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DIREZIONE GENERALE
CIRCOLARE N. 10
Roma, 10/02/2004
OGGETTO: Disposizioni operative in merito alla liquidazione e al
pagamento della pensione in modalità definitiva da parte dell’Inpdap .
Istituto nazionale
di previdenza
per i dipendenti
dell’amministrazione
pubblica
1. Premessa
Con Circolare n. 34 del 17 dicembre 2003 sono state illustrate le nuove
procedure concernenti la liquidazione e il pagamento della pensione in
modalità definitiva per i trattamenti di quiescenza decorrenti dal 1°
giugno 2004 nonché il nuovo modello “PA 04” di trasmissione delle
informazioni da parte degli enti datori di lavoro.
Con la presente si intendono definire ulteriori aspetti operativi
riguardanti sia gli enti datori di lavoro che le Sedi provinciali e
territoriali dell’Inpdap.
Interessati alla nuova procedura sono tutti gli Enti, il cui personale
risulta iscritto alle Casse pensioni gestite dagli ex Istituti di
Previdenza, le Amministrazioni statali e gli Enti, con personale
iscritto alla Cassa dei Trattamenti Pensionistici dei dipendenti dello
Stato (CTPS), delle quali finora sono state acquisite le competenze in
materia di liquidazione dei trattamenti pensionistici.
Per quanto riguarda il personale del comparto Scuola, per contro, i
Centri Servizi Amministrativi (CC.SS.AA) del M.I.U.R. continueranno ad
utilizzare, per la trasmissione dei dati, la procedura amministrativa ed
informatica attualmente in uso, secondo le istruzioni già impartite da
questo Istituto e concordate con il M.I.U.R. stesso (le relative
Informative sono reperibili dai soggetti esterni sul sito
www.inpdap.gov.it e dai soggetti interni nella cartella pubblica di
posta elettronica “Trattamenti pensionistici – Ufficio I – 2002/2003”).
2. Liquidazione e pagamento del trattamento pensionistico
2.1 Avvio del procedimento
Il trattamento pensionistico di vecchiaia o di anzianità è attivato
sulla base della relativa domanda dell’interessato che deve essere
presentata sia alla Sede provinciale o territoriale dell’Inpdap,
competente in base alla sua residenza, sia all’Ente o
all’Amministrazione presso cui svolge l’attività lavorativa.
La domanda deve contenere anche tutte le informazioni necessarie per il
pagamento della prestazione (modalità prescelta di pagamento/accredito
della pensione, le detrazioni di imposta, l’eventuale assegno per il
nucleo familiare e la delega al patronato); a tal fine, l’interessato
dovrà utilizzare l’apposito modello (allegato1), disponibile sul sito
intranet/internet www.inpdap.gov.it oppure presso le Sedi provinciali o
territoriali.
Considerato che l’ente datore di lavoro è tenuto ad inviare alla
competente Sede Inpdap la documentazione informatica e cartacea (ivi
compresa la domanda di pensione dell’interessato) almeno tre mesi prima
rispetto alla data prevista per il collocamento a riposo, è
nell’interesse dell’iscritto presentare l’istanza con un congruo
anticipo rispetto ai suddetti termini al fine di rispettare i tempi
tecnici occorrenti al compimento di tutte le operazioni necessarie alla
liquidazione e al pagamento della pensione in modalità definitiva. Resta
fermo, in ogni caso, quanto disposto dall’articolo 59, comma 21, della
legge 27 dicembre 1997, n. 449 che prevede: “Le domande per il
pensionamento di anzianità dei dipendenti della pubblica amministrazione
non possono essere presentate prima di dodici mesi dalla data indicata
per l’accesso al pensionamento….”
La presentazione dell’istanza di pensionamento non ha alcun collegamento
con i termini di preavviso previsti dai diversi CCNL nei casi di recesso
del dipendente (in quanto questi ultimi attengono esclusivamente al
rapporto di lavoro) ma serve solo per garantire all’interessato
l’immediatezza del trattamento pensionistico, senza soluzione di
continuità con lo stipendio percepito dallo stesso in attività di
servizio.
Nell’ottica di una migliore efficienza del servizio offerto da parte sia
dei datori di lavoro che dell’Istituto, quali attori coinvolti
direttamente nel procedimento relativo alla erogazione della
prestazione, sarà cura delle Amministrazioni e degli Enti sensibilizzare
i propri dipendenti affinché presentino la domanda di pensione nei tempi
e con le modalità di cui alla presente circolare, al fine di ottenere un
tempestivo pagamento del trattamento pensionistico da parte dell’Inpdap.
2.2 Installazione e aggiornamento della nuova procedura
Alla pagina web del sito Inpdap
HTTP://WWW.INPDAP.IT/WEBNET/SITO/FRAME.ASP è disponibile il nuovo
applicativo, con il relativo manuale di installazione, realizzato in due
versioni: -aggiornamento per gli Enti o Amministrazioni che già si
avvalgono della procedura S7; - pacchetto completo per gli Enti o
Amministrazioni che non hanno mai utilizzato tale programma e che,
pertanto, devono procedere ad una installazione ex novo.
Qualora si dovessero riscontrare difficoltà per scaricare
l’aggiornamento ovvero il pacchetto completo, può essere richiesto
apposito cd-rom inviando una e-mail alla casella di posta elettronica
pensionieuro@inpdap.gov.it, specificando l’Ente o Amministrazione
richiedente e l’indirizzo al quale far pervenire il supporto magnetico,
che verrà inoltrato in tempi brevissimi.
