S.N.A.L.C.C.SINDACATO NAZIONALE AUTONOMO LAVORATORI CAMERE DI COMMERCIO |
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DIPARTIMENTO GIURIDICO Rieti, lì 19 agosto 2004
Alla Camera di Commercio ufficio competente per i procedimenti disciplinari via ... 00000 ..
Al dr ... segretario generale CCIAA
Memoria difensiva nell’interesse di ..., la quale firma ad ogni buon fine la presente, nel procedimento disciplinare scaturente dalla contestazione N° ... del ../../.. a firma del segretario generale. Premesso in fatto che : 1) il giorno ../../.. il segretario generale ha avuto modo, dopo aver più volte parlato con l’attuale ricorrente circa il programma televisivo trasmesso da una emittente locale, di convocare la stessa in segreteria generale; 2) immediatamente recatasi, la sig.ra ... veniva a conoscenza che lo stesso direttore voleva contestarle qualcosa, alla presenza di altro collega ma non del diretto superiore; 3) la sig.ra ..., visto il clima dei rapporti che aleggia nell’Ente e visto la sua posizione di responsabile sindacale, riteneva opportuno chiedere al diretto superiore di partecipare all’incontro, anche al fine di evitare che si potesse travisare ciò che avrebbe dichiarato 4) in data ../../.. è stata notificata la contestazione qui impugnata, la quale non reca alcuna indicazione dell’ufficio di provenienza bensì la firma del segretario generale e non di altro responsabile di ufficio e/o struttura; 5) nella stessa data del ../../.. è stata notificata altra contestazione di addebito, N° ..., per altro motivo; 6) la sig.ra ... è attualmente, e sino al ../../.., assente dall’ufficio per comprovati motivi di salute; premesso in diritto che : · il CCNL 22 gennaio 2004 detta le norme attualmente in vigore per le sanzioni disciplinari, confermando con modifiche quanto prima previsto dal CCNL 6/7/95; · in base a ciò codesta amministrazione dovrebbe aver già adottato un codice disciplinare che dovrebbe essere sempre affisso in luogo accessibile a tutti i lavoratori; · in base a ciò codesta amministrazione dovrebbe aver già individuato un ufficio competente per i procedimenti disciplinari che, su segnalazione del capo della struttura in cui il dipendente lavora, contesti l’addebito al dipendente stesso ed applichi l’eventuale sanzione al termine del procedimento; ciò ove il capo della struttura in cui il dipendente lavora ritenga che la sanzione da applicare sia maggiore del rimprovero verbale, visto che in tale caso deve provvedere direttamente; tutto ciò premesso in fatto ed in diritto si impugna la contestazione di addebito N° ... e si chiede che la stessa sia dichiarata nulla o, in via subordinata, annullata o, in via ancor più subordinata e nella denegata ipotesi di non accoglimento delle richieste principali, che la contestazioni sia archiviata e non si applichi alcuna sanzione sia in quanto il fatto non costituisce infrazione sia per mancanza dell’elemento soggettivo dell’infrazione che si assume commessa. In via pregiudiziale. La contestazione, con l’intera procedura disciplinare è da considerare nulla in quanto : 1) il codice disciplinare deve essere reso pubblico mediante affissione continua ed ininterrotta in luogo accessibile ai lavoratori.Ciò dispone il d.l.vo 29, l’art. 7 statuto dei lavoratori, il vigente CCNL. La corte di cassazione ha sempre ricordato a) tale affissione costituisce una forma esclusiva di pubblicità che non ammette forme alternative e differenti; b) il luogo non può essere in un locale della portineria, una bacheca delle OO.SS. o alle spalle di una scrivania occupata da impiegato : mancherebbe il requisito della libera accessibilità a tutti; mentre il codice non è stato mai affisso e, quindi, mai portato a conoscenza dei lavoratori con ciò contravvenendo a norme espresse; 2) la contestazione non proviene dall’apposito ufficio competente per i provvedimenti disciplinari bensì promana direttamente dalla segreteria generale, organo incompetente ad emettere simile atto; l’intera procedura risente di tale manifesta nullità; Sempre in via pregiudiziale. La contestazione è da considerare annullabile, e se ne chiede espressamente l’annullamento, in quanto : a) il responsabile della struttura presso cui lavora il dipendente abbia autonomamente deciso che l’infrazione ritenuta commessa sia sanzionabile con una pena superiore al rimprovero verbale; b) lo stesso responsabile abbia segnalato i fatti all’ufficio competente per i procedimenti disciplinari; orbene non risulta che il capo struttura dell’attuale ricorrente abbia fatto alcunché di quanto sopra, rendendo quindi annullabile l’intero procedimento. Si coglie l’occasione per richiedere urgentemente, comunque prima della data della convocazione, copia di tutti gli atti del presente procedimento; 2) l’ufficio competente per i procedimenti disciplinari non gode di un autonomo potere di iniziativa, in quanto può attivarsi con la contestazione dell’addebito solo a seguito di segnalazione del capo della struttura. Nel merito. La contestazione è da considerarsi illegittima in quanto : 1) non può essere considerato comportamento illegittimo di un dipendente l’aver richiesto la presenza del proprio responsabile ad un incontro con il segretario generale, in ispecie se a tale incontro partecipava altro collega e si verteva in argomenti delicati anche dal punto di vista sindacale; 2) non si tiene conto della assoluta mancanza dell’elemento soggettivo nella pretesa commessa violazione : è prassi che il diretto superiore assista ai colloqui tra il direttore e i dipendenti e non può certo addebitarsi ad un dipendente il fatto di essersi rivolto proprio a tale superiore in simile occasione. Ultimamente anche nella legislazione fiscale è ammessa a scusante l’ignoranza della legge, se troppo complicata, o l’ignoranza di disposizioni ministeriali, mentre solo alla CCIAA di ... non appare esimente l’aver, da parte del dipendente, creduto di usufruire di un “diritto” riconosciuto; Si chiede, pertanto, che in via principale venga dichiarata la nullità dello intero procedimento, in via subordinata vengano annullate le contestazioni impugnate ed, in via ancor più subordinata, vengano archiviate senza altre conseguenze le contestazioni impugnate. Nel caso non si accolga subito la suddetta richiesta, stante lo stato di salute della sig.ra ..., si chiede di voler spostare l’audizione a data successiva la fine dello stato patologico e di voler fissare una data unica per i due procedimenti disciplinari. Si precisa fin da ora che, in caso di mancato accoglimento della presente, si effettueranno tutte le impugnazioni giudiziarie del caso imputando ai dirigenti il costo della rappresentanza e difesa anche nel presente procedimento. Lia Edda Spataro Vice Segretario Nazionale per i problemi giuridici Antonio L’Occaso
Sindacato Nazionale Autonomo Lavoratori Camere Commercio Vice Segreteria Nazionale Giuridica presso Camera di Commercio via Borsellino N° 16 02100 Rieti Tel.: 0746201364 - e mail: antonio.loccaso@ri.camcom.it
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