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ISTITUTO
NAZIONALE
DI PREVIDENZA
PER I DIPENDENTI
DELL'AMMINISTRAZIONE
PUBBLICA
Ai Direttori delle Sedi Provinciali e Territoriali
Alle Organizzazioni Sindacali
Nazionali dei Pensionati
Agli Enti di Patronato
Ai Dirigenti Generali
Centrali e Compartimentali
Ai Coordinatori delle
Consulenze Professionali
NOTA
OPERATIVA n.
03
OGGETTO: Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge
finanziaria 2007).
Primi chiarimenti
Nel Supplemento Ordinario n. 244/L alla Gazzetta
Ufficiale – serie generale – n. 296 del 27 dicembre 2006
è stata pubblicata, come noto, la legge indicata in
oggetto, recante “Disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato”.
Ciò posto, si ritiene utile illustrare taluni commi
dell’articolo unico della legge in argomento che hanno
riflessi sulla materia ovvero che potrebbero formare
oggetto di richieste e/o delucidazioni da parte degli
amministrati.
1) COMMA 63
E’ posto a carico dei soggetti passivi dell’imposta
l’obbligo di indicare nella propria dichiarazione dei
redditi il codice fiscale dell’ex coniuge beneficiario
degli assegni periodici corrisposti all’ex coniuge
stesso, con esclusione di quelli destinati al
mantenimento dei figli, in conseguenza di separazione
legale, di scioglimento o di cessazione degli effetti
civili del matrimonio.
Pertanto, le sedi provinciali e territoriali avranno
cura di acquisire, ove non ne siano già in possesso, il
codice fiscale delle persone alle quali l’assegno in
questione è versato direttamente dalle sedi medesime,
poiché il relativo importo è trattenuto direttamente
sulla pensione.
Quanto sopra, al fine di poter riportare, in sede di
rilascio della certificazione fiscale annuale, il codice
fiscale del beneficiario nel campo “Annotazioni” del Cud.
2) COMMA 142
A decorrere dall’anno 2007 è stato introdotto, tra
l’altro, l’acconto dell’addizionale comunale all’IRPEF
dell’anno in corso. L’acconto è fissato nella misura del
30% dell’addizionale ottenuta applicando le aliquote
stabilite dal Comune al reddito imponibile dell’anno
precedente (2006). Ai fini della determinazione
dell’acconto, l’aliquota dell’addizionale è assunta
nella misura deliberata per l’anno di riferimento dal
Comune se la stessa è stata pubblicata entro il 15
febbraio nel medesimo anno nel sito del Ministero
dell’economia e delle finanze ovvero nella misura
vigente nell’anno precedente, qualora la pubblicazione
della delibera di variazione dell’aliquota sia stata
pubblicata in data successiva a quella suindicata.
Per i dipendenti e per i titolari di redditi assimilati
a quelli di lavoro dipendente di cui agli artt. 49 e 50
del T.U. approvato con d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917,
e successive modificazioni, l’acconto dell’addizionale è
determinato dal sostituto d’imposta ed il relativo
importo è trattenuto in 9 rate mensili a decorrere dal
mese di marzo.
Il saldo dell’addizionale dovuta è determinato all’atto
delle operazioni di conguaglio e l’importo residuo
trattenuto in un numero massimo di 11 rate.
Si ricorda che per l’anno 2006 la base imponibile
dell’addizionale comunale è costituita dal reddito
complessivo al lordo della no-tax area ed al netto delle
deduzioni per carichi di famiglia ( circolare del
06/06/2005 n. 31 dell’Agenzia delle entrate ).
Per effetto dell’applicazione della disposizione in
questione, nel corso dell’anno 2007, limitatamente al
periodo marzo-novembre, sui trattamenti pensionistici si
cumuleranno le trattenute del saldo relative all’anno
2006 con quelle dovute a titolo di acconto per l’anno
2007.
