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IPOTESI DI
ACCORDO
SULL’INTERPRETAZIONE AUTENTICA
DELL’ARTICOLO 12, COMMA 3, DEL CCNL DEL 31/3/1999
COMPARTO REGIONI E AUTONOMIE LOCALI
Il giorno 9 febbraio 2005, ha avuto luogo l’incontro tra
l’Agenzia per la Rappresentanza Negoziale delle Pubbliche
Amministrazioni e le Confederazioni ed Organizzazioni sindacali
nelle persone:
ARAN:
nella persona del Presidente Avv. Guido Fantoni FIRMATO
ORGANIZZAZIONI SINDACALI CONFEDERAZIONI SINDACALI
CGIL-fp/Enti Locali FIRMATO CGIL FIRMATO
CISL/FPS FIRMATO CISL FIRMATO
UIL/FPL FIRMATO UIL FIRMATO
COORDINAMENTO SINDACALE
AUTONOMO
(Fiadel/Cisal, Fialp/Cisal, Cisas/Fisael, Confail-Unsiau,
Confill Enti Locali-Cusal, Usppi-Cuspel-Fasil-Fadel)
CISAL FIRMATO
FIRMATO
DICCAP/CONFSAL -DIPARTIMENTO ENTI LOCALI
CAMERE DI COMMERCIO-POLIZIA MUNICIPALE
(Fenal, Snalcc, Sulpm)
FIRMATO
UGL FIRMATO
CONFSAL FIRMATO
Al termine della riunione le parti sottoscrivono l’allegata
ipotesi di accordo
IPOTESI DI CCNL DI INTERPRETAZIONE AUTENTICA DELL’ARTICOLO 12,
COMMA 3, DEL CCNL DEL 31.3.1999.
Premesso che il Tribunale Ordinario di Palermo - Sez. Lavoro -
in relazione alla controversia di lavoro iscritta al numero
1817/2001 R.G. promossa da Mirici Cappa Giuseppa contro la
Provincia Regionale di Palermo, con ordinanza del 16.9.2004, ha
ritenuto che, per poter definire la controversia di cui al
giudizio, è necessario risolvere in via pregiudiziale la
questione concernente l'interpretazione in forma autentica
dell’art.12, comma 3, del CCNL del 31.3.1999, relativo al
personale del comparto Regioni-Autonomie Locali, per verificare
se tale clausola contrattuale, nello stabilire che “fino al
31.12.2001, la progressione economica di cui all’art.5 del
personale dei profili con trattamento tabellare iniziale
corrispondente alle posizioni economiche B1 e D1 delle relative
categorie può svilupparsi sino all’acquisizione degli incrementi
retributivi corrispondenti, rispettivamente, ai valori B4 e D3”,
abbia inteso:
a) riferirsi a tutto il personale comunque inquadrato in profili
con trattamento tabellare iniziale in B1 o D1, anche se
effettivamente collocato, in sede di applicazione del nuovo
sistema di classificazione, nelle posizioni economiche B2 e D2,
in quanto titolare di LED nel precedente ordinamento;
b) oppure escludere dalla sua portata quei dipendenti che,
proprio perché nel precedente ordinamento erano titolari di LED,
nel momento del passaggio al nuovo sistema di classificazione,
sono stati inquadrati rispettivamente in B2 e D2;
Rilevato, in proposito, che, in base alle indicazioni contenute
nell’art.3, comma 7, del CCNL del 31.3.1999 e nell’allegato A al
medesimo CCNL, all’interno delle categoria B e D, sono previste
due diverse tipologie di profili professionali, contraddistinte
dall’attribuzione di diversi trattamenti tabellari iniziali
corrispondenti rispettivamente alle posizioni economiche,
rispettivamente di B1 e B3 nonché di D1 e D3;
Che, tale distinzione di tipologie di profili corrisponde alla
comune valutazione delle parti negoziali di salvaguardare,
comunque, pure all’interno del nuovo sistema di classificazione
e fermo restando la unicità delle categorie B e D, la posizione
professionale dei dipendenti che nel precedente ordinamento
professionale erano inquadrati nelle ex V e VIII q.f.;
Che, sulla base delle prescrizioni dell’art.5 del CCNL del
31.3.1999, all’interno di ciascuna categoria di inquadramento,
dopo il trattamento iniziale (A1, B1, B3, C1, D1, D3), sono
previstI ulteriori incrementi retributivi aventi il valore di
mere posizioni di sviluppo economico;
Che, conseguentemente, le suddette posizioni previste dall’art.5
del CCNL del 31.3.1999 non possono essere considerate una
autonoma posizione professionale dotate di un autonomo
trattamento tabellare iniziale;
Che tale considerazione vale anche per le posizioni economiche
B2 e D2;
Evidenziato che, nella trasposizione dal precedente al nuovo
sistema di classificazione, sulla base dell’art.7 del CCNL del
31.3.1999 e nella tabella C allegata al medesimo CCNL, tutti i
