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Roma, 13/10/2003 - INFORMATIVA N. 45 - INPDAP


OGGETTO: Applicazione dell’art. 8 del decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 314 (disposizioniin materia di assoggettamento all’IRPEF di titolari di più trattamenti pensionistici) e dell’art. 34 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 (disposizioni in materia di rivalutazione automatica delle pensioni dei titolari di più pensioni).


L’art. 8 del decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 314, con effetto dal 1° gennaio 1998 ha, come è noto, introdotto nella normativa del Casellario centrale dei pensionati gestito dall’INPS, contenuta nell’articolo unico del d.P.R. n. 1388/1971, come modificato dall’art. 6 della legge n. 85/1995, un nuovo sistema di applicazione della ritenuta IRPEF in caso di concorso di due o più trattamenti pensionistici, assoggettabili ad IRPEF, erogati dallo stesso o da Enti diversi, volto a consentire, fra l’altro, l’esonero dei titolari dall’obbligo di presentare la dichiarazione dei redditi.

L’art. 34 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, disciplina, a far data dal 1° gennaio 1999, i criteri e le modalità di determinazione degli aumenti di perequazione automatica per i titolari di più trattamenti pensionistici.

Nel fare rinvio alle istruzioni di carattere generale illustrate nella circolare n. 841 del 24 ottobre 1998 diramata dalla ex Direzione Generale dei Servizi Periferici del Tesoro, con cui sono stati forniti i criteri di attuazione del richiamato art. 8 del decreto legislativo n. 314/1997, che qui devono intendersi riconfermate, si informa che l’INPS, quale gestore del Casellario centrale dei pensionati, ha provveduto a comunicare al coesistente Ufficio II° - Area Applicativa della Direzione Centrale Sistemi Informativi e Telecomunicazioni le risultanze delle proprie elaborazioni, sulla base delle quali, con effetto dalla rata scadente nel prossimo mese di novembre 2003, il Centro Calcolo Pensioni darà corso, con procedura automatizzata, agli adempimenti di competenza delle Sedi provinciali e territoriali INPDAP, attenendosi alle seguenti modalità: - per le pensioni considerate “principali” dall’INPS, verranno attribuite le detrazioni d’imposta comunicate dal Casellario sulle partite che ne risultino totalmente prive, previa rideterminazione della misura in relazione all’importo complessivo dei trattamenti presenti nel casellario; - per le partite che risultino già provviste di detrazioni, ne verrà rideterminata la misura come sopra e non saranno invece modificate, nei casi di discordanza delle detrazioni segnalate dal Casellario relativamente ai familiari a carico, quelle accordate dalle Sedi provinciali e territoriali, in quanto attribuite su esplicita richiesta di parte.

Inoltre, per le pensioni suindicate, verranno conservati in banca dati gli importi dei redditi derivanti dagli altri trattamenti tenendo distinti quelli corrisposti dalle stesse Sedi provinciali e territoriali INPDAP da quelli erogati dall’INPS o da altri Enti.

Per le pensioni considerate “secondarie”, il Centro Calcolo Pensioni provvederà a revocare le detrazioni d’imposta, qualora risultino accordate, e ad applicare l’aliquota percentuale comunicata dal Casellario ai fini del calcolo della ritenuta d’acconto IRPEF. Per tutti i trattamenti elaborati sarà infine aggiornata l’aliquota media presente in banca dati, qualora risulti inferiore a quella comunicata dal Casellario. In dipendenza dei cennati adempimenti, il Centro Calcolo Pensioni provvederà a regolarizzare, con effetto dal 1° gennaio 2003, i pagamenti eseguiti sulle partite in argomento e quindi a rideterminare la rata continuativa di pensione a decorrere dal prossimo mese di novembre.

Le differenze a credito eventualmente risultanti dalla lavorazione saranno corrisposte unitamente alle competenze dello stesso mese di novembre, qualora di ammontare inferiore a € 1.500,00; gli importi superiori a tale limite dovranno viceversa essere corrisposti direttamente dalle Sedi provinciali e territoriali, previo accertamento del diritto al rimborso e conseguente rettifica dei dati già presenti in banca dati, ai fini della corretta emissione della certificazione fiscale (CUD). Le differenze a debito di importo inferiore a € 15,00 saranno recuperate in unica soluzione sulla rata di novembre, mentre quelle di ammontare superiore saranno recuperate in quattro rate, fino alla concorrenza dell’importo mensile dalla pensione, a partire dallo stesso mese di novembre fino al mese di febbraio 2004. L’eventuale residuo debito a tale data sarà riconsiderato in sede di conguaglio fiscale per l’anno 2003. Verranno infine escluse dalla lavorazione le pensioni rispetto alle quali la situazione di cumulo comunicata dall’INPS non coincida con quella effettiva e attuale risultante in banca dati. I casi della specie saranno quindi segnalati all’INPS per la regolarizzazione della tassazione sulla scorta della reale situazione di cumulo accertata.

I risultati delle operazioni compiute dal Centro Calcolo Pensioni saranno esposti in due distinti tabulati, nel primo dei quali saranno compresi i cumuli tra una pensione gestita 3 dall’INPDAP e una o più pensioni erogate da altri Enti, mentre nel secondo saranno elencati i cumuli tra più pensioni a carico dell’INPDAP e una o più pensioni gestite da altri Enti. Negli anzidetti elaborati, per ciascuna partita di pensione, saranno riportati gli elementi che compongono la nuova rata continuativa, integrati con i dati forniti dall’INPS, e le eventuali differenze a credito o a debito. Verranno inoltre indicati il codice dell’Ente erogatore, il numero di iscrizione e l’imponibile dell’altra o delle altre pensioni, dal cumulo delle quali è stata rideterminata la nuova aliquota di tassazione. Saranno infine evidenziate le pensioni la cui posizione, sulla base della comunicazione dell’INPS, è stata variata da “secondaria” a “principale” o viceversa, e le pensioni per le quali le detrazioni segnalate dal predetto Istituto non coincidono con quelle presenti in banca dati e pertanto, come già precisato, si rende per esse necessario l’accertamento da parte delle competenti Sedi provinciali e territoriali. Tale ultima situazione sarà identificata mediante l’annotazione “DIVERSE DALL’INPDAP”.

Ai pensionati destinatari della disciplina introdotta dal citato art. 8 sarà inviata apposita comunicazione recante l’indicazione dei trattamenti considerati ai fini del cumulo e della conseguente tassazione e l’ammontare delle differenze a credito o a debito eventualmente risultanti, nonché le relative modalità di rimborso o di recupero. Inoltre, nel caso in cui, come già avvenuto per gli anni precedenti, dovessero essere riscontrate, a carico di alcuni pensionati, eventuali anomalie nei pagamenti derivanti da cumuli non sussistenti in seguito ad errate informazioni fornite dal Casellario centrale dei pensionati, le Sedi provinciali e territoriali INPDAP dovranno provvedere immediatamente alla regolarizzazione dei relativi trattamenti pensionistici, secondo le modalità contenute nella informativa n. 2192/M del 2/12/1999, che qui si intendono integralmente riportate. Le Sedi provinciali e territoriali INPDAP avranno cura di segnalare a mezzo Fax all’Ufficio II° - Area Applicativa della Direzione Centrale Sistemi Informativi e Telecomunicazioni (FAX 06/51017576) le situazioni di cumulo non sussistenti comunque accertate, dalle quali sia derivata una erronea tassazione dei trattamenti erogati da altri Enti, al fine di consentirne la immediata regolarizzazione presso il Casellario dei pensionati

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