL ed accordi di comparto per le assenze per
malattia. In sostanza, i dieci giorni non sono un contingente
predefinito massimo esaurito il quale si applicano le regole
contrattuali e l’assenza per malattia che si protrae oltre il decimo
giorno non consente la corresponsione della retribuzione
contrattuale (individuata dai CCNL e dagli accordi di comparto) a
partire dal primo giorno, ma il trattamento deve essere comunque
“scontato” relativamente ai primi dieci giorni.
Si ribadisce inoltre che, per le parti non incompatibili con il
nuovo regime legale, continuano ad applicarsi le clausole dei
contratti collettivi e degli accordi negoziali di riferimento. La
decurtazione retributiva di cui al comma 1 dell’art. 71 opera in
tutte le fasce retributive previste dai CCNL in caso di assenza per
malattia. In proposito, come noto, i vigenti CCNL già disciplinano
una decurtazione retributiva che è di diversa entità a seconda dei
periodi di assenza. Queste decurtazioni non sono state soppresse
dalla nuova disciplina legale e permangono, cosicchè la trattenuta
di cui al comma 1 dell’art. 71 opera per i primi dieci giorni
sovrapponendosi al regime contrattuale relativo alla retribuzione in
caso di malattia.
1.2. Le assenze per
visite specialistiche, terapie e accertamenti diagnostici Numerosi
quesiti sono pervenuti circa le modalità con cui considerare, alla
luce della nuova normativa, le assenze dovute a visite
specialistiche, ad esami diagnostici o terapie effettuati dai
dipendenti, se, cioè, esse vadano considerate come assenza per
malattia con assoggettamento al relativo trattamento e al nuovo
regime.
In proposito, è opportuno evidenziare che il d.l. n. 112 del 2008
non ha modificato le modalità di imputazione delle assenze in
questione. Quindi, anche dopo l’entrata in vigore del provvedimento,
tali assenze continuano ad essere imputate come in precedenza. Gli
istituti cui il dipendente può ricorrere per la giustificazione
dell’assenza sono: i permessi brevi, soggetti a recupero, secondo le
previsioni dei CCNL di comparto o degli accordi recepiti in d.P.R.
ovvero secondo le specifiche normative di settore; i permessi per
documentati motivi personali, secondo i CCNL di comparto, gli
accordi recepiti in d.P.R. ovvero secondo le specifiche normative di
settore (3 giorni all’anno); l’assenza per malattia, giustificata
mediante certificazione medica, nei casi in cui ne ricorrono i
presupposti (secondo l’orientamento della giurisprudenza: Cass.
civ., n. 5027 del 5 settembre 1988; Cass. civ. n. 3578 del 14 giugno
1985); gli altri permessi per ciascuna specifica situazione previsti
da leggi o contratti; le ferie. Il ricorso all’uno o all’altro
istituto dipende dalle circostanze concrete, tra cui anche la durata
dell’assenza, dalle valutazioni del dipendente e del medico
competente (che redige il certificato o la prescrizione).
Si precisa che, dopo l’entrata in vigore del d.l. n. 112 del 2008,
in linea generale, se l’assenza per effettuare visite
specialistiche, cure o esami diagnostici - ricorrendone i
presupposti - è imputata a malattia, si applica il nuovo regime sia
per quanto concerne le modalità di certificazione, sia per quanto
riguarda la retribuzione. Pertanto, salvo quanto di seguito
specificato, le assenze in questione saranno trattate
dall’amministrazione come assenze per malattia ai fini
dell’applicazione della relativa disciplina. Esse quindi debbono
essere considerate per la decurtazione retributiva ai fini dell’art.
71, comma 1, del d.l. n. 112 del 2008 e debbono essere calcolate
quali giornate di malattia ai fini dell’applicazione dell’art. 71,
comma 2. In proposito, si fa rinvio a quanto già detto nella
circolare n. 7 del 2008.
Quanto alle modalità di certificazione di queste assenze, nel caso
in cui l’assenza venga a coincidere con il terzo o successivo evento
nell’arco dell’anno solare ovvero l’assenza per malattia si
protragga oltre il decimo giorno, qualora il dipendente debba o
voglia sottoporsi ad una prestazione specialistica presso una
struttura privata dovrà produrre, unitamente all’attestazione da
quest’ultima rilasciata, la relativa prescrizione effettuata da una
struttura pubblica o del medico convenzionato con il S.S.N. E’
opportuno evidenziare che, nel caso di imputazione dell’assenza per
effettuare visite specialistiche, cure o esami diagnostici a
malattia, l’amministrazione che ha conoscenza della circostanza a
seguito della comunicazione del dipendente deve valutare di volta in
volta, in relazione alla specificità delle situazioni, se richiedere
la visita domiciliare di controllo per i giorni di riferimento. In
tal caso possono ricorrere quelle “esigenze funzionali ed
organizzative” di cui si deve tener conto nel richiedere la visita
fiscale secondo l’art. 71, comma 3, del d.l. n. 112 del 2008.