3) COMMA 469
La disposizione in commento prevede che “il Governo, su
proposta del Ministro del lavoro e della previdenza
sociale, di concerto con il Ministro dell’economia e
delle finanze, sentite le organizzazioni sindacali,
procede, senza oneri diretti o indiretti a carico delle
amministrazioni pubbliche, al riordino, alla
semplificazione e alla razionalizzazione degli organismi
preposti alla definizione dei ricorsi in materia
pensionistica”.
Ne consegue che avverso i provvedimenti pensionistici
può, quindi, ancora essere presentato ricorso al
Comitato di Vigilanza della Gestione competente, entro
30 giorni dalla notifica dell’atto da impugnare (art. 8
del d.P.R. 24 settembre 1997, n. 368).
Per i soli provvedimenti concessivi di pensione,
viceversa, il termine di decorrenza per la presentazione
dei ricorsi è quello della data di ricezione del
pagamento della prestazione, corrispondente al giorno 16
di ogni mese, poiché la determinazione concessiva, come
noto, non viene più trasmessa con posta ordinaria ( nota
operativa n. 63 del 31 ottobre 2006).
Il ricorso, non soggetto al bollo e sottoscritto
dall’interessato o dal mandatario ovvero dal
rappresentante dell’Ente di patronato, va presentato,
direttamente o a mezzo raccomandata, alla sede legale
dell’Istituto – Via S. Croce in Gerusalemme, 55 – 00185
Roma.
Decorsi novanta giorni dalla data di presentazione del
ricorso, senza che l’organo adito abbia comunicato la
decisione, il ricorso stesso s’intende respinto a tutti
gli effetti e contro il provvedimento è esperibile, a
norma dell’art. 82 del R.D. 12 luglio 1934, n. 1214, e
successive modificazioni, ricorso alla competente
Sezione giurisdizionale regionale della Corte dei Conti.
4) COMMI 755-756
Istituzione, a decorrere dal 1° gennaio 2007 del Fondo
per l’erogazione ai lavoratori dipendenti del settore
privato dei trattamenti di fine rapporto di cui
all’articolo 2120 del codice civile.
Detta disposizione non riguarda, per il momento, i
dipendenti pubblici.
5) COMMA 769
A decorrere dal 1° gennaio 2007, è elevata dello 0,3 per
cento, limitatamente alla quota a carico del lavoratore,
l’aliquota contributiva di finanziamento per gli
iscritti all’assicurazione generale obbligatoria e alle
forme sostitutive ed esclusive della medesima.
L’aliquota complessiva, vale a dire sia quella dovuta
dal datore di lavoro che dal lavoratore, non può in ogni
caso superare il 33% della retribuzione.
6) COMMI 774 – 775 – 776
Interpretazione autentica in ordine alle modalità di
liquidazione delle pensioni ai superstiti decorrenti dal
17 agosto 1995 (data di entrata in vigore della legge n.
335/1995), indipendentemente dalla data di decorrenza
della pensione diretta (punto I) della nota operativa n.
72/2006 e nota operativa n. 1/2007).
7) COMMA 783
E’ stato integrato il primo periodo dell’art. 16, comma
6, della legge 30 dicembre 1991, n. 412.
In concreto, è stato precisato che la decorrenza dalla
quale gli enti gestori di forme di previdenza
obbligatoria sono tenuti a corrispondere gli interessi
legali, sulle prestazioni dovute, è quella della domanda
completa della prescritta documentazione probatoria. Si
ricorda che l’art. 18, comma secondo, della legge n.
241/1990, come modificato dall’art. 3, comma 6-octies,
del decreto legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito – con
modificazioni – nella legge 14 maggio 2005, n. 80,
prescrive che “ i documenti attestanti atti, fatti,
qualità e stati soggettivi, necessari per l’istruttoria
del procedimento, sono acquisiti d’ufficio, quando sono
in possesso dell’amministrazione procedente, ovvero sono
detenuti, istituzionalmente, da altre pubbliche
amministrazioni. L’amministrazione procedente può
richiedere agli interessati i soli elementi necessari
per la ricerca dei documenti”.
