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Direzione Centrale Pensioni

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Ai Direttori delle Sedi Provinciali e Territoriali

Alle Organizzazioni Sindacali
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Agli Enti di Patronato


Ai Dirigenti Generali
Centrali e Compartimentali

Ai Coordinatori delle
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NOTA OPERATIVA  n. 03

OGGETTO: Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007).
Primi chiarimenti


Nel Supplemento Ordinario n. 244/L alla Gazzetta Ufficiale – serie generale – n. 296 del 27 dicembre 2006 è stata pubblicata, come noto, la legge indicata in oggetto, recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato”.

Ciò posto, si ritiene utile illustrare taluni commi dell’articolo unico della legge in argomento che hanno riflessi sulla materia ovvero che potrebbero formare oggetto di richieste e/o delucidazioni da parte degli amministrati.

1) COMMA 63

E’ posto a carico dei soggetti passivi dell’imposta l’obbligo di indicare nella propria dichiarazione dei redditi il codice fiscale dell’ex coniuge beneficiario degli assegni periodici corrisposti all’ex coniuge stesso, con esclusione di quelli destinati al mantenimento dei figli, in conseguenza di separazione legale, di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio.

Pertanto, le sedi provinciali e territoriali avranno cura di acquisire, ove non ne siano già in possesso, il codice fiscale delle persone alle quali l’assegno in questione è versato direttamente dalle sedi medesime, poiché il relativo importo è trattenuto direttamente sulla pensione.

Quanto sopra, al fine di poter riportare, in sede di rilascio della certificazione fiscale annuale, il codice fiscale del beneficiario nel campo “Annotazioni” del Cud.

2) COMMA 142

A decorrere dall’anno 2007 è stato introdotto, tra l’altro, l’acconto dell’addizionale comunale all’IRPEF dell’anno in corso. L’acconto è fissato nella misura del 30% dell’addizionale ottenuta applicando le aliquote stabilite dal Comune al reddito imponibile dell’anno precedente (2006). Ai fini della determinazione dell’acconto, l’aliquota dell’addizionale è assunta nella misura deliberata per l’anno di riferimento dal Comune se la stessa è stata pubblicata entro il 15 febbraio nel medesimo anno nel sito del Ministero dell’economia e delle finanze ovvero nella misura vigente nell’anno precedente, qualora la pubblicazione della delibera di variazione dell’aliquota sia stata pubblicata in data successiva a quella suindicata.

Per i dipendenti e per i titolari di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente di cui agli artt. 49 e 50 del T.U. approvato con d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, l’acconto dell’addizionale è determinato dal sostituto d’imposta ed il relativo importo è trattenuto in 9 rate mensili a decorrere dal mese di marzo.

Il saldo dell’addizionale dovuta è determinato all’atto delle operazioni di conguaglio e l’importo residuo trattenuto in un numero massimo di 11 rate.

Si ricorda che per l’anno 2006 la base imponibile dell’addizionale comunale è costituita dal reddito complessivo al lordo della no-tax area ed al netto delle deduzioni per carichi di famiglia ( circolare del 06/06/2005 n. 31 dell’Agenzia delle entrate ).

Per effetto dell’applicazione della disposizione in questione, nel corso dell’anno 2007, limitatamente al periodo marzo-novembre, sui trattamenti pensionistici si cumuleranno le trattenute del saldo relative all’anno 2006 con quelle dovute a titolo di acconto per l’anno 2007.

3) COMMA 469

La disposizione in commento prevede che “il Governo, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentite le organizzazioni sindacali, procede, senza oneri diretti o indiretti a carico delle amministrazioni pubbliche, al riordino, alla semplificazione e alla razionalizzazione degli organismi preposti alla definizione dei ricorsi in materia pensionistica”.

Ne consegue che avverso i provvedimenti pensionistici può, quindi, ancora essere presentato ricorso al Comitato di Vigilanza della Gestione competente, entro 30 giorni dalla notifica dell’atto da impugnare (art. 8 del d.P.R. 24 settembre 1997, n. 368).

Per i soli provvedimenti concessivi di pensione, viceversa, il termine di decorrenza per la presentazione dei ricorsi è quello della data di ricezione del pagamento della prestazione, corrispondente al giorno 16 di ogni mese, poiché la determinazione concessiva, come noto, non viene più trasmessa con posta ordinaria ( nota operativa n. 63 del 31 ottobre 2006).

Il ricorso, non soggetto al bollo e sottoscritto dall’interessato o dal mandatario ovvero dal rappresentante dell’Ente di patronato, va presentato, direttamente o a mezzo raccomandata, alla sede legale dell’Istituto – Via S. Croce in Gerusalemme, 55 – 00185 Roma.

Decorsi novanta giorni dalla data di presentazione del ricorso, senza che l’organo adito abbia comunicato la decisione, il ricorso stesso s’intende respinto a tutti gli effetti e contro il provvedimento è esperibile, a norma dell’art. 82 del R.D. 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni, ricorso alla competente Sezione giurisdizionale regionale della Corte dei Conti.

