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Gazzetta Ufficiale N. 31 del 7 Febbraio 2007
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
DECRETO 7 dicembre 2006
Individuazione dei criteri per la determinazione delle tariffe
relative alle funzioni metriche svolte dalle camere di commercio,
industria, artigianato e agricoltura.
IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
di concerto con il
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Visto l'art. 1, comma 43, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, il
quale ha soppresso, dal 1° gennaio 2006, i trasferimenti dello Stato
per l'esercizio delle funzioni gia' svolte dagli uffici provinciali
metrici e trasferite alle camere di commercio, industria,
artigianato e agricoltura, ai sensi dell'art. 20 del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 112, nonche' le tariffe relative alla
verificazione degli strumenti di misura fissate in base all'art. 16
della legge 18 dicembre 1973, n. 836;
Visto l'art. 18, comma 1, lettera c), della legge 29 dicembre 1993,
n. 580, il quale stabilisce che al finanziamento ordinario delle
camere di commercio si provvede anche mediante i proventi derivanti
dalla gestione di attivita' e prestazioni di servizi;
Visto l'art. 1, comma 44, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, il
quale dispone che al finanziamento delle funzioni metriche si
provvede ai sensi del richiamato art. 18, comma 1, lettera c), della
legge 29 dicembre 1993, n. 580, sulla base di criteri stabiliti con
decreto del Ministro delle attivita' produttive, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze;
Ritenuto necessario stabilire i criteri e le modalita' di
determinazione dei costi sostenuti dalle camere di commercio per
l'esercizio delle funzioni metriche assegnate;
Ravvisata la necessita' di definire criteri specifici per la
determinazione delle tariffe metrologiche per il settore della
distribuzione su strada dei carburanti per autotrazione.
Decreta:
Art. 1. - Definizioni
1. Ai fini del presente decreto si intende per:
a) «accertamenti della conformita' di strumenti di misura a
requisiti prescritti», tutti i controlli metrologici eseguiti in
base alle norme vigenti ed, in particolare, verificazioni nazionali
prima e periodica, verificazione prima CEE, verificazione CE,
verificazione CE all'unita', nonche' le verificazioni di misuratori
di gas, nei casi non contemplati dalla legge;
b) «accertamenti della conformita' di aziende e laboratori, a
requisiti prescritti», tutti gli accertamenti previsti dalle norme
vigenti ed in particolare le attivita' connesse alla delega della
verificazione prima CEE, al rilascio della concessione di
conformita' metrologica, al riconoscimento dell'idoneita' di
organismi ad operare in qualita' di laboratori per l'esecuzione
della verificazione periodica ai sensi del decreto ministeriale 10
dicembre 2001, recante approvazione del sistema di garanzia della
qualita' ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 1992 n. 517;
c) «costo di gestione della struttura», il costo calcolato su base
annuale dalle singole camere di commercio in relazione alle risorse
umane e materiali impegnate per l'espletamento delle funzioni
contemplate nel presente decreto;
d) «percorrenza media di trasferimento», la distanza, uguale per
tutti gli utenti, calcolata sulla base dei chilometri effettivamente
percorsi e del numero dei sopralluoghi effettuati nell'ultimo
triennio;
e) «tempo medio di trasferimento», il tempo, uguale per tutti gli
utenti, necessario a coprire la percorrenza media di trasferimento;
f) «ufficio», la sede della camera di commercio;
g) «grandi utenti metrici», i fabbricanti di strumenti di misura nel
caso della verificazione prima nazionale, CEE e CE e gli utenti che
richiedono con continuita' gli accertamenti di cui alla lettera a)
da parte dell'ufficio metrico o comunque utenti che in un anno
richiedono piu' di 70 accertamenti nel caso di verificazione
periodica.
Art. 2. - Principi generali
1. Le camere di commercio stabiliscono le tariffe relative alle
funzioni metriche nel rispetto dei principi informatori dell'azione
della pubblica amministrazione di efficienza, efficacia ed
economicita' e secondo il principio di omogeneita' tra gli enti
stessi.
2. Le misure delle tariffe devono, di norma, garantire l'integrale
copertura dei costi di produzione dei servizi cui afferiscono.
Art. 3. - Ambito di applicazione
1. I criteri stabiliti dal presente decreto si applicano ai fini
della determinazione delle tariffe relative alle funzioni esercitate
dagli uffici provinciali metrici e trasferite alle camere di
commercio ai sensi dell'art. 20 del decreto legislativo 31 marzo
1998, n. 112, con esclusione di quelle relative all'assegnazione dei
marchi di identificazione dei metalli preziosi e per l'ammissione di
modello alla verifica prima.
Accertamenti della conformita' di strumenti di misura a requisiti
prescritti Art. 4. - Tariffe
1. Le tariffe da applicare si compongono di tre voci:
a) costo degli accertamenti della conformita' degli strumenti di
misura a requisiti prescritti per ogni singolo strumento di misura;
b) costo per il trasferimento del personale dalla sede dell'ufficio
al luogo ove si effettua l'accertamento della conformita' degli
strumenti di misura a requisiti prescritti;
c) costo per il trasporto dei mezzi di prova presso la sede
dell'accertamento.
2. Alla determinazione della voce di cui al comma 1, lettera a),
concorre il costo di gestione della struttura rapportato al tempo
necessario per l'effettuazione dell'accertamento. La voce di costo
definita per ogni singola tipologia di strumento di misura viene
moltiplicata per il numero di strumenti della stessa tipologia per i
quali e' richiesto l'accertamento.
