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PENSIONI. E’ irrecuperabile la penalizzazione!

Domanda


Sono stata collocata a riposo per dimissioni volontarie in data 1.1.1997, quando avevo l’età di 55 anni, quale dipendente Camerale. Sono stata penalizzata del 5 per cento sul trattamento di pensione. Potrei, ora, avendo compiuto sessant’anni d’età, il massimo stabilito quale collocamento a riposo d’ufficio per le donne, presentare domanda alla Cassa INPDAP per ottenere l’integrazione di pensione con tutti gli incrementi previsti dall’art. 10 del decreto legge 17 del 1983 o comunque senza la penalizzazione del 5% stabilita dalla Legge 537 del 1993?
 

Risposta


Negli ultimi 10 mesi ci sono giunte molte analoghe domande, rispondiamo a Lei con l’intento di soddisfare, in egual misura, tutte le domande pervenuteci; in effetti avevamo già risposto sulla materia in data 1.3.2004 al Quesito: << PENALIZZAZIONE (con riduzione) che non verrà tolta >> ma, colla risposta odierna, pensiamo di ‘coinvolgere’ le domane ed i dubbi che sono sorti (o potrebbero nascere) tra le colleghe lavoratrici, pensionatesi in anticipo ed ora varcanti la soglia dei 60 anni d’età. L’argomento investe anche i maschi lavoratori pubblici, pensionati anticipatamente che hanno raggiunto ora i 65 anni.
Il diritto ad ottenere gli incrementi interi sull’indennità integrativa speciale (I.I.S.) è previsto dalla legge e da qualche sentenza della Corte dei Conti; alcuna norma ha reso possibile il recupero delle riduzioni applicate sulla pensione anticipata disposta dalla legge del 1993 recante il n. 537, allorché i lavoratori-pensionati compiano l’età di pensione per la vecchiaia (60 per le donne e 65 per i maschi) !. Nel caso Suo, oltretutto, non è percorribile neppure la richiesta degli incrementi interi (previsti dall’art. 10 del decreto legge 17 del 1983) cui Lei accenna nella sua domanda in quanto, per le pensioni dirette conseguite dopo il 1994, l’I.I.S. non è più un elemento accessorio alla pensione, ma parte dell’unico coacervo retributivo utile a determinare la pensione stessa. Comunque, anche per il riconoscimento degli incrementi interi sull’I.I.S. (sulle pensioni erogate ante 1994) la Cassa INPDAP “resiste”; sembra proprio sia necessario procedere in via giudiziale (presso la Corte dei Conti – Sezione giurisdizionale regionale) e solo dopo aver ottenuto, dall’ INPDAP, un diniego ad apposita istanza amministrativa al riguardo.
13 Agosto 2004. Achille Giovanni Piardi. SNALCC (Di.CCAP) - Sezione Nazionale Quiescenza - Previdenza
 

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Le relazioni sindacali nel comparto delle Regioni e delle Autonomie Locali

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Strategie per il rilancio della competitività

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Il ruolo della comunicazione nel proceso evolutivo della Pubblica Amministrazione

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