Per quanto sopra, le sedi, in presenza di domande prive
della documentazione necessaria alla loro definizione,
possono trovarsi in questa duplice situazione:
a) documentazione acquisibile d’ufficio: in questo caso,
si ribadisce, potranno essere richiesti all’ interessato
solo gli elementi necessari per la ricerca dei
documenti;
b) se si tratti di documenti che possono essere prodotti
solo dall’interessato, il dies a quo decorrerà dalla
data di ricezione di detta documentazione.
Le sedi provinciali e territoriali devono sempre
comunicare agli interessati la documentazione necessaria
cui è subordinata la concessione della prestazione
richiesta.
8) COMMI 789-790
E’ prevista, per gli iscritti, la facoltà di riscatto
dei periodi di aspettativa per motivi di famiglia ex
art. 4, comma 2, della legge 8 marzo 2000, n. 53, anche
per i periodi antecedenti al 31 dicembre 1996.
A tale proposito, si ricorda che il decreto legislativo
16 settembre 1996, n. 564, emesso in attuazione della
delega conferita dall’art. 1, comma 29, della legge n.
335/1995, ha introdotto, tra l’altro, la facoltà di
riscattare, a domanda, i periodi, successivi al 31
dicembre 1996, di interruzione o sospensione del
rapporto di lavoro previsti da specifiche disposizioni
di legge o contrattuali e privi di copertura
assicurativa. In alternativa al riscatto, gli
interessati possono ottenere l’autorizzazione ai
versamenti volontari nel fondo pensionistico di
appartenenza.
Si precisa che l’applicazione della disposizione
contenuta nel riferito comma 789 è comunque subordinata
all’emanazione di apposito decreto interministeriale di
attuazione, il quale provvederà altresì ad adeguare la
tabelle concernenti la determinazione della riserva
matematica di cui all’art. 13 della legge 12 agosto
1962, n. 1338.
9) COMMI 792-794-795-1270
Le disposizioni contenute nei commi sopra indicati
integrano la legge 03 agosto 2004, n. 206, recante “
Nuove norme in favore delle vittime del terrorismo e
delle stragi di tale matrice”.
Si trascrivono gli articoli della legge n. 206/2004 con
le modifiche apportate dalla legge finanziaria
(evidenziate in neretto) e si fa riserva di fornire
istruzioni con nota operativa di prossima emanazione.
Art. 1
Comma 1 Le disposizioni della presente legge si
applicano a tutte le vittime degli atti di terrorismo e
delle stragi di tale matrice, compiuti sul territorio
nazionale o extranazionale, se coinvolgenti cittadini
italiani, nonché ai loro familiari superstiti.
Comma 1-bis. Le disposizioni della presente legge si
applicano inoltre ai familiari delle vittime del
disastro aereo di Ustica del 1980 nonché ai familiari e
ai superstiti della cosiddetta 2Banda della Uno bianca”.
Ai beneficiari vanno compensate le somme già percepite.
Art.3
Comma 1. A tutti coloro che hanno subito un'invalidità
permanente di qualsiasi entità e grado della capacità
lavorativa, causata da atti di terrorismo e dalle stragi
di tale matrice, e ai loro familiari, anche superstiti,
limitatamente al coniuge ed ai figli anche maggiorenni,
ed in mancanza, ai genitori, siano essi dipendenti
pubblici o privati o autonomi, anche sui loro
trattamenti diretti, è riconosciuto un aumento
figurativo di dieci anni di versamenti contributivi
utili ad aumentare, per una pari durata, l'anzianità
pensionistica maturata, la misura della pensione, nonché
il trattamento di fine rapporto o altro trattamento
equipollente. A tale fine è autorizzata la spesa di
5.807.000 euro per l'anno 2004 e di 2.790.000 euro a
decorrere dall'anno 2005.
Comma 2. La pensione maturata ai sensi del comma 1 è
esente dall'imposta sul reddito delle persone fisiche
(IRPEF).
