S.N.A.L.C.C. |
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IL MINISTRO DELLE ATTIVITA’ PRODUTTIVE VISTO l’articolo 3, comma 53, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 il quale dispone che alle amministrazioni di cui agli articoli 1, comma 2, e 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni è fatto divieto di procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato, fatte salve le assunzioni di personale relativo a figure professionali non fungibili la cui consistenza organica non sia superiore all’unità, nonchè quelle relative alle categorie protette; VISTO il comma 60 dello stesso articolo 3 della legge n. 350/2003, il quale dispone che con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri sono fissati per le amministrazioni regionali, per la province e i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti, che abbiano rispettato le regole del patto di stabilità interno per l’anno 2003, criteri e limiti per l’assunzioni a tempo indeterminato nell’anno 2004; TENUTO CONTO che, ai sensi dello stesso comma 60, tali assunzioni devono essere contenute entro percentuali non superiori al 50 % delle cessazioni dal servizio verificatesi nel corso dell’anno 2003, tenuto conto, in relazione alla tipologia degli enti, della dimensione demografica, dei profili professionali del personale da assumere, della essenzialità dei servizi da garantire e dell’incidenza delle spese del personale sulle entrate correnti; TENUTO CONTO, altresì, che, ai sensi dello stesso comma 60, non può essere stabilita una percentuale superiore al 20 % delle cessazioni dal servizio per i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti e le province che abbiano un rapporto dipendenti-popolazione superiore a quello previsto dall’articolo 119, comma 3, del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, maggiorato del 30% o la cui percentuale di spesa del personale rispetto alle entrate sia superiore alla media nazionale per fasce demografiche; VISTO il comma 60 dello stesso articolo 3 della legge n. 350/2003, il quale dispone che il Ministero delle Attività produttive, d’intesa con la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica – e con il Ministero dell’Economia e delle finanze, individua per le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e l’Unioncamere, specifici indicatori volti a definire le condizioni di equilibrio economico-finanziario, volti a fissare criteri e limiti per le assunzioni a tempo indeterminato per l’anno 2004, nel rispetto delle percentuali di cui allo stesso comma;
TENUTO CONTO che gli indicatori sopra richiamati vengono definiti in rapporto al numero delle imprese iscritte o annotate nel registro delle imprese, ai profili professionali del personale da assumere, all’essenzialità dei servizi da garantire e all’incidenza delle spese del personale sulle entrate correnti; RITENUTO OPPORTUNO considerare quali indicatori di equilibrio economico-finanziario il rapporto tra i costi del personale ed entrate correnti ed il rapporto, espresso in millesimi, tra il personale in servizio presso la camera di commercio ed il numero delle imprese attive iscritte o annotate nel registro delle imprese di cui all’articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580; RITENUTO OPPORTUNO, ai fini del calcolo degli indicatori sopra evidenziati, prendere in considerazione la media dei dati risultanti dai conti consuntivi degli enti camerali per il triennio 2000-2002; RITENUTO OPPORTUNO considerare quale indicatore di equilibrio economico-finanziario dell’Unioncamere l’indice medio per il triennio 2000-2002 del rapporto tra i costi del personale ed entrate correnti; ACQUISITA l’intesa con il Ministro della Funzione pubblica e con il Ministro dell’Economia e delle finanze; DECRETA Articolo 1
Articolo 2
Articolo 3
Le camere di commercio nel rispetto della programmazione triennale dei fabbisogni di cui all’articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, procedono nella scelta della tipologia e della distribuzione di personale da assumere, in relazione a specifici fabbisogni per esigenze particolari, tenendo conto dei profili professionali del personale da assumere e dell’essenzialità dei servizi da garantire.
Se l’indice generale di equilibrio della singola camera di commercio è pari o superiore all’indice generale di equilibrio del sistema camerale, la stessa può procedere al reclutamento del personale a tempo indeterminato entro un numero di unità pari al 20 % delle cessazioni dal servizio verificatesi nel corso dell’anno 2003 moltiplicato per i valori numerici attribuiti ai seguenti parametri:
a) incidenza media della spesa del personale sulle entrate correnti per il triennio 2000-2002, come calcolata ai sensi dell’articolo 2, comma 1: inferiore o uguale a 33,38% parametro 1,15 superiore a 33,38% parametro 0,85
b) tipologia dei servizi servizi di promozione ed assistenza alle imprese parametro 1,50 servizi amministrativi parametro 0,70
3. Nei casi di cui al comma 1 la camera di commercio deve garantire il rispetto dell’indice generale medio di equilibrio del sistema camerale e dell’articolo 6 del decreto legislativo 31 marzo 2001, n. 165. 4. Nei casi di cui al comma 2 la camera di commercio deve garantire il non superamento del proprio indice generale di equilibrio economico-finanziario e il rispetto dell’articolo 6 del decreto legislativo 31 marzo 2001, n. 165. Articolo 4
1. L’Unioncamere può procedere al reclutamento del personale a tempo indeterminato entro percentuali non superiori ai limiti della spesa annua lorda corrispondente al 48% delle cessazioni dal servizio verificatesi nel corso dell’anno 2003, nel rispetto dell’articolo 6 del decreto legislativo 31 marzo 2001, n. 165 e, comunque, nel rispetto dell’indice generale medio di equilibrio del sistema camerale.
Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti e sarà pubblicato nella gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana. Roma, 24 novembre 2004 IL MINISTRO DELLE ATTIVITA’ PRODUTTIVE F.to Marzano
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