|
|
ISTITUTO
NAZIONALE
DI PREVIDENZA
PER I DIPENDENTI
DELL'AMMINISTRAZIONE
PUBBLICA
Direzione Centrale
Pensioni
Ufficio I – Normativa
e-mail: dctrattpensUFF1@inpdap.it
Ai Direttori delle Sedi Provinciali e Territoriali
Alle Organizzazioni Sindacali
Nazionali dei Pensionati
Agli Enti di Patronato
Ai Dirigenti Generali
Centrali e Compartimentali
Ai Coordinatori delle
Consulenze Professionali
NOTA
OPERATIVA n. 50
OGGETTO: C.C.N.L. del personale
del comparto delle Regioni e delle Autonomie locali-
Biennio economico 2004/2005
1. Premessa
Nella Gazzetta Ufficiale n. 114 del 18 maggio 2006 –
serie generale – è stato pubblicato il Contratto
Collettivo Nazionale di Lavoro del comparto Regioni ed
Autonomie locali.
Il suddetto contratto collettivo nazionale si applica al
personale, esclusi i dirigenti, con rapporto di lavoro a
tempo indeterminato o a tempo determinato, dipendente da
tutti gli enti del comparto regioni ed autonomie locali,
in servizio alla data del 1° gennaio 2004 o assunto
successivamente a tale data.
Il contratto si riferisce, per la parte economica, al
periodo 1° gennaio 2004 – 31 dicembre 2005.
2. Trattamento economico
Ai sensi dell’articolo 2, comma 1, del CCNL in esame,
gli stipendi tabellari previsti dal CCNL del 22 gennaio
2004 sono incrementati nelle misure mensili lorde, per
tredici mensilità, indicate nell’allegata tabella A
(Allegato 1), con le decorrenze ivi previste.
Per effetto dell’applicazione del successivo comma 2,
gli importi annui tabellari sono rideterminati a regime,
con decorrenza dal 1° febbraio e 31 dicembre 2005, nella
misura ed alle scadenze indicate nella tabella B
(Allegato 2).
Nella struttura del trattamento fondamentale sono
confermate la retribuzione individuale di anzianità, ove
acquisita, gli altri eventuali assegni personali a
carattere continuativo e non riassorbibile, ivi compreso
l’importo derivante dall’eccedenza rispetto
all’indennità integrativa speciale conglobata nello
stipendio per il personale delle categorie B e D di cui
all’articolo 29, comma 4 del CCNL del 22 gennaio 2004
nonché la tredicesima mensilità, cui si fa rinvio al
paragrafo 4 per le modalità di determinazione delle
relative quote.
Tali emolumenti concorrono a determinare la base
pensionabile relativa alla quota A) di pensione (art.
13, comma 1, lettera a) del dlgs. n. 503/1992.
L’indennità specifica, già prevista dall’articolo 4,
comma 3 del CCNL 16 luglio 1996 e dall’articolo 32,
comma 9 del CCNL 24 gennaio 2004, viene confermata
dall’articolo 8 del contratto in esame e continua ad
incidere nella medesima quota A) di pensione.
3. Effetti dei nuovi stipendi
I benefici economici risultanti dall’applicazione
dell’articolo 2 del contratto in esame sono corrisposti
integralmente alle scadenze e negli importi previsti al
personale cessato dal servizio a qualsiasi titolo e con
diritto a pensione, nel periodo di vigenza del biennio
2004-2005.
Ciò significa che i trattamenti pensionistici diretti
relativi a cessazioni dal servizio intervenute dal 2
gennaio 2004 e sino al 31 gennaio 2005 (ovvero i
trattamenti pensionistici indiretti il cui evento si sia
verificato tra il 1° gennaio 2004 e il 31 gennaio 2005)
andranno rideterminati in corrispondenza dei nuovi
stipendi tabellari previsti dal contratto con effetto
dal 1° febbraio 2005 e dal 31 dicembre 2005.
In analogia, il personale che risolve il rapporto di
lavoro, con diritto a pensione, dal 2 febbraio 2005 al
30 dicembre 2005 (ovvero qualora l’evento morte si sia
verificato tra il 1° febbraio 2005 e il 30 dicembre
2005), avrà diritto alla riliquidazione del relativo
trattamento pensionistico con l’applicazione
dell’importo del trattamento stipendiale relativo alla
tranche contrattuale del 31 dicembre 2005.
4. Compensi per particolari responsabilità
Al personale della categoria D, che non risulti
incaricato di funzioni dell’area delle posizioni
organizzative, viene attribuito un compenso in misura
non superiore a € 2.500 annui lordi; tale indennità per
specifiche responsabilità, già prevista dall’articolo
17, comma 2, lettera f) del CCNL del 1° aprile 1999,
concorre alla determinazione della quota di pensione di
cui all’articolo 13, comma 1, lettera B) del Dlgs n.
503/1992.
Le medesime disposizioni valgono per il personale delle
categorie B e C, non titolari di posizioni
organizzative, in servizio presso i comuni privi della
categoria D.
IL DIRIGENTE GENERALE
Dr. Costanzo Gala
f.to Dr. Gala
Allegato 1

Allegato 2

|
|