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ISTITUTO
Roma, 15/09/2004
NAZIONALE
DI PREVIDENZA
PER I DIPENDENTI
DELL'AMMINISTRAZIONE
PUBBLICA
Direzione Centrale
Pensioni
Ufficio I - Normativa
e-mail: dctrattpensuff1@inpdap.it
Ai Direttori delle Sedi Provinciali e Territoriali
LORO SEDI
Alle Organizzazioni Sindacali
Nazionali dei
Pensionati
Agli Enti di Patronato
Alla Direzione Centrale
per la
Segreteria del Consiglio
di
Amministrazione
Organi
Collegiali e Affari Generali
Ai Dirigenti Generali
Centrali e
Compartimentali
NOTA OPERATIVA N. 18
OGGETTO: Indennità di comparto di cui all’articolo 33 del CCNL
del comparto Regioni e delle Autonomie locali – biennio
economico 2002/2003 – Chiarimenti.
Come è noto, con la disposizione contrattuale indicata in
oggetto è stata istituita una nuova voce retributiva denominata
indennità di comparto; in virtù di quanto previsto dal comma 4
lettere a) e b) dell’art. 33 del contratto, tale indennità è
corrisposta con decorrenza dal 1° gennaio 2002 nelle misure
indicate nella colonna 1 della tabella D allegata al relativo
contratto ed incrementate, con decorrenza dal 1° gennaio 2003,
negli importi indicati nella colonna 2 della citata tabella
(circolare Inpdap n. 15 del 1 marzo 2004).
Ai sensi del medesimo comma 4, lettera c), con decorrenza 31
dicembre 2003 ed a valere per l’anno 2004, l’importo
dell’indennità di comparto è corrisposto nei valori indicati
nella colonna 4 i quali riassorbono gli importi determinati alle
precedenti decorrenze.
Tale ultima disposizione ha ingenerato dubbi interpretativi in
merito all’individuazione dei beneficiari del nuovo importo
dell’indennità in esame e, in particolare, se essa debba essere
corrisposta al personale cessato il 31 dicembre 2003 ovvero se
sia di esclusiva pertinenza del personale in servizio alla data
del 1° gennaio 2004.
A tale proposito si precisa che il riferimento alla data “del 31
dicembre 2003 non ha alcun effetto pratico in quanto è usata per
un formale rispetto del termine biennale della parte economica
del contratto” così come indicato dall’ARAN; pertanto gli
effetti concreti dell’articolo 33, comma 4, lettera c) si
esplicano nei confronti del solo personale in servizio alla data
del 1° gennaio 2004.
IL DIRIGENTE GENERALE
Dr. Costanzo Gala
F.to Dr. Gala
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