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LIQUIDAZIONE (o Indennità di anzianità) e COMPENSI ARRETRATI non incidono sulle aliquote Irpef.

La somma dovuta a T.F.S (o T.F.R.) – Trattamento di fine servizio o di fine rapporto, come quelle percepite in ritardo sarebbero assai penalizzanti con la progressività dell’imposta. Su dette somme viene applicata una tassazione separata, senza bisogno di indicarle nell’annuale Dichiarazione dei redditi (Mod. 730 o Mod. Unico)

La tassazione a carattere progressivo dell’IRPEF, vale a dire ripartita sulla base di scaglioni e aliquote crescenti in relazione all’ammontare del reddito, non trova applicazione sui redditi che si sono formati in più anni. Rientrano, a pieno titolo, in questo concetto, per esempio. Il Trattamento di fine rapporto (Tfr) o di fine servizio (Tfs) o, per i lavoratori delle Camere di Commercio, L’Indennità di anzianità e i compensi o gli emolumenti percepito con ritardo, come gli arretrati di lavoro dipendente.

La tassazione ordinaria, infatti, sarebbe eccessivamente penalizzante se applicata a questi redditi. La tassazione attualmente in vigore prevede che il reddito prodotto in un anno sia assoggettato all’Irpef con aliquote (percentuali) progressive per scaglioni (oggi pari al 23%, 33%, 39% e 43%) dopo aver, preventivamente, sottratto la no-tax area: emolumenti non tassabili. Successivamente, ad ogni porzione di reddito si applica l’aliquota corrispondente. Ad esempio, su 28 mila euro di reddito annuale, sino a 26 mila si applica il 23% e si passa al 33% solo sui restanti 2 mila euro.

La sopra descritta progressività finirebbe per penalizzare eccessivamente redditi che si sono costruiti nell’arco del tempo. Al fine di evitare questa penalizzazione il sistema fiscale prevede per questi redditi maturati nel tempo l’applicazione di un’imposta separata (nota come Tassazione separata).

Particolarmente, l’imposta sul il Tfr, Tfs o Indennità di anzianità è determinata mediante un meccanismo che prevede l’individuazione di una aliquota percentuale di tassazione, da applicare su tutta l’indennità, che tenga conto dell’ammontare dell’indennità stessa e del numero di anni di lavoro che hanno dato origine alla medesima.  Vi è da sottolineare che, per la parte di Tfr maturata dopo il 1° gennaio 2001, è prevista la “riliquidazione” dell’imposta pagata da parte degli uffici finanziari (Direzione Regionale delle entrate), da effettuarsi (in genere) entro il terzo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione del sostituto d’imposta (Camera di Commercio per i lavoratori camerali e del sistema), in base all’aliquota media di tassazione dei cinque anni precedenti a quello in cui è maturato il diritto alla percezione. In genere, mediamente, la rivisitazione dell’imposta applicata avviene entro il quinto anno e se a debito annunciata con l’arrivo della cartella esattoriale emessa da una delle aziende del Consorzio degli esattori competente per la zona di residenza. Prestare attenzione prima di pagare: alcune delle cartelle esattoriali appartengono al novero di quelle che, notoriamente, sono definite: “impazzite”.
I compensi arretrati di lavoro dipendente sono invece assoggettati a tassazione con l’aliquota determinata calcolando l’imposta sulla media dei redditi del biennio precedente quello di percepimento degli arretrati stessi.

Sia il Tfs, quanto il Tfr, e l’indennità d’anzianità dei camerali nonché i compensi arretrati non devono essere indicati nella dichiarazione annuale dei redditi.

(Achille Piardi. Sezione Quiescenza – Previdenza SNALCC. Ottobre 2005)

 

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