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Personale dipendente delle Camere di commercio
INDENNITA’ DI ANZIANITA’
Quadro normativo di riferimento:
a) Regolamento-tipo approvato con D.I. 12 luglio 1982
Articolo 77, 2° comma - Indennità di anzianità
“All’atto della cessazione dal servizio, al personale di ruolo camerale, sia
iscritto alla CPDEL e sia che abbia conservato il trattamento di quiescenza con
il sistema dei fondi di previdenza a capitalizzazione, compete, oltre ai
rispettivi trattamenti di quiescenza, una indennità di anzianità a carico dei
bilanci camerali, commisurata a tante mensilità dell’ultima retribuzione fruita,
a titolo di stipendio, di tredicesima mensilità ed altri eventuali assegni
pensionabili e quiescibili per quanti sono gli anni di servizio prestati alle
dipendenze delle Camere.
L’indennità stessa, in caso di premorienza del dipendente, spetta agli eredi
legittimi, secondo le norme stabilite in materia dal codice civile.
La liquidazione della medesima indennità è disposta in favore degli aventi
diritto entro e non oltre il trentesimo giorno dalla data di cessazione del
rapporto di impiego o di lavoro”.
Il Regolamento-tipo per il personale dei ruoli delle Camere di Commercio,
approvato con D.M. 1 marzo 1958, al 3° comma dell’articolo 27, testualmente così
disponeva: “Il trattamento, di cui al primo comma, tiene luogo della indennità
di anzianità, prevista dall’articolo 2120 del codice civile”. L’origine storica
della norma rinviava dunque alla disciplina codicistica.
Il citato articolo 77 del vigente regolamento, non per caso, infatti, contiene
coincidenza di elementi strutturali essenziali e dizione normativa – identità di
natura e funzione, la struttura del calcolo sulla base dell’ultima retribuzione
fruita, rapportabilità di essa all’anzianità di servizio maturata- da renderla
del tutto assimilabile a quella prevista agli articoli 2120 del c.c. e seguenti
(vecchio testo, sostituito poi dall’articolo 1, legge n. 297/1982).
“L’indennità di anzianità disciplinata dal vecchio Codice civile, sorta con
funzione premiale e previdenziale ed evolutasi con funzione di retribuzione
differita, non ha mai consentito deroghe al principio della “onnicomprensività”
(Corte Costituzionale n. 75/1968 e n. 85/1972; Corte di Cassazione n. 5624/2000,
n. 12126/1999 e n. 10160/2001).
b) Prima il Regolamento approvato con D.M. 16 marzo 1970 e poi il Regolamento
del 1982, sono stati emessi in forza dell’articolo 3, 2° comma, della legge
23.2.1968, n. 125, che testualmente dispone:
“La posizione giuridica e di carriera, il trattamento economico, assistenziale e
previdenziale del personale di cui al precedente comma sono disciplinati da
apposito regolamento tipo da emanarsi, entro sei mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge, dal Ministero dell’Industria, del commercio e
dell’artigianato, di concerto con il Ministero del Tesoro, sentite le
organizzazioni sindacali più rappresentative; il personale degli attuali ruoli
camerali sarà immesso nelle corrispondenti carriere e qualifiche dei ruoli da
istituire, conservando l’anzianità di carriera e di qualifica maturate nei ruoli
di provenienza”.
c) Legge 29.12.1993 n. 580, articolo 19 – Personale delle camere di
commercio
1 - Al personale delle camere di commercio si applicano le disposizioni previste
dalla legge n. 421/1992, e del D.Lgs. n. 29/1993.
2 – Il trattamento previdenziale dei dipendenti delle camere di commercio
continua ad essere disciplinato dalle disposizioni vigenti.
d) Accordo quadro nazionale in materia di trattamento di fine rapporto e di
previdenza complementare per i dipendenti pubblici 27 luglio 1999
Articolo 5 – Soggetti pubblici competenti
“……omissis…..Per il personale non iscritto all’INPDAP per i trattamenti di fine
servizio, come quello degli enti pubblici non economici, degli enti di ricerca e
sperimentazione e delle camere di commercio, il predetto adempimento è
effettuato dall’ente datore di lavoro”.
