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Direzione Centrale Pensioni Ufficio I - Normativa
Roma, 04/03/2008 Ai Direttori delle Sedi Provinciali e Territoriali
Alle Organizzazioni SindacaliNazionali dei Pensionati
Agli Enti di PatronatoE p.c.
Ai Dirigenti GeneraliCentrali e Compartimentali Ai Coordinatori delle Consulenze Professionali
NOTA OPERATIVA N. 10
OGGETTO: Applicazione dei benefici di cui all’articolo 2 della legge 24 maggio 1970, n. 336 – Nuove istruzioni operative
Con nota operativa n. 9 del 30 gennaio 2006 sono state impartite le istruzioni per la determinazione dei benefici in oggetto.
A seguito di un’approfondita analisi e tenuto conto delle considerevoli anomalie riscontrate nell’attribuzione dell’aumento figurativo della retribuzione secondo le modalità di cui alla citata nota operativa, con la presente si intende in parte rivisitarne alcuni aspetti al fine di renderla più strettamente rispondente al dettato normativo. In particolare, si ritiene superato il procedimento per l’attribuzione del beneficio, esplicitato nel paragrafo 3 della citata nota operativa, nella parte in cui prevede che “…l’aumento retributivo figurativo derivante dall’applicazione delle predette disposizioni vada ad incrementare, ai fini del calcolo della quota B) della pensione, l’ultima retribuzione mensile spettante all’atto della cessazione dal servizio, utile per la determinazione della media pensionabile. Per la determinazione della quota A) di pensione, il predetto aumento va, viceversa, aggiunto all’ultima retribuzione annua lorda percepita all’atto della cessazione dal servizio ”. Il nuovo procedimento per l’attribuzione dell’aumento figurativo derivante dall’applicazione delle predette disposizioni si sostanzia nelle seguenti fasi: · si calcola il beneficio corrispondente a 7,5% della retribuzione alla cessazione; · si determina l’importo della pensione secondo le regole generali; · all’importo di pensione calcolato si aggiunge il beneficio sia sulla quota A che sulla quota B.
I provvedimenti emanati in difformità a quanto indicato nella presente nota, possono essere rideterminati, previa specifica richiesta degli interessati avente valore meramente dichiarativo.
La struttura informatica, cui la presente è trasmessa per conoscenza, è invitata a modificare, secondo le modalità sopra illustrate, l’applicativo per la determinazione del beneficio di cui all’articolo 2 della legge n. 336/1970.
IL DIRIGENTE GENERALE Dr. Costanzo GALA f.to Dr. Gala
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