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PENSIONI. E’
irrecuperabile la penalizzazione!
Domanda
Sono stata collocata a riposo per dimissioni volontarie in data
1.1.1997, quando avevo l’età di 55 anni, quale dipendente Camerale. Sono
stata penalizzata del 5 per cento sul trattamento di pensione. Potrei,
ora, avendo compiuto sessant’anni d’età, il massimo stabilito quale
collocamento a riposo d’ufficio per le donne, presentare domanda alla
Cassa INPDAP per ottenere l’integrazione di pensione con tutti gli
incrementi previsti dall’art. 10 del decreto legge 17 del 1983 o
comunque senza la penalizzazione del 5% stabilita dalla Legge 537 del
1993?
Risposta
Negli ultimi 10 mesi ci sono giunte molte analoghe domande, rispondiamo
a Lei con l’intento di soddisfare, in egual misura, tutte le domande
pervenuteci; in effetti avevamo già risposto sulla materia in data
1.3.2004 al Quesito: << PENALIZZAZIONE (con riduzione) che non verrà
tolta >> ma, colla risposta odierna, pensiamo di ‘coinvolgere’ le domane
ed i dubbi che sono sorti (o potrebbero nascere) tra le colleghe
lavoratrici, pensionatesi in anticipo ed ora varcanti la soglia dei 60
anni d’età. L’argomento investe anche i maschi lavoratori pubblici,
pensionati anticipatamente che hanno raggiunto ora i 65 anni.
Il diritto ad ottenere gli incrementi interi sull’indennità integrativa
speciale (I.I.S.) è previsto dalla legge e da qualche sentenza della
Corte dei Conti; alcuna norma ha reso possibile il recupero delle
riduzioni applicate sulla pensione anticipata disposta dalla legge del
1993 recante il n. 537, allorché i lavoratori-pensionati compiano l’età
di pensione per la vecchiaia (60 per le donne e 65 per i maschi) !. Nel
caso Suo, oltretutto, non è percorribile neppure la richiesta degli
incrementi interi (previsti dall’art. 10 del decreto legge 17 del 1983)
cui Lei accenna nella sua domanda in quanto, per le pensioni dirette
conseguite dopo il 1994, l’I.I.S. non è più un elemento accessorio alla
pensione, ma parte dell’unico coacervo retributivo utile a determinare
la pensione stessa. Comunque, anche per il riconoscimento degli
incrementi interi sull’I.I.S. (sulle pensioni erogate ante 1994) la
Cassa INPDAP “resiste”; sembra proprio sia necessario procedere in via
giudiziale (presso la Corte dei Conti – Sezione giurisdizionale
regionale) e solo dopo aver ottenuto, dall’ INPDAP, un diniego ad
apposita istanza amministrativa al riguardo.
13 Agosto 2004. Achille Giovanni Piardi. SNALCC (Di.CCAP) - Sezione
Nazionale Quiescenza - Previdenza
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