Articolo 8 – norme finali
“Per gli enti il cui personale non è iscritto alle gestioni INPDAP per i
trattamenti di fine servizio e per i quali conseguentemente non opera la
trattenuta del 2,5% della base retributiva prevista dall’articolo 11 della legge
n. 152/1968 e dell’articolo 37 del dpr 29.12.1973 n. 1032, non si applica quanto
previsto dall’articolo 6”.
e) DPCM 20.12.1999 – Articolo 1, comma 6:
“…..omissis……Per i dipendenti degli enti pubblici non economici, degli enti di
ricerca e sperimentazione e degli enti per il cui personale non è prevista
l’iscrizione all’INPDAP per i trattamenti di fine servizio il predetto
adempimento è effettuato dall’ente datore di lavoro”.
f) Dichiarazione congiunta n. 3 allegata al CCNL Regioni e Autonomie Locali del
14.9.2000:
Omissis….Le parti, inoltre, convengono che, per i dipendenti delle Camere di
commercio in servizio alla data di entrata in vigore del DPCM 20.12.1999,
pubblicato sulla G.U. n. 111/2000, restano confermate le disposizioni di cui al
D.I. 12.7.1982 e successive modificazioni e del D.I. 20.4.1995 n. 245,
relativamente agli istituti della indennità di anzianità e dei fondi di
previdenza, trattandosi di istituti attinenti ad aspetti previdenziali e,
quindi, estranei alla disciplina del rapporto di lavoro.
La Corte di Cassazione sezione Lavoro, nella sentenza n. 10437 del 8.5.2006, ha
osservato, tra l’altro, che “il Regolamento del 1982 –sulla cui vigenza ed a
prescindere dalla sua legittimità, non vi è contestazione- ha sicura natura
normativa, è, cioè, fonte di diritto oggettivo ai sensi dell’articolo 1 delle
disposizioni sulla legge in generale”.
Ne discende –e non è dato dubitare- che la materia è interamente disciplinata
dal vigente Regolamento-tipo per il personale camerale 12 luglio 1982.
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L’indennità di anzianità da liquidare a favore del personale camerale deve
essere “commisurata a tante mensilità dell’ultima retribuzione fruita” (articolo
77 regolamento).
Articolo 52 CCNL del 14.9.2000 – Nozione di retribuzione
Articolo 10 – biennio economico 2004/2005 - Nozione di retribuzione
La retribuzione è corrisposta mensilmente, salvo quelle voci del trattamento
economico accessorio per le quali la contrattazione decentrata integrativa
prevede diverse modalità temporali di erogazione.
La retribuzione corrisposta al personale dipendente degli enti del comparto
Regioni-Autonomie locali è definita come segue:
Retribuzione mensile = posizione iniziale delle varie categorie (A1, B1, C1, D1,
B3, D3);
Retribuzione base mensile = retribuzione mensile di cui al punto precedente e
dalla progressione economica all’interno della categoria di appartenenza;
Retribuzione individuale mensile = retribuzione base mensile di cui sopra, dalla
retribuzione individuale di anzianità, dalla retribuzione di posizione nonché da
altri eventuali assegni personali a carattere continuativo e riassorbibile.
La locuzione “retribuzione ultima fruita” di cui all’articolo 77 del regolamento
organico va correttamente intesa come riferimento sia alla fonte regolamentare
sia ad altre fonti di disciplina (come il CCNL) dalla legge abilitata a normare
la materia. In particolare, deve essere letta alla luce di quanto ha disposto
prima l’articolo 49 del D. Lgs. 3.2.1993, n. 29 e poi l’articolo 45 del D.Lgs.
30.3.2001, n. 165 (Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze
delle Amministrazioni pubbliche. Il trattamento economico fondamentale ed
accessorio è definito dai contratti collettivi).
Orbene, la struttura attuale del trattamento economico è basata sulla
“retribuzione individuale mensile”, che con l’aggiunta del rateo della 13°
mensilità e la indennità di comparto di cui all’articolo 33 del CCNL 22 gennaio
2004 (avente quest’ultima carattere di generalità e natura fissa e ricorrente),
va a costituire una quota parte della “retribuzione ultima fruita”.
E’ disposto altresì, come norma di chiusura, dalla più volte citata fonte
regolamentare, che concorrono a costituire la base di computo della predetta
indennità gli “altri eventuali assegni pensionabili e quiescibili”, cioè tutte
quelle competenze di carattere patrimoniale, date in corrispettivo di
prestazioni di lavoro e riconosciute utili ai fini del trattamento previdenziale
e di quiescenza.
