S.N.A.L.C.C.
Scrivi a SNALCC

HOME PAGE

 

Informative

Autonomie locali

Il nostro Sindacato

Rubriche

Area riservata

ISTITUTO
NAZIONALE
DI PREVIDENZA
PER I DIPENDENTI
DELL'AMMINISTRAZIONE
PUBBLICA

 

Direzione Centrale

Pensioni

Ufficio I – Normativa

e-mail: dctrattpensUFF1@inpdap.it


Ai Direttori delle Sedi Provinciali e Territoriali

Alle Organizzazioni Sindacali
Nazionali dei Pensionati

Agli Enti di Patronato


Ai Dirigenti Generali
Centrali e Compartimentali

Ai Coordinatori delle
Consulenze Professionali
 

NOTA OPERATIVA  n. 50

OGGETTO: C.C.N.L. del personale del comparto delle Regioni e delle Autonomie locali- Biennio economico 2004/2005


1. Premessa

Nella Gazzetta Ufficiale n. 114 del 18 maggio 2006 – serie generale – è stato pubblicato il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del comparto Regioni ed Autonomie locali.
Il suddetto contratto collettivo nazionale si applica al personale, esclusi i dirigenti, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato, dipendente da tutti gli enti del comparto regioni ed autonomie locali, in servizio alla data del 1° gennaio 2004 o assunto successivamente a tale data.

Il contratto si riferisce, per la parte economica, al periodo 1° gennaio 2004 – 31 dicembre 2005.



2. Trattamento economico

Ai sensi dell’articolo 2, comma 1, del CCNL in esame, gli stipendi tabellari previsti dal CCNL del 22 gennaio 2004 sono incrementati nelle misure mensili lorde, per tredici mensilità, indicate nell’allegata tabella A (Allegato 1), con le decorrenze ivi previste.
Per effetto dell’applicazione del successivo comma 2, gli importi annui tabellari sono rideterminati a regime, con decorrenza dal 1° febbraio e 31 dicembre 2005, nella misura ed alle scadenze indicate nella tabella B (Allegato 2).

Nella struttura del trattamento fondamentale sono confermate la retribuzione individuale di anzianità, ove acquisita, gli altri eventuali assegni personali a carattere continuativo e non riassorbibile, ivi compreso l’importo derivante dall’eccedenza rispetto all’indennità integrativa speciale conglobata nello stipendio per il personale delle categorie B e D di cui all’articolo 29, comma 4 del CCNL del 22 gennaio 2004 nonché la tredicesima mensilità, cui si fa rinvio al paragrafo 4 per le modalità di determinazione delle relative quote.
Tali emolumenti concorrono a determinare la base pensionabile relativa alla quota A) di pensione (art. 13, comma 1, lettera a) del dlgs. n. 503/1992.

L’indennità specifica, già prevista dall’articolo 4, comma 3 del CCNL 16 luglio 1996 e dall’articolo 32, comma 9 del CCNL 24 gennaio 2004, viene confermata dall’articolo 8 del contratto in esame e continua ad incidere nella medesima quota A) di pensione.


3. Effetti dei nuovi stipendi

I benefici economici risultanti dall’applicazione dell’articolo 2 del contratto in esame sono corrisposti integralmente alle scadenze e negli importi previsti al personale cessato dal servizio a qualsiasi titolo e con diritto a pensione, nel periodo di vigenza del biennio 2004-2005.
Ciò significa che i trattamenti pensionistici diretti relativi a cessazioni dal servizio intervenute dal 2 gennaio 2004 e sino al 31 gennaio 2005 (ovvero i trattamenti pensionistici indiretti il cui evento si sia verificato tra il 1° gennaio 2004 e il 31 gennaio 2005) andranno rideterminati in corrispondenza dei nuovi stipendi tabellari previsti dal contratto con effetto dal 1° febbraio 2005 e dal 31 dicembre 2005.
In analogia, il personale che risolve il rapporto di lavoro, con diritto a pensione, dal 2 febbraio 2005 al 30 dicembre 2005 (ovvero qualora l’evento morte si sia verificato tra il 1° febbraio 2005 e il 30 dicembre 2005), avrà diritto alla riliquidazione del relativo trattamento pensionistico con l’applicazione dell’importo del trattamento stipendiale relativo alla tranche contrattuale del 31 dicembre 2005.

4. Compensi per particolari responsabilità

Al personale della categoria D, che non risulti incaricato di funzioni dell’area delle posizioni organizzative, viene attribuito un compenso in misura non superiore a € 2.500 annui lordi; tale indennità per specifiche responsabilità, già prevista dall’articolo 17, comma 2, lettera f) del CCNL del 1° aprile 1999, concorre alla determinazione della quota di pensione di cui all’articolo 13, comma 1, lettera B) del Dlgs n. 503/1992.
Le medesime disposizioni valgono per il personale delle categorie B e C, non titolari di posizioni organizzative, in servizio presso i comuni privi della categoria D.



IL DIRIGENTE GENERALE
Dr. Costanzo Gala
f.to Dr. Gala

Allegato 1


 

Allegato 2

 

 Copyright © 2006 - Snalcc.it è di proprietà dello SNALCC - Sindacato Nazionale Autonomo Lavoratori Camere di Commercio

Tutti i diritti riservati.

powered by foggiaweb.it

           

mpanti - Hotel Vieste Gargano Puglia - Residence Peschici Gargano - Casa Vacanza a Peschici