Infatti, il tentativo di effettuare l’accesso al domicilio del
lavoratore da parte del medico della struttura competente potrebbe
configurarsi come ingiustificato aggravio di spesa per
l’amministrazione in quanto, in assenza del dipendente, potrebbe non
avere lo scopo di convalidare la prognosi.
Si rammenta che la nuova normativa ha tenuto in particolare
considerazione le assenze per malattia dovute a patologie gravi che
richiedono terapie salvavita. Infatti, il secondo periodo del comma
1 dell’art. 71 stabilisce: “Resta fermo il trattamento più
favorevole eventualmente previsto dai contratti collettivi o dalle
specifiche normative di settore per le assenze per malattia dovute
ad infortunio sul lavoro o a causa di servizio, oppure a ricovero
ospedaliero o a day hospital, nonché per le assenze relative a
patologie gravi che richiedano terapie salvavita.”.
Al riguardo, si coglie peraltro l’occasione per segnalare la
previsione dell’art. 12 bis del d.lgs. n. 61 del 2000, innovato da
ultimo dalla legge finanziaria per il 2008 (Ipotesi di
trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto di
lavoro a tempo parziale.) a proposito del lavoro part-time dei
dipendenti affetti da patologie oncologiche per i quali residui una
ridotta capacità lavorativa, anche a causa degli effetti invalidanti
di terapie salvavita.
Tale disposizione
accorda al dipendente del settore pubblico o privato interessato un
diritto alla trasformazione del rapporto da tempo pieno a tempo
parziale in caso di richiesta e, successivamente alla
trasformazione, un diritto alla riconversione a tempo pieno. Questa
norma, in quanto lex specialis approvata in favore di una specifica
categoria di soggetti, deve ritenersi ancora vigente nonostante la
successiva entrata in vigore dell’art. 73 del d.l. n. 112 del 2008
(che ha innovato il regime della trasformazione da tempo pieno a
tempo parziale) dei rapporti di lavoro con le amministrazioni. Il
medesimo art. 12 bis – alle condizioni previste - accorda poi anche
una precedenza rispetto agli altri lavoratori ad ottenere la
trasformazione per i dipendenti che assistono i malati oncologici o
soggetti riconosciuti inabili al lavoro (comma 2) e per i genitori
di figli conviventi di età minore di tredici anni o portatori di
handicap (comma 3). Per queste ultime ipotesi la precedenza opera in
base al nuovo regime del part-time risultante dalle innovazioni
apportate dal citato art. 73.
Si raccomanda ai dirigenti competenti di dare le opportune
indicazioni al personale circa la necessità per i dipendenti di
comunicare l’assenza per malattia con tempestività, comunicando il
domicilio di reperibilità e inviando il relativo certificato. Si
chiede quindi l’osservanza di quanto prescritto in materia dagli
accordi collettivi (es.: art. 21 commi 8 ss. CCNL del 16 maggio 1995
per il personale del comparto ministeri: “8. L’assenza per malattia
deve essere comunicata all’ufficio di appartenenza tempestivamente e
comunque all’inizio dell’orario di lavoro del giorno in cui si
verifica, anche nel caso di eventuale prosecuzione dell’assenza,
salvo comprovato impedimento. 9.
Il dipendente è tenuto a recapitare o spedire a mezzo raccomandata
con avviso di ricevimento il certificato medico di giustificazione
dell’assenza entro i due giorni successivi all’inizio della malattia
o alla eventuale prosecuzione della stessa. Qualora tale termine
scada in giorno festivo esso è prorogato al primo giorno lavorativo
successivo. …10. Il dipendente che, durante l’assenza, per
particolari motivi, dimori in luogo diverso da quello di residenza,
deve darne tempestiva comunicazione, precisando l’indirizzo dove può
essere reperito.”). Ciò sia per permettere all’amministrazione di
organizzare l’attività in maniera da non recare detrimento alla
funzionalità e all’offerta di servizi sia per consentire
l’effettuazione dei prescritti controlli.
