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 CAMERA DEI DEPUTATI

 

Modifica dell'art.19 Legge 29/12/93 n.580 in materia di personale delle Camere di Commercio

 

d'iniziativa del Deputato

Flavio Tanzilli

 

 

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Con la norma si intende razionalizzare il sistema Delle Camere di Commercio, loro unioni e loro aziende speciali, al fine di porre rimedio ad una situazione per certi versi anomala venutasi a stratificare per questi enti nel corso degli anni.

L'effetto della norma è quello di modificare l'attuale assetto della contrattazione collettiva riguardante il personale delle camere di commercio, loro unioni e loro aziende speciali, che vede tali enti inseriti in ambiti diversi di contrattazione, pur facendo parte di un unico e omogeneo sistema con al centro l'Unioncamere.

In un'ottica di privatizzazione del pubblico impiego, in cui non ci puo' e non ci deve essere una differenza sostanziale tra rapporti di lavoro privato e rapporti di lavoro pubblico, in cui i comparti pubblici possono e devono essere definiti " in coerenza con quelli del settore privato", ed in cui la parita' di trattamento dei lavoratori deve essere garantita ed attuata in modo assoluto, non puo' continuare ad esistere un sistema frammentario, disorganico e, soprattutto, disomogeneo, come quello previsto per il personale del sistema camerale.

L'inserimento del personale del sistema camerale in un unico ed autonomo comparto di contrattazione collettiva nazionale risponde anche alla precisa esigenza di omogeneizzare il contenuto dei contratti collettivi di lavoro di tutto il personale del settore, al fine di valorizzare ed armonizzare i compiti e le funzioni che ciascuno è chiamato a svolgere.

Sembra opportuno, quindi, costituire un distinto comparto di contrattazione collettiva, che riunisca ed armonizzi i rapporti di lavoro dei dipendenti del sistema camerale, garantendo a tutti, in eguale misura, medesimi condizioni e trattamenti retributivi e previdenziali, allo scopo di realizzare appieno i principi di imparzialita' ed eguaglianza che la Costituzione riconosce a tutti i cittadini.

Sotto il profilo degli oneri contrattuali la presente norma non grava in alcun modo sul Bilancio dello Stato, neanche in forma indiretta, visto che il finanziamento del sistema camerale si fonda sul diritto annuale versato dalle Imprese.

 

Articolo 1

Il comma I dell'art.19 della Legge 29/12/93 n.580 viene sostituito dal seguente :

" L'ordinamento del personale delle Camere di Commercio e degli enti di cui all'art.4 comma II, 6 e 7 della presente legge, è disciplinato dall'art.70 comma IV del decreto legislativo 30/03/2001, n.165 in un unico comparto, senza alcun onere a carico del bilancio dello Stato"

 

 

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