profili precedentemente inseriti nella ex IV e nella ex VII
qualifica funzionale sono stati tutti collocati tra quelli con
trattamento tabellare iniziale, rispettivamente, in B1 e D1;
Che, sempre sulla base della medesima normativa dell’art.7 del
CCNL del 31.3.1999 e della tabella C ad esso allegata, al
personale precedentemente inquadrato in profili delle ex IV e
VII q.f. ed in godimento del cosiddetto LiveIIo Economico
Differenziato è stata garantita la conservazione di tale
beneficio economico, con l’attribuzione della posizione
meramente economica di B2 e D2;
Che tale garanzia meramente economica non incide in alcun modo
sulla circostanza che i profili del personale indicato al
precedente punto continuano a caratterizzarsi sempre come
profili con trattamento tabellare iniziale in B1 e D1, dato che
le posizioni di B2 e D2, nel nuovo sistema, hanno esclusivamente
una valenza di incremento meramente economico;
Rilevato che, sulla base di una precisa volontà delle parti
negoziali, l’art.12, comma 3, del CCNL del 31.3.1999 aveva come
precisa finalità quella di porre un limite, nella fase di prima
applicazione del nuovo sistema di progressione orizzontale, di
cui all’art.5 del medesimo CCNL, alle possibilità di sviluppo
economico del personale collocato nei profili per i quali il
trattamento economico tabellare iniziale corrisponde alle
posizioni economiche B1 e D1.
Che, in tal modo, si voleva evitare che, nella fase di prima
applicazione, il suddetto personale, corrispondente alle ex IV e
VII q.f., scavalcasse, sia pure solo economicamente, l’altro
personale delle categorie B e D, che, in virtù del nuovo sistema
di classificazione, era stato inquadrato nelle posizioni con
trattamento tabellare iniziale rispettivamente in B3 e D3, in
quanto nel precedente ordinamento collocati nelle ex V e VIII
q.f.
Che, a conferma del carattere transitorio di tale limitazione
dell’art.12, comma 3, del CCNL del 31.3.1999, la suddetta
clausola contrattuale espressamente stabiliva che essa trovasse
applicazione fino alla data del 31.12.2001;
Che la limitazione stessa è venuta meno a tale data, come
evidenziato nella dichiarazione congiunta.11 allegata al CCNL
del 5.10.2001;
Evidenziato che, ai fini della definizione della sua portata
applicativa, l’art.12, comma 3, non fa riferimento alle
posizioni economiche individuali di inquadramento, conseguenti
all’applicazione dell’art.7 e della Tabella C del CCNL del
31.3.1999, ma “…..ai profili con trattamento tabellare iniziale
corrispondente alle posizioni economiche B1 e D1”;
Che il personale collocato in sede di prima applicazione nelle
posizioni economiche B2 e D2, in quanto titolare personale delle
ex IV e VII q.f. e di Livello Economico Differenziato nel
precedente ordinamento professionale, è sempre inserito in
profili professionali con trattamento tabellare iniziale in B1 e
D1, data la valenza meramente economica delle posizioni B2 e D2;
tutto quanto sopra valutato, le parti concordano
l'interpretazione autentica dell'art.12, comma 3, del CCNL del
personale del Comparto delle Regioni e delle Autonomie Locali
del 31.3.1999, nel testo che segue:
Art.1
Il riferimento ai “….. profili con trattamento tabellare
iniziale corrispondente alle posizioni economiche B1 e D1”,
contenuto nell’art.12, comma 3, del CCNL del 31.3.1999 del
personale del Comparto delle Regioni e delle Autonomie Locali
deve essere interpretato nel senso che la disciplina prevista in
tale articolo trova applicazione nei confronti di tutto il
personale inquadrato, in sede di prima applicazione del nuovo
sistema di classificazione, in profili con trattamento tabellare
iniziale corrispondente alle posizioni economiche B1 e D1 ed
anche nei confronti di quello che, pur appartenendo ai suddetti
profili, in quanto titolare di LED nel precedente ordinamento
professionale, sempre in sede di prima applicazione del nuovo
sistema di classificazione è stato inserito nelle categorie B e
D, ma nelle posizioni economiche B2 e D2.
Il Segretario Nazionale
(Guido Vacca) |
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