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Proposta di
legge
CAMERA DEI DEPUTATI
Modifica
dell'art.19 Legge 29/12/93 n.580 in materia di personale delle Camere di
Commercio
d'iniziativa del
Deputato
Flavio Tanzilli
RELAZIONE ILLUSTRATIVA
Con la norma si intende razionalizzare
il sistema Delle Camere di Commercio, loro unioni e loro aziende
speciali, al fine di porre rimedio ad una situazione per certi versi
anomala venutasi a stratificare per questi enti nel corso degli
anni.
L'effetto della norma è quello di
modificare l'attuale assetto della contrattazione collettiva
riguardante il personale delle camere di commercio, loro unioni e
loro aziende speciali, che vede tali enti inseriti in ambiti diversi
di contrattazione, pur facendo parte di un unico e omogeneo sistema
con al centro l'Unioncamere.
In un'ottica di privatizzazione del
pubblico impiego, in cui non ci puo' e non ci deve essere una
differenza sostanziale tra rapporti di lavoro privato e rapporti di
lavoro pubblico, in cui i comparti pubblici possono e devono essere
definiti " in coerenza con quelli del settore privato", ed in cui la
parita' di trattamento dei lavoratori deve essere garantita ed
attuata in modo assoluto, non puo' continuare ad esistere un sistema
frammentario, disorganico e, soprattutto, disomogeneo, come quello
previsto per il personale del sistema camerale.
L'inserimento del personale del
sistema camerale in un unico ed autonomo comparto di contrattazione
collettiva nazionale risponde anche alla precisa esigenza di
omogeneizzare il contenuto dei contratti collettivi di lavoro di
tutto il personale del settore, al fine di valorizzare ed
armonizzare i compiti e le funzioni che ciascuno è chiamato a
svolgere.
Sembra opportuno, quindi, costituire
un distinto comparto di contrattazione collettiva, che riunisca ed
armonizzi i rapporti di lavoro dei dipendenti del sistema camerale,
garantendo a tutti, in eguale misura, medesimi condizioni e
trattamenti retributivi e previdenziali, allo scopo di realizzare
appieno i principi di imparzialita' ed eguaglianza che la
Costituzione riconosce a tutti i cittadini.
Sotto il profilo degli oneri
contrattuali la presente norma non grava in alcun modo sul Bilancio
dello Stato, neanche in forma indiretta, visto che il finanziamento
del sistema camerale si fonda sul diritto annuale versato dalle
Imprese.
Articolo 1
Il comma I dell'art.19 della Legge
29/12/93 n.580 viene sostituito dal seguente :
" L'ordinamento del personale delle
Camere di Commercio e degli enti di cui all'art.4 comma II, 6 e 7
della presente legge, è disciplinato dall'art.70 comma IV del
decreto legislativo 30/03/2001, n.165 in un unico comparto, senza
alcun onere a carico del bilancio dello Stato"
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