All’evidenza, il criterio dettato dall’esposta disciplina è quello della
perfetta simmetria e collegamento tra la natura e qualificazione di “assegni
pensionabili e quiescibili” e inclusione nella base del computo della indennità
di anzianità, nel senso che intanto un compenso può entrare a far parte della
c.d. retribuzione-parametro, sulla cui base viene liquidata l’indennità in
questione, in quanto sia preventivamente ricompreso nel coacervo degli “assegni”
soggetti a contribuzione previdenziale.
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L’articolo 77 del regolamento, in particolare, non comprende nominativamente non
solo la retribuzione di posizione, la retribuzione di risultato (prevista
dall’articolo 10 del CCNL del 31.3.1999) e la indennità di comparto, ma la
stessa retribuzione individuale di anzianità, per evidenti ragioni di
collocazione temporale delle norme (regolamento del 1982/contratti del 1999 e
del 2004), ma è chiaro che il riferimento “agli altri eventuali assegni
pensionabili e quiescibili” non può dare adito a dubbi interpretativi e va
correttamente inteso –attualizzando l’interpretazione perché mutata la fonte di
riferimento - nel senso di considerare tutti quegli elementi stipendiali
temporalmente entrati a far parte della sfera giuridica patrimoniale del
lavoratore, quale corrispettivo sinallagmatico della sua prestazione, all’atto
della cessazione dal servizio - purché utili ai fini previdenziali e della
quiescenza – elementi di retribuzione-parametro da porre a base del calcolo
della indennità di anzianità.
Non v’è dubbio che la retribuzione individuale di anzianità, la retribuzione di
posizione e di risultato, la indennità di comparto, la indennità ex articolo 17,
lettera f), gli incentivi per la produttività, le indennità di rischio e lo
straordinario, sono emolumenti utili ai fini previdenziali e, come tali, da
includersi -con la “retribuzione base mensile” e l’aggiunta del rateo della 13°
mensilità- nel calcolo della indennità di anzianità.
La suprema Corte con la citata sentenza n. 10437/2006, ha enunciato il seguente
principio di diritto:
“Sotto questo profilo, ritiene il Collegio che la piana lettura della norma
(art. 77 del regolamento ndr.) induce a concludere che, dovendo la verifica
della retribuzione utile ai fini dell’indennità di anzianità essere fatta al
momento della cessazione del rapporto, gli assegni pensionabili rilevanti ai
fini del calcolo debbano essere individuati sulla base della normativa
previdenziale in vigore a tale data”.
“Del resto lo stesso riferimento della disposizione agli “eventuali” assegni
evidenzia la possibilità che il sopravvenire una nuova disciplina previdenziale
renda pensionabili altri assegni. Il rinvio contenuto nell’articolo 77 del
citato Regolamento deve dunque intendersi di natura recettizia e non meramente
formale”.
“Il riferimento agli “assegni pensionabili” deve poi intendersi in senso lato,
nel senso, cioè, di emolumenti in genere, purché pensionabili, posto che il
Regolamento pone l’accento principalmente sul fatto che la voce retributiva sia
pensionabile, come risulta dall’endiadi rafforzativa “pensionabili e quiescibili”.
“Nella specie, pertanto,………..omissis………..”deve ritenersi che risultano
pensionabili anche tutte le voci retributive accessorie –compreso il lavoro
straordinario- e, come tali, da includersi nel calcolo della indennità di
anzianità”.
Orbene, per i dipendenti delle Amministrazioni pubbliche la disciplina vigente,
ai fini della determinazione della base contributiva pensionabile è dettata
dall’articolo 2, comma 9, della legge n. 335 del 8 agosto 1995-Riforma del
sistema pensionistico obbligatorio e complementare-, il quale stabilisce che,
con effetto dal 1° gennaio 1996, si applica l’articolo 12 della legge n. 153 del
1969, sostituito dall’articolo 6 del D. Lgs. 2.9.1997, n. 314. E’ noto che
secondo i criteri previsti dalla menzionata normativa, la base contributiva e
pensionabile viene ampliata sino a comprendere tutti gli emolumenti corrisposti
al lavoratore a titolo di retribuzione in denaro o in natura. Conseguentemente
costituiscono retribuzione imponibile gli elementi del trattamento economico sia
fondamentale che accessorio. Distinzione che non ha più alcuna rilevanza ai fini
della determinazione della retribuzione contributiva, nel senso che l’area del
trattamento fondamentale non coincide con quella e non esaurisce quella di
retribuzione contributiva, la quale invece è più estesa e comprende anche (o
quasi) tutte le voci del trattamento accessorio.
