S.N.A.L.C.C. |
Scrivi a SNALCC |
|
DEMANSIONAMENTO DEL LAVORATORE E PROVA DEL DANNO: NOTA A
CASSAZIONE, SS.UU. CIVILI, SENTENZA DEL 24.3.06 N. 6572
Una peculiarità della disciplina del rapporto di lavoro è costituita dal potere unilaterale del datore di lavoro di modificare le mansioni del lavoratore rispetto a quanto convenuto (c.d. ius variandi), potere posto a garanzia delle prerogative imprenditoriali nella gestione del personale. Va, comunque, precisato che tale potere del datore di lavoro è sottoposto a notevoli limitazioni e può essere esercitato solo entro rigorosi limiti. L’art. 2103 prevede, al riguardo, che il lavoratore, in alternativa alle mansioni per le quali è stato assunto, possa essere adibito a quelle corrispondenti alla categoria superiore che abbia successivamente acquisito ovvero a mansioni equivalenti alle ultime effettivamente svolte, senza alcuna diminuzione della retribuzione. In particolare, la norma consente la c.d. mobilità orizzontale, cioè la facoltà di adibire il lavoratore a mansioni equivalenti alle ultime svolte, con pari retribuzione; consente la c.d. mobilità verticale, cioè la facoltà di assegnare il lavoratore a mansioni superiori, con diritto alla relativa retribuzione ed in tale ipotesi l’assegnazione diviene definitiva decorsi tre mesi o i termini inferiori fissati dai contatti collettivi mentre vieta la c.d. mobilità verso il basso e cioè non consente la possibilità di assegnare il lavoratore a mansioni inferiori. Lo ius variandi, dunque, non può esercitarsi mediante modifiche
verso il basso delle mansioni concordate e non sono ammessi accordi
tra lavoratore e datore che consentano a quest’ultimo un più ampio
potere di modifica. Lo stesso art. 2103 c.c. prevede, infatti,
all’ultimo comma, la nullità di ogni patto in tal senso, trattandosi
di materia non disponibile tra le parti del contratto. Relativamente al problema del riparto dell’onere della prova nella domanda di risarcimento del danno il Collegio aderisce all’indirizzo maggioritario tanto della dottrina quanto della giurisprudenza, secondo cui la responsabilità del datore di lavoro ha natura contrattuale; pertanto, la violazione degli obblighi nascenti dal contratto ed in particolare il divieto di dequalificazione (art. 2103 c.c.) e l’obbligo di tutela dell’integrità fisica e della personalità del lavoratore (art. 2087 c.c.) integrano gli estremi dell’inadempimento contrattuale. Osserva il Collegio che in tali casi l’illecito consiste nella violazione di obblighi contrattuali, sanzionata con l’obbligo di corresponsione della retribuzione. Ma dall’inadempimento non deriva sempre ed automaticamente
l’esistenza del danno, nel senso che è in re ipsa nella potenzialità
lesiva della condotta del datore di lavoro ma, al contrario, esso
deve essere provato dal lavoratore in relazione alla fattispecie
concreta, così come spetta al lavoratore provare l’esistenza di un
nesso causale fra l’inadempimento ed il danno. |
Copyright © 2006 - Snalcc.it è di proprietà dello SNALCC - Sindacato Nazionale Autonomo Lavoratori Camere di Commercio Tutti i diritti riservati.
|
|||||