S.N.A.L.C.C.

HOME PAGE

 

Informative

Autonomie locali

Il nostro Sindacato

Rubriche

Area riservata

ISTITUTO Roma, 15/09/2004
NAZIONALE
DI PREVIDENZA
PER I DIPENDENTI
DELL'AMMINISTRAZIONE
PUBBLICA



Direzione Centrale
Pensioni
Ufficio I - Normativa
e-mail: dctrattpensuff1@inpdap.it



 

Ai Direttori delle Sedi Provinciali e Territoriali

LORO SEDI

 

Alle Organizzazioni Sindacali

Nazionali dei Pensionati

               

Agli Enti di Patronato

               

Alla Direzione Centrale

per la Segreteria del Consiglio

di Amministrazione

Organi Collegiali e Affari Generali

                                

Ai Dirigenti Generali

Centrali e Compartimentali




NOTA OPERATIVA N. 18


OGGETTO: Indennità di comparto di cui all’articolo 33 del CCNL del comparto Regioni e delle Autonomie locali – biennio economico 2002/2003 – Chiarimenti.




Come è noto, con la disposizione contrattuale indicata in oggetto è stata istituita una nuova voce retributiva denominata indennità di comparto; in virtù di quanto previsto dal comma 4 lettere a) e b) dell’art. 33 del contratto, tale indennità è corrisposta con decorrenza dal 1° gennaio 2002 nelle misure indicate nella colonna 1 della tabella D allegata al relativo contratto ed incrementate, con decorrenza dal 1° gennaio 2003, negli importi indicati nella colonna 2 della citata tabella (circolare Inpdap n. 15 del 1 marzo 2004).
Ai sensi del medesimo comma 4, lettera c), con decorrenza 31 dicembre 2003 ed a valere per l’anno 2004, l’importo dell’indennità di comparto è corrisposto nei valori indicati nella colonna 4 i quali riassorbono gli importi determinati alle precedenti decorrenze.
Tale ultima disposizione ha ingenerato dubbi interpretativi in merito all’individuazione dei beneficiari del nuovo importo dell’indennità in esame e, in particolare, se essa debba essere corrisposta al personale cessato il 31 dicembre 2003 ovvero se sia di esclusiva pertinenza del personale in servizio alla data del 1° gennaio 2004.
A tale proposito si precisa che il riferimento alla data “del 31 dicembre 2003 non ha alcun effetto pratico in quanto è usata per un formale rispetto del termine biennale della parte economica del contratto” così come indicato dall’ARAN; pertanto gli effetti concreti dell’articolo 33, comma 4, lettera c) si esplicano nei confronti del solo personale in servizio alla data del 1° gennaio 2004.


IL DIRIGENTE GENERALE
Dr. Costanzo Gala
F.to Dr. Gala


 

UNIONI E ASSOCIAZIONI

Centro Studi Gianfranco Marzola


Associazione Nazionale Professionale Dirigenti Camere di Commercio

email


 Unione Regionali Camere di Commercio


SADUICC

Sindacato Autonomo Dipendenti Unione Italiana Camere di Commercio

email

Voce Camerale

Periodico di politica sindacale dello SNALCC

 

Attualità e informazioni di categoria

 

email

 Archivio

Voce Camerale

 

 Copyright © 2006 - Snalcc.it è di proprietà dello SNALCC - Sindacato Nazionale Autonomo Lavoratori Camere di Commercio

Tutti i diritti riservati.

powered by foggiaweb.it