4) COMMI 755-756

Istituzione, a decorrere dal 1° gennaio 2007 del Fondo per l’erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto di cui all’articolo 2120 del codice civile.
Detta disposizione non riguarda, per il momento, i dipendenti pubblici.

5) COMMA 769

A decorrere dal 1° gennaio 2007, è elevata dello 0,3 per cento, limitatamente alla quota a carico del lavoratore, l’aliquota contributiva di finanziamento per gli iscritti all’assicurazione generale obbligatoria e alle forme sostitutive ed esclusive della medesima. L’aliquota complessiva, vale a dire sia quella dovuta dal datore di lavoro che dal lavoratore, non può in ogni caso superare il 33% della retribuzione.





6) COMMI 774 – 775 – 776

Interpretazione autentica in ordine alle modalità di liquidazione delle pensioni ai superstiti decorrenti dal 17 agosto 1995 (data di entrata in vigore della legge n. 335/1995), indipendentemente dalla data di decorrenza della pensione diretta (punto I) della nota operativa n. 72/2006 e nota operativa n. 1/2007).

7) COMMA 783

E’ stato integrato il primo periodo dell’art. 16, comma 6, della legge 30 dicembre 1991, n. 412.

In concreto, è stato precisato che la decorrenza dalla quale gli enti gestori di forme di previdenza obbligatoria sono tenuti a corrispondere gli interessi legali, sulle prestazioni dovute, è quella della domanda completa della prescritta documentazione probatoria. Si ricorda che l’art. 18, comma secondo, della legge n. 241/1990, come modificato dall’art. 3, comma 6-octies, del decreto legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito – con modificazioni – nella legge 14 maggio 2005, n. 80, prescrive che “ i documenti attestanti atti, fatti, qualità e stati soggettivi, necessari per l’istruttoria del procedimento, sono acquisiti d’ufficio, quando sono in possesso dell’amministrazione procedente, ovvero sono detenuti, istituzionalmente, da altre pubbliche amministrazioni. L’amministrazione procedente può richiedere agli interessati i soli elementi necessari per la ricerca dei documenti”.

Per quanto sopra, le sedi, in presenza di domande prive della documentazione necessaria alla loro definizione, possono trovarsi in questa duplice situazione:

a) documentazione acquisibile d’ufficio: in questo caso, si ribadisce, potranno essere richiesti all’ interessato solo gli elementi necessari per la ricerca dei documenti;

b) se si tratti di documenti che possono essere prodotti solo dall’interessato, il dies a quo decorrerà dalla data di ricezione di detta documentazione.

Le sedi provinciali e territoriali devono sempre comunicare agli interessati la documentazione necessaria cui è subordinata la concessione della prestazione richiesta.

8) COMMI 789-790

E’ prevista, per gli iscritti, la facoltà di riscatto dei periodi di aspettativa per motivi di famiglia ex art. 4, comma 2, della legge 8 marzo 2000, n. 53, anche per i periodi antecedenti al 31 dicembre 1996.

A tale proposito, si ricorda che il decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 564, emesso in attuazione della delega conferita dall’art. 1, comma 29, della legge n. 335/1995, ha introdotto, tra l’altro, la facoltà di riscattare, a domanda, i periodi, successivi al 31 dicembre 1996, di interruzione o sospensione del rapporto di lavoro previsti da specifiche disposizioni di legge o contrattuali e privi di copertura assicurativa. In alternativa al riscatto, gli interessati possono ottenere l’autorizzazione ai versamenti volontari nel fondo pensionistico di appartenenza.

Si precisa che l’applicazione della disposizione contenuta nel riferito comma 789 è comunque subordinata all’emanazione di apposito decreto interministeriale di attuazione, il quale provvederà altresì ad adeguare la tabelle concernenti la determinazione della riserva matematica di cui all’art. 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338.

9) COMMI 792-794-795-1270

Le disposizioni contenute nei commi sopra indicati integrano la legge 03 agosto 2004, n. 206, recante “ Nuove norme in favore delle vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice”.

Si trascrivono gli articoli della legge n. 206/2004 con le modifiche apportate dalla legge finanziaria (evidenziate in neretto) e si fa riserva di fornire istruzioni con nota operativa di prossima emanazione.