E d’altronde è inequivocabile che la voce retributiva della indennità di
posizione non fa parte del trattamento economico accessorio – termine arbitrario
in assenza di norma contrattuale - ma di quella fondamentale. Infatti i
trattamenti economici accessori contrattualmente sono collegati alla
produttività individuale e collettiva, nonché all’effettivo svolgimento di
attività particolarmente disagiate, pericolose o dannose per la salute, ai sensi
dell’articolo 49 del D.Lgs. n. 29/93 e dell’ articolo 45 del D.Lgs. n. 165/01.
TRIBUNALE DI L’AQUILA – Giudice del Lavoro-Sentenza n. 86 del 16.3.2005
“E’ infatti lo stesso INPDAP a rilevare la natura di retribuzione pensionabile e
quiescibile della retribuzione di posizione, tanto che la stessa viene inserita
in quota A proprio in virtù dei requisiti di fissità e continuità della stessa,
tutti elementi tali che inducono alla utilizzazione della stessa anche ai fini
dell’indennità di anzianità ai sensi del D.M. 12.7.1982”.
“Condanna la Camera di Commercio di L’Aquila a riconoscere in favore…omissis…,
l’indennità di anzianità calcolata sulla retribuzione di posizione maturata ed a
corrispondergli la differenza pari a Euro……………, oltre interessi legali decorsi i
tre mesi di cui all’articolo 3, comma 5, legge n. 140 del 1997”.
La sentenza in questione è stata confermata dalla Corte d’Appello di L’Aquila
sezione lavoro e previdenza, con sentenza n. 813 del 30.10.2006. Nella
motivazione, tra l’altro, viene testualmente affermato: “Ma gli argomenti
esposti dall’ente appellante non si fondano su norma o su clausola alcuna; a
tale proposito si rinvia alla attenta, analitica indagine, contenuta nella
sentenza di primo grado, che riferisce le vicende della contrattazione
collettiva, e ciò con particolare riguardo alla errata tesi dell’ente
appellante, secondo cui vi sarebbe una connessione tra la indennità di anzianità
per i dipendenti camerali, ed il trattamento di fine rapporto, nonché la
circolare Inpdap, che a tale trattamento si riferisce.
Per il resto, ed in conclusione, gli argomenti dell’appellante confliggono
irrimediabilmente con la lettera, e con il significato, del decreto
interministeriale del 1982, la cui applicabilità è incontestabile, e nel quale
non si può rinvenire alcunché che possa fondare la tesi dell’ente appellante”.
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RETRIBUZIONE DI POSIZIONE
L’indennità in questione, per natura, funzione e struttura equiparabile alla
omologa retribuzione di posizione prevista per il personale appartenente
all’area dirigenziale, una volta giuridicamente acquisita, assume la natura di
emolumento fisso, continuativo – che non postula la definitività dell’emolumento
considerato, ma la periodicità ed ordinarietà della sua erogazione, in
contrapposizione concettualmente a saltuarietà ed occasionalità –, corrisposto
in modo stabile e permanente, ancorchè non definitivo.
Trattasi di una indennità con il requisito essenziale della “corrispettività”,
in quanto trova causa diretta nel rapporto di lavoro e risulta essere quindi
parte fondamentale della retribuzione. Essa è predeterminata o determinabile,
ontologicamente di natura retributiva, obbligatoria. Assorbe tutti gli altri
assegni e indennità previsti dal contratto, inserita nella retribuzione
individuale mensile e nella 13° mensilità, dovuta in relazione ad una
prestazione lavorativa effettuata a titolo oneroso – secondo indicazioni ed
esigenze del datore di lavoro e non può essere rifiutata - dove viene richiesto
lo svolgimento di funzioni con assunzione diretta di elevata responsabilità di
prodotto e di risultato, istituita da fonte contrattuale a ciò normativamente
abilitata.
La Corte di Cassazione ha sempre affermato che la natura retributiva di un
compenso erogato al lavoratore subordinato non può essere esclusa in
considerazione della finalità incentivante dell’erogazione.
“Va infatti precisato che il concetto di continuità degli emolumenti del
lavoratore va inteso in senso relativo, per cui è sufficiente che il compenso
non abbia carattere transitorio, eventuale o saltuario ma costituisca il
corrispettivo per una prestazione contrattualmente obbligatoria avente carattere
di regolarità o di frequenza in un determinato arco di tempo, senza rilievo per
la circostanza che, in presenza di determinate condizioni, possa eventualmente
non essere attribuito”
(Cass. S.U. n. 3148/1983; Cass. n. 2669/1992).
21 ottobre 2006
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