2. Permessi retribuiti
Altra questione su cui sono pervenute numerose richieste di
chiarimento riguarda la tematica dei permessi per i portatori di
handicap grave e per i loro assistenti disciplinati dalla l. n. 104
del 1992.
2.1. Le modifiche in sede di conversione del d.l. n. 112 del 2008
Preliminarmente si segnala che la legge di conversione è intervenuta
a modificare il comma 5 dell’art. 71 del d.l. n. 112 del 2008
sostituendo il riferimento al comma 3 dell’art. 33 della l. n. 104
del 1992 con quello al comma 6. In base al testo attualmente vigente
si prevede che: “5. Le assenze dal servizio dei dipendenti di cui al
comma 1 non sono equiparate alla presenza in servizio ai fini della
distribuzione delle somme dei fondi per la contrattazione
integrativa. Fanno eccezione le assenze per congedo di maternità,
compresa l'interdizione anticipata dal lavoro, e per congedo di
paternità, le assenze dovute alla fruizione di permessi per lutto,
per citazione a testimoniare e per l'espletamento delle funzioni di
giudice popolare, nonché le assenze previste dall'articolo 4, comma
1, della legge 8 marzo 2000, n. 53, e per i soli dipendenti
portatori di handicap grave, i permessi di cui all'articolo 33,
comma 6, della legge 5 febbraio 1992, n. 104.”. Quindi, la
disciplina relativa alla distribuzione dei fondi destinati alla
contrattazione collettiva contenuta nel comma 5 dell’art. 71 prevede
ora una deroga espressa per tutte le tipologie di permesso fruibili
dai portatori di handicap grave, sia quelli giornalieri (previsti
dal comma 3 dell’art. 33 della l. n. 104 del 1992) sia quelli orari
(previsti dal comma 2 del medesimo articolo), entrambi richiamati
nel testo del comma 6 dell’art. 33.
2.2. Permessi previsti in favore delle persone con handicap in
situazione di gravità
Per quanto riguarda le
tipologie e la fruizione dei permessi in questione, si ritiene
opportuno precisare quanto segue.
L’art. 33, comma 6, della l. n. 104 del 1992 prevede che i portatori
di handicap grave possono fruire alternativamente dei permessi di
cui al comma 2 o di quelli di cui al comma 3 del medesimo articolo.
Il comma 2 dell’articolo prevede per questi soggetti la possibilità
di fruire di permessi orari giornalieri per due ore al giorno senza
indicazione di un contingente massimo. Il comma 3 stabilisce invece
la possibilità di fruire di permessi giornalieri per tre giorni al
mese. Le due modalità di fruizione sono alternative (comma 6
dell’art. 33) e pertanto, in base alla norma, non possono essere
fruiti cumulativamente i permessi giornalieri e i permessi orari di
cui ai commi 2 e 3 nel corso dello stesso mese.
E’ importante chiarire che i permessi accordati alle persone con
handicap in situazione di gravità sono istituiti dalla legge, con
previsione generale per il settore pubblico e per quello privato.
Quindi, secondo quanto previsto dall’art. 71, comma 4, primo
periodo, eventuali limitazioni con fissazione di un monte ore sono
rimesse alla disciplina legislativa (“4. La contrattazione
collettiva ovvero le specifiche normative di settore … definiscono i
termini e le modalità di fruizione delle stesse, con l'obbligo di
stabilire una quantificazione esclusivamente ad ore delle tipologie
di permesso retribuito, per le quali la legge, i regolamenti, i
contratti collettivi o gli accordi sindacali prevedano una fruizione
alternativa in ore o in giorni.”).
Il trattamento giuridico di queste agevolazioni non è stato innovato
dal d.l. n. 112 del 2008.
Si chiarisce quindi che, in base alla legge vigente, i portatori di
handicap grave possono fruire alternativamente nel corso del mese
di:
- tre giorni interi di permesso (a prescindere dall’orario della
giornata) - o di due ore di permesso al giorno (per ciascun giorno
lavorativo del mese).