Art.4
comma 1. Coloro che hanno subito un'invalidità
permanente pari o superiore all'80 per cento della
capacità lavorativa, causata da atti di terrorismo e
dalle stragi di tale matrice, sono equiparati, ad ogni
effetto di legge, ai grandi invalidi di guerra di cui
all'articolo 14 del testo unico di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915. A
tale fine è autorizzata la spesa di 126.432 euro per
l'anno 2004, di 128.960 euro per l'anno 2005 e di
131.539 euro a decorrere dall'anno 2006.
Comma 2. A tutti coloro che hanno subito un'invalidità
permanente pari o superiore all'80 per cento della
capacità lavorativa, causata da atti di terrorismo e
dalle stragi di tale matrice, è riconosciuto il diritto
immediato alla pensione diretta, calcolata in base
all'ultima retribuzione percepita integralmente
dall'avente diritto e rideterminata secondo le
previsioni di cui all'articolo 2, comma 2. Per tale
finalità è autorizzata la spesa di 156.000 euro a
decorrere dall'anno 2004.
Comma 2-bis. Per i soggetti che abbiano proseguito
l’attività lavorativa ancorché l’evento dannoso sia
avvenuto anteriormente alla data di entrata in vigore
della presente legge, inclusi i casi di revisione o
prima valutazione, purché l’invalidità permanente
riconosciuta non risulti inferiore ad un quarto della
capacità lavorativa o della rivalutazione
dell’invalidità con percentuale omnicomprensiva anche
del danno biologico e morale come indicato all’articolo
6, comma 1, al raggiungimento del periodo massimo
pensionabile, anche con il concorso degli anni di
contribuzione previsti dall’articolo 3, comma 1, la
misura del trattamento di quiescenza è pari all’ultima
retribuzione annua integralmente percepita e maturata,
rideterminata secondo le previsioni di cui all’articolo
2, comma 1.
Comma 3. I criteri di cui al comma 2 si applicano per la
determinazione della misura della pensione di
reversibilità o indiretta in favore dei superstiti in
caso di morte della vittima di atti di terrorismo e
delle stragi di tale matrice; tali pensioni non sono
decurtabili ad ogni effetto di legge.
Comma 4. Ai trattamenti pensionistici di cui ai commi 2
e 3 si applicano i benefìci fiscali di cui all'articolo
2, commi 5 e 6, della legge 23 novembre 1998, n. 407, in
materia di esenzione dall'IRPEF.
Per completezza d’informazione, si fa presente che la
legge 31 marzo 1998, n. 70 aveva già esteso alle vittime
della cosiddetta “banda della Uno bianca” taluni
benefici previsti dalla legge 20 ottobre 1990, n. 302 e
la legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria
2006), all’art. 1, comma 272, ha riconosciuto, nel
limite complessivo di spesa di € 8.000.000,00 per l’anno
2006, un’indennità a favore degli eredi delle vittime
dell’evento occorso ad Ustica il 27 giugno 1980.
10) COMMA 1319
La disposizione contenuta nel comma in questione
autorizza, con inizio dal 1° giugno 2007, le Autorità
consolari a rilasciare e/o rinnovare la carta d’identità
a favore dei cittadini italiani residenti all’estero ed
iscritti al registro dell’AIRE (Anagrafe italiani
residenti all’estero).
Con l’occasione, si rammenta che l’art. 1 del D.M. 17
maggio 2001, n. 281, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 161 del 13 luglio 2001, stabilisce che il codice
fiscale richiesto dai contribuenti residenti all’estero
è attribuito dall’Agenzia delle entrate anche per il
tramite dell’autorità consolare territorialmente
competente.
Con circolari n. 74, n. 30/E e n. 40, rispettivamente
del 2/8/2001, del 12/4/2002 e del 9/9/2004, la Direzione
Centrale Gestione Tributi dell’Agenzia delle entrate,
nell’illustrare le nuove modalità di attribuzione del
codice fiscale per i non residenti nonché quelle
operative per l’utilizzo delle procedure messe a
disposizione di tutti i Consolati, ha precisato che i
soggetti non residenti che intendono richiedere il
codice fiscale devono presentare la relativa domanda al
Consolato competente.
IL DIRIGENTE GENERALE
Dr. Costanzo Gala
f.to Dr. Gala
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