3. Alla formazione della voce di costo di cui al comma 1, lettera
b), concorrono il costo di gestione della struttura rapportato al
tempo medio di trasferimento ed il costo del trasporto del personale
da calcolare sulla base della percorrenza media di trasferimento.
4. La voce di cui al comma 1, lettera c), e' formata dal solo costo
di trasporto dei mezzi di prova, qualora non siano messi a
disposizione dal richiedente l'accertamento, calcolato sulla base
della percorrenza media di trasferimento.
Art. 5. - Criteri di determinazione delle voci di
costo della tariffa
1. Il tempo necessario per l'effettuazione dell'accertamento di cui
all'art. 4, comma 2, e' determinato dalle camere di commercio sulla
base del tempo medio nazionale di lavoro necessario per
l'accertamento di ciascuna tipologia di strumento o per gruppi di
strumenti assimilabili.
2. Il costo del trasporto del personale, di cui all'art. 4, comma ,
e' calcolato sulla base dei costi chilometrici pubblicati dall'ACI.
3. Il costo di trasporto dei mezzi di prova di cui all'art. 4, comma
4, e' determinato per una percorrenza media di trasferimento,
tenendo conto della massa e del volume d'ingombro dei mezzi di prova
idonei all'accertamento da effettuare.
Art. 6. - Accertamenti eseguiti presso l'Ufficio
metrico
1. Nei casi in cui l'accertamento e' effettuato presso la sede
dell'Ufficio metrico, la tariffa e' costituita dalla sola voce di
costo di cui al precedente art. 4, comma 2.
Accertamenti della conformita' di aziende e laboratori
Art. 7. - Criteri di determinazione delle voci di costo della
tariffa
1. Alla determinazione della tariffa concorrono le seguenti voci:
1.1) costo per l'analisi docurnentale;
1.2) costo per il trasferimento del personale dalla sede
dell'ufficio al luogo ove si effettua l'accertamento;
1.3) costo per il trasporto dei mezzi di prova presso la sede
dell'accertamento.
2. Il costo per l'analisi documentale e' calcolato con gli stessi
criteri adottati al precedente art. 4, comma 2 e art. 5, comma 1. Lo
stesso costo, se relativo ad accertimenti succcssivi al primo, e'
ridotto del 50%. Il suddetto costo e' ridotto del 50% relativamente
ad accertamenti successivi al primo.
3. Il costo per il trasferimento del personale e per il trasporto
dei mezzi di prova sono calcolati con gli stessi criteri di cui
all'art. 4, commi 3 e 4, e art. 5, commi 2 e 3.
Disposizioni finali
Art. 8. - Accertamenti della conformita' di
strumenti di misura e della conformita' di aziende e laboratori a
requisiti prescritti effettuati al di fuori della circoscrizione
provinciale della camera di commercio
1. Per accertamenti effettuati nel territorio nazionale i rapporti
fra le camere di commercio interessate sono regolati per via
convenzionale, tenendo conto dei criteri di cui all'art. 4 e 7.
Art. 9. - Ulteriori funzioni metriche
1. Le tariffe relative a funzioni metriche attribuite alle camere di
commercio successivamente all'entrata in vigore del decreto
tegislativo 31 marzo 1998, n 112 e pei le quali. non sono state
individuate le modalita' di copertura finanziaria, sono determinate
dalle camere di commercio tenendo conto dei criteri di cui agli
articoli 4 e 7.
Art. 10. - Grandi utenti metrici
1. Le camere di commercio possono regolare coii convenzioni annuali
i rapporti con i grandi utenti metrici, tenendo conto dei criteri di
cui agli articoli 4 e 7 e della frequenza con i quali gli
accertamenti sono richiesti.
2. Le camere di commercio definiscono le tariffe per il settore
della distribuzione su strada dei carburanti per autotrazione sulla
base della convenzione - quadro, aggiornata ogni tre anni, stipulata
tra le associazioni nazionali rappresentative dei proprietari degli
strumenti metrici, anche utilizzati da terzi soggetti, le
organizzazioni sindacali dei gestori piu' rappresentative a livello
nazionale, l'Unioncamere in rappresentanza - a norma dell'art. 7
della legge 29 dicembre 1993, n. 580 - delle camere di commercio
titolari della funzione di verificazione metrologica e il Ministero
dello sviluppo economico.
3. Ai fini della stipulazione della convenzione di cui al comma 2,
si tiene conto della dimensione dell'impianto in ragione del numero
dei complessi di misurazione di carburante e della frequenza con la
quale vengono effettuati gli accertamenti.
Art. 11. - Aggiornamento delle tariffe
1. Le camere di commercio provvedono ogni tre anni all'aggiornamento
delle tariffe sulla base delle variazioni degli elementi di costo
intervenute nel triennio precedente.
Art. 12. - Sorveglianza e vigilanza
1. Le tariffe devono garantire la copertura dei costi sostenuti per
lo svolgimento di ogni attivita' di sorveglianza e vigilanza non
diversamente disciplinate, ivi comprese quelle da esercitare sulle
officine autorizzate al montaggio ed alla riparazione di
cronotachigrafi costruiti in base all'allegato I del regolamento CEE
n. 3821/85.
Il presente decreto sara' inviato alla Corte dei conti e sara'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed
entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione.
Roma, 7 dicembre 2006
p. Il Ministro dello sviluppo economico
D'Antoni
Il Ministro dell'economia e delle finanze
Padoa Schioppa
Registrato alla Corte dei conti il 24 gennaio 2007,
Ufficio di controllo Ministeri delle attivita' produttive, registro
n. 1, foglio n. 50
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