Si aggiunge poi che alcuni contratti collettivi (ad es. comparto
ministeri, CCNL del 16 maggio 2001, art. 9; comparto regioni ee.ll.,
CCNL 6 luglio 1995, art. 19; comparto agenzie fiscali, CCNL 28
maggio 2004, art. 46; comparto Presidenza Consiglio ministri, CCNL
17 maggio 2004, art. 44) le clausole prevedono la possibilità di
fruire in maniera frazionata ad ore le tre giornate intere di
permesso (di cui al comma 3 dell’art. 33), fissando allo scopo un
contingente massimo (18 ore). In tali casi è data facoltà al
dipendente di scegliere se fruire di una o più giornate intere di
permesso oppure di frazionarle a seconda delle esigenze. Considerato
che i tre giorni di permesso sono accordati direttamente dalla legge
senza indicazione di un monte ore massimo fruibile, la limitazione a
18 ore contenuta nei CCNL vale solo nel caso di fruizione
frazionata. Naturalmente, la modalità di fruizione dei permessi
mensili deve essere programmata in anticipo al fine di consentire al
servizio del personale il calcolo dei giorni o delle ore spettanti e
accordabili. E’ importante chiarire che queste previsioni non
incidono sulla possibilità alternativa per il dipendente di fruire
delle due ore di permesso al giorno, che, come detto, sono accordate
direttamente dalla legge e quindi restano salve.
In buona sostanza, se i CCNL di comparto prevedono la possibilità di
frazionamento ad ore dei permessi di cui all’art. 33, comma 3,
fissando il tetto delle 18 ore, i portatori di handicap grave nel
corso del mese possono fruire alternativamente di:
- due ore di permesso al giorno per ciascun giorno lavorativo del
mese (comma 2 dell’art. 33);
- tre giorni interi di permesso a prescindere dall’orario della
giornata (comma 3 dell’art. 33) ovvero 18 ore mensili, da ripartire
nelle giornate lavorative secondo le esigenze, cioè con
articolazione anche diversa rispetto a quella delle due ore
giornaliere (secondo le previsioni dei CCNL che stabiliscono la
frazionabilità ad ore dei permessi di tre giorni).
2.3. Permessi per coloro che assistono le persone con handicap in
situazione di gravità
In base al combinato
disposto dell’art. 33, comma 3, della l. n. 104 del 1992 e dell’art.
20 della l. n. 53 del 2000, soggetti legittimati alla fruizione di
permessi sono i genitori e i parenti o affini entro il terzo grado
che assistono una persona con handicap in situazione di gravità,
conviventi o, ancorché non conviventi, se l’assistenza è
caratterizzata da continuità ed esclusività.
Secondo l’art. 33, comma 3, della l. n. 104 in esame, i genitori di
figli con handicap grave e gli altri soggetti legittimati possono
fruire di tre giorni di permesso mensile. In questa ipotesi la legge
non prevede alternativa rispetto alla tipologia di permesso, che è
giornaliero. Tuttavia in alcuni contratti collettivi, per venire
incontro alle esigenze dei lavoratori che prestano assistenza, è
stato stabilito che tali permessi giornalieri possono essere fruiti
anche in maniera frazionata, cioè ad ore, ed è stato fissato il
contingente massimo di ore (18). Anche in questo caso vale il
ragionamento sopra esposto: poiché questi permessi giornalieri sono
disciplinati direttamente dalla legge, è la legge stessa che dovrà
stabilire un eventuale monte ore, mentre il contingente delle 18 ore
previsto dal CCNL vale solo nel caso in cui il dipendente opti per
una fruizione frazionata del permesso giornaliero.
2.4. Permessi per documentati motivi personali e familiari
Diversamente, per
quanto riguarda i permessi giornalieri documentati per particolari
motivi personali e famigliari disciplinati dai contratti collettivi
(ad es.: CCNL del 16 maggio 2001 del comparto ministeri, art. 9;
CCNL del 28 maggio 2004 del comparto agenzie fiscali, art. 46; CCNL
del 17 maggio 2004 del comparto Presidenza del Consiglio) e dagli
accordi negoziali recepiti in d.P.R. (d.P.R. n. 105 del 4 aprile
2008 per il personale della carriera prefettizia; d.P.R. n. 107 del
20 gennaio 2006), nel caso di previsione da parte dei medesimi
contratti della possibilità di fruizione frazionata degli stessi con
fissazione del monte ore (18), trova applicazione la nuova
disciplina di cui all’art. 71, comma 4, del d.l. n. 112 del 2008,
come chiarito nella circolare n. 7. (Art. 71, comma 4, secondo
periodo: “Nel caso di fruizione dell'intera giornata lavorativa,
l'incidenza dell'assenza sul monte ore a disposizione del
dipendente, per ciascuna tipologia, viene computata con riferimento
all'orario di lavoro che il medesimo avrebbe dovuto osservare nella
giornata di assenza.”).
