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A TUTTI I DIRIGENTI DICCAP-SNALCC-CONFSAL
Disegno di legge in materia di ordinamento del
personale delle camere di commercio.
Si invia la
proposta di legge Atto Senato 1096 riguardante: "
Modifica all'art. 19 della L. 29.12.1993, n. 580, in
materia di ordinamento del personale delle Camere di
Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura" che il
Senatore Giulio Marini ha presentato il 18.10.2006 allo
scopo di omogeneizzare il contenuto dei contratti di
lavoro del personale delle Camere di Commercio,
Unioncamere, Unioni Regionali e Aziende Speciali e
prevedere un unico comparto di contrattazione collettiva
nazionale di lavoro.
Cordiali saluti.
il Segretario Nazionale
(Guido Vacca)
SENATO DELLA REPUBBLICA
———– XV LEGISLATURA ———–
N. 1096
DISEGNO DI LEGGE
d’iniziativa del senatore MARINI Giulio
COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 18 OTTOBRE 2006
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Modifica all’articolo 19 della legge 29 dicembre
1993, n. 580, in materia di ordinamento del personale
delle camere di commercio, industria, artigianato e
agricoltura
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Onorevoli Senatori. – Con la presente proposta di legge
si intende razionalizzare il sistema delle camere di
commercio, industria, artigianato e agricoltura, di
seguito denominate «camere di commercio», loro unioni e
loro aziende speciali, al fine di porre rimedio a una
situazione per certi versi anomala venutasi a creare per
questi enti nel corso degli anni. L’effetto del suddetto
intervento normativo e di modificare l’attuale assetto
della contrattazione collettiva riguardante il personale
delle camere di commercio, loro unioni e loro aziende
speciali, che vede tali enti inseriti in ambiti diversi
di contrattazione pur facendo parte di un unico e
omogeneo sistema al cui vertice si colloca l’Unione
italiana delle camere di commercio, industria,
artigianato e agricoltura-Unioncamere.
In un’ottica di privatizzazione del pubblico impiego in
cui non ci può e non ci deve essere una differenza
sostanziale tra rapporti di lavoro privato e rapporti di
lavoro pubblico, in cui i comparti pubblici possono e
devono essere definiti «in coerenza con quelli del
settore privato», nei quali la parità di trattamento dei
lavoratori deve essere garantita e attuata in modo
assoluto, non può continuare a esistere un sistema
frammentario, disorganico e, soprattutto, disomogeneo,
come quello previsto attualmente per il personale del
sistema camerale. L’inserimento del personale del
sistema camerale in un unico e autonomo comparto di
contrattazione collettiva nazionale risponde anche alla
precisa esigenza di omogeneizzare il contenuto dei
contratti di lavoro di tutto il personale del settore:
ciò al fine di valorizzare e di armonizzare i compiti e
le funzioni che ciascuno e chiamato a svolgere.
Si profila opportuno, quindi, costituire un distinto
comparto di contrattazione collettiva, che riunisca e
armonizzi i rapporti di lavoro dei dipendenti del
sistema camerale, garantendo a tutti, in uguale misura,
medesime condizioni e trattamenti retributivi e
previdenziali, allo scopo di realizzare appieno i
principi di imparzialità e di uguaglianza che la
Costituzione riconosce a tutti i cittadini.
Occorre sottolineare inoltre, sotto il profilo degli
oneri contrattuali, come le disposizioni della proposta
di legge non gravino in alcun modo sul bilancio dello
Stato, neanche in forma indiretta, visto che il
finanziamento del sistema camerale si fonda sul diritto
annuale versato dalle imprese.
DISEGNO DI LEGGE
Art. 1.
1. Il comma 1 dell’articolo 19 della legge 29 dicembre
1993, n. 580, è sostituito dal seguente:
«1. L’ordinamento del personale delle camere di
commercio e degli enti di cui agli articoli 2, comma 2,
6 e 7 della presente legge è disciplinato ai sensi
dell’articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, in un
unico comparto, senza alcun onere a carico del bilancio
dello Stato».
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