Art. 1
Comma 1 Le disposizioni della presente legge si applicano a tutte le vittime degli atti di terrorismo e delle stragi di tale matrice, compiuti sul territorio nazionale o extranazionale, se coinvolgenti cittadini italiani, nonché ai loro familiari superstiti.
Comma 1-bis. Le disposizioni della presente legge si applicano inoltre ai familiari delle vittime del disastro aereo di Ustica del 1980 nonché ai familiari e ai superstiti della cosiddetta 2Banda della Uno bianca”. Ai beneficiari vanno compensate le somme già percepite.
Art.3
Comma 1. A tutti coloro che hanno subito un'invalidità permanente di qualsiasi entità e grado della capacità lavorativa, causata da atti di terrorismo e dalle stragi di tale matrice, e ai loro familiari, anche superstiti, limitatamente al coniuge ed ai figli anche maggiorenni, ed in mancanza, ai genitori, siano essi dipendenti pubblici o privati o autonomi, anche sui loro trattamenti diretti, è riconosciuto un aumento figurativo di dieci anni di versamenti contributivi utili ad aumentare, per una pari durata, l'anzianità pensionistica maturata, la misura della pensione, nonché il trattamento di fine rapporto o altro trattamento equipollente. A tale fine è autorizzata la spesa di 5.807.000 euro per l'anno 2004 e di 2.790.000 euro a decorrere dall'anno 2005.
Comma 2. La pensione maturata ai sensi del comma 1 è esente dall'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF).

Art.4
comma 1. Coloro che hanno subito un'invalidità permanente pari o superiore all'80 per cento della capacità lavorativa, causata da atti di terrorismo e dalle stragi di tale matrice, sono equiparati, ad ogni effetto di legge, ai grandi invalidi di guerra di cui all'articolo 14 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915. A tale fine è autorizzata la spesa di 126.432 euro per l'anno 2004, di 128.960 euro per l'anno 2005 e di 131.539 euro a decorrere dall'anno 2006.
Comma 2. A tutti coloro che hanno subito un'invalidità permanente pari o superiore all'80 per cento della capacità lavorativa, causata da atti di terrorismo e dalle stragi di tale matrice, è riconosciuto il diritto immediato alla pensione diretta, calcolata in base all'ultima retribuzione percepita integralmente dall'avente diritto e rideterminata secondo le previsioni di cui all'articolo 2, comma 2. Per tale finalità è autorizzata la spesa di 156.000 euro a decorrere dall'anno 2004.
Comma 2-bis. Per i soggetti che abbiano proseguito l’attività lavorativa ancorché l’evento dannoso sia avvenuto anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, inclusi i casi di revisione o prima valutazione, purché l’invalidità permanente riconosciuta non risulti inferiore ad un quarto della capacità lavorativa o della rivalutazione dell’invalidità con percentuale omnicomprensiva anche del danno biologico e morale come indicato all’articolo 6, comma 1, al raggiungimento del periodo massimo pensionabile, anche con il concorso degli anni di contribuzione previsti dall’articolo 3, comma 1, la misura del trattamento di quiescenza è pari all’ultima retribuzione annua integralmente percepita e maturata, rideterminata secondo le previsioni di cui all’articolo 2, comma 1.
Comma 3. I criteri di cui al comma 2 si applicano per la determinazione della misura della pensione di reversibilità o indiretta in favore dei superstiti in caso di morte della vittima di atti di terrorismo e delle stragi di tale matrice; tali pensioni non sono decurtabili ad ogni effetto di legge.
Comma 4. Ai trattamenti pensionistici di cui ai commi 2 e 3 si applicano i benefìci fiscali di cui all'articolo 2, commi 5 e 6, della legge 23 novembre 1998, n. 407, in materia di esenzione dall'IRPEF.

Per completezza d’informazione, si fa presente che la legge 31 marzo 1998, n. 70 aveva già esteso alle vittime della cosiddetta “banda della Uno bianca” taluni benefici previsti dalla legge 20 ottobre 1990, n. 302 e la legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006), all’art. 1, comma 272, ha riconosciuto, nel limite complessivo di spesa di € 8.000.000,00 per l’anno 2006, un’indennità a favore degli eredi delle vittime dell’evento occorso ad Ustica il 27 giugno 1980.



10) COMMA 1319

La disposizione contenuta nel comma in questione autorizza, con inizio dal 1° giugno 2007, le Autorità consolari a rilasciare e/o rinnovare la carta d’identità a favore dei cittadini italiani residenti all’estero ed iscritti al registro dell’AIRE (Anagrafe italiani residenti all’estero).

Con l’occasione, si rammenta che l’art. 1 del D.M. 17 maggio 2001, n. 281, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 161 del 13 luglio 2001, stabilisce che il codice fiscale richiesto dai contribuenti residenti all’estero è attribuito dall’Agenzia delle entrate anche per il tramite dell’autorità consolare territorialmente competente.

Con circolari n. 74, n. 30/E e n. 40, rispettivamente del 2/8/2001, del 12/4/2002 e del 9/9/2004, la Direzione Centrale Gestione Tributi dell’Agenzia delle entrate, nell’illustrare le nuove modalità di attribuzione del codice fiscale per i non residenti nonché quelle operative per l’utilizzo delle procedure messe a disposizione di tutti i Consolati, ha precisato che i soggetti non residenti che intendono richiedere il codice fiscale devono presentare la relativa domanda al Consolato competente.




IL DIRIGENTE GENERALE
Dr. Costanzo Gala
f.to Dr. Gala
 

 

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