Per quanto riguarda il periodo transitorio, il decreto legge non ha
previsto una specifica disciplina per il calcolo dei permessi. Un
utile criterio per l’anno 2008 in corso può essere il seguente: al
fine di poter conteggiare le ore di permesso fruibili in
applicazione della nuova disciplina, le eventuali giornate fruite
per motivi personali precedentemente al 25 giugno 2008 (dal 2
gennaio al 24 giugno 2008) andranno considerate figurativamente come
pari a 6 ore a giornata; le ore eventualmente godute in eccesso
rispetto all’ammontare di 18 ore annue previste dalla contrattazione
collettiva non saranno soggette a recupero in quanto fruite prima
della vigenza dell’art. 71 del d.l. n. 112 del 2008.
2.5. Permessi per
donazioni di sangue e midollo osseo
La Legge 13 luglio
1967, n. 584, all’art. 1, stabilisce che i donatori di sangue e di
emocomponenti con rapporto di lavoro dipendente hanno diritto ad
astenersi dal lavoro per l'intera giornata in cui effettuano la
donazione, conservando la normale retribuzione per l'intera giornata
lavorativa. Per quanto riguarda i donatori di midollo osseo, l’art.
5 della legge 6 marzo 2001, n. 52, riconosce al lavoratore
dipendente il diritto a conservare la normale retribuzione per le
giornate di degenza ospedaliera occorrenti al prelievo del sangue
midollare nonché per le successive giornate di convalescenza che
l’équipe medica che ha effettuato il trapianto ritenga necessarie ai
fini del completo ripristino dello stato fisico del donatore stesso.
La legge prevede inoltre il diritto a conservare la normale
retribuzione anche per i permessi orari concessi al lavoratore per
il tempo occorrente all’espletamento di vari atti preliminari alla
donazione, fissati per legge.
Tali casistiche non sono state contemplate specificamente dal
decreto – legge e dalla legge n. 133, ma non sono state neanche
espressamente abrogate o modificate. Considerata la rilevanza e la
delicatezza della materia in questione, il Dipartimento della
funzione pubblica intende promuovere delle iniziative normative per
evitare discriminazioni o compromissioni alle importanti attività in
questione che sono il frutto di ammirevoli atti di solidarietà.
3. La
programmazione delle presenze e delle assenze dal servizio per la
funzionalità dell’amministrazione
Si raccomanda ai
dirigenti competenti di ciascuna amministrazione di verificare la
sussistenza dei presupposti per il riconoscimento dei permessi, di
chiedere e di verificare la documentazione a supporto per la
fruizione dei permessi stessi (ove previsto dalla normativa vigente)
e a giustificazione dell’assenza. Sarà cura inoltre dei dirigenti
competenti organizzare l’attività lavorativa in maniera tale da
evitare che le assenze giustificate del personale possano andare a
detrimento della funzionalità e dell’offerta di servizi. In
quest’ottica, è particolarmente rilevante l’attività di
programmazione da parte del dirigente anche relativamente alle
presenze e alle assenze dal servizio; quindi dovranno essere date
chiare indicazioni ai dipendenti affinché nei limiti del possibile
le richieste di permesso siano presentate con congruo anticipo. 4.
Il monitoraggio sui permessi di cui alla l. n. 104 del 1992
Si pregano infine le amministrazioni in indirizzo di cooperare al
monitoraggio sulla corretta attuazione della legge n. 104 del 1992
in materia di permessi di assenza dal lavoro che questo Dipartimento
intende avviare, anche in previsione di un eventuale riordino della
disciplina allo scopo di garantire un autentico ed efficace supporto
sia ai dipendenti pubblici portatori di handicap grave, sia ai
dipendenti pubblici ai quali incombe la necessità di assistere, in
maniera continuativa ed esclusiva, familiari con handicap in
situazione di gravità. Il monitoraggio, nel pieno rispetto della
tutela della riservatezza dei soggetti interessati, sarà volto ad
acquisire i dati relativi alla consistenza delle situazioni di
handicap grave certificate dalle strutture competenti, la loro reale
incidenza sull’organizzazione del lavoro, e anche le difficoltà
riscontrate dagli stessi dipendenti pubblici, titolari di permessi,
nell’applicazione complessiva della legge. Il monitoraggio sarà
finalizzato al riconoscimento effettivo dei diritti di accesso alla
legge n. 104 del 1992, ad un corretto funzionamento della legge
nell’interesse degli aventi diritto e ad una maggiore efficienza
della pubblica amministrazione.
IL MINISTRO PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E L’INNOVAZIONE
Renato Brunetta
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