Si fa presente, inoltre, che la suddetta casella di posta elettronica è
disponibile anche per porre quesiti di carattere tecnico, in particolare
su eventuali problematiche relative all’installazione o aggiornamento
dell’applicativo.
2.3. Adempimenti delle Amministrazioni ed Enti datori di lavoro
Come indicato nella citata Circolare n. 34, per le pensioni decorrenti
dal 1° giugno 2004, gli Enti e le Amministrazioni interessate dovranno
utilizzare per le necessarie comunicazioni con le Sedi provinciali e
territoriali Inpdap, esclusivamente ed in maniera informatica, il
modello PA 04 (allegato 2) nella versione aggiornata dell’applicativo
Pensioni S7.
Questo nuovo modello contiene le informazioni già previste dal modello
98.2, attualmente in uso, sul quale l’ente datore di lavoro avrà cura di
riportare i dati anagrafici, giuridici e retributivi dell’iscritto utili
ai fini della liquidazione e del pagamento della pensione, ancorché già
trasmessi a questo Istituto in virtù di altre disposizioni (progetto
“SONAR”, Circolari n. 38 e n. 39, rispettivamente del 21 e del 24 luglio
2000, modello 770, Circolare n. 1 del 10 gennaio 2002), fermo restando
quanto precisato con la citata Circolare n. 34/2003 (paragrafo 2.2 -
Fase a regime).
Conseguentemente, l’ente datore di lavoro dovrà certificare tutti i dati
necessari per la liquidazione e l’erogazione del trattamento di
quiescenza, ivi compresi quelli riguardanti servizi o periodi prestati
presso altri Enti o Amministrazioni con obbligo di iscrizione Inpdap.
Si fa presente che nulla è innovato in merito alla certificazione e
valutazione di periodi o servizi resi presso le diverse Casse gestite
dall’Inpdap o presso altri fondi (esempio: articoli 2 e 6 della legge n.
29/1979) ovvero riconosciuti utili attraverso l’istituto del riscatto o
del computo.
Si sottolinea che le retribuzioni pensionabili utili al calcolo sono
esclusivamente quelle rientranti nel periodo di riferimento e, in ogni
caso, sono richiesti solo i dati retributivi dal 1° gennaio 1993 alla
data di cessazione.
L’applicativo S7 – versione PA 04 - consente all’ente datore di lavoro
di continuare ad inserire gli importi di retribuzione, percepiti in
ciascun anno solare, secondo le modalità già in uso (specificando
separatamente le diverse voci, ad esempio: stipendio base, RIA,
indennità integrativa speciale, straordinario, premio incentivante,
etc…e inserendo le singole variazioni della retribuzione avvenute nel
corso dell’anno stesso), utilizzando così le informazioni già presenti
nella propria banca dati.
In tale ipotesi, il sistema provvederà in automatico a calcolare il
totale annuo, tenendo conto delle variazioni inserite.
Tuttavia, seguendo un principio di flessibilità, la nuova versione
modello PA 04 dell’applicativo S7 permette agli Enti o Amministrazioni
di adottare una diversa modalità di certificazione delle retribuzioni
che ricalca quella relativa alle retribuzioni da dichiarare ai fini del
modello 770.
Il nuovo modello PA 04, infatti, riporta le voci contenute nel quadro
“DATI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI INPDAP” del modello 770.
In questa fase transitoria, tuttavia, non essendoci un collegamento
diretto tra il modello 770 e l’applicativo S7 ai fini della liquidazione
della pensione, l’ente datore di lavoro, qualora intendesse utilizzare
questa nuova modalità di inserimento, dovrà considerare le seguenti voci
aggregate di emolumenti:
- retribuzioni fisse e continuative (in via generale e a solo titolo di
esempio, sono da includere per i dipendenti delle Casse degli ex II.PP.:
stipendio base, indennità integrativa speciale se non conglobata nello
stipendio, retribuzione individuale di anzianità, ogni altro emolumento
avente carattere di generalità, fissità e ricorrenza);
- retribuzioni accessorie (lavoro straordinario, premi incentivanti,
indennità legate alla presenza, ecc.);
- retribuzione di base per il calcolo del 18% (si applica soltanto per
gli iscritti alla Cassa Stato e riguarda in via generale e solo a titolo
di esempio: stipendio base, retribuzione individuale di anzianità etc.);
- indennità non annualizzabili (ferie non godute e indennità di mancato
preavviso);
- tredicesima mensilità (per gli iscritti alla Cassa Stato tale
emolumento non rientra tra quelli maggiorabili del 18%);
- benefici legge n. 336/1970.
In questa ipotesi l’Ente o Amministrazione può inserire direttamente gli
importi annui totali delle singole voci retributive così come sopra
aggregate senza più riportare le variazioni avvenute nel corso dell’anno
solare.
Qualunque sia la modalità di inserimento dati utilizzata dall’ente
datore di lavoro, per l’anno di cessazione dal servizio è necessario
certificare sempre le variazioni di retribuzione intervenute nell’anno
stesso. Infatti, in questo caso, è necessario acquisire l’informazione
relativa alla retribuzione annua corrisposta alla cessazione per il
calcolo della quota “A” di pensione e, pertanto, qualora ci siano delle
variazioni di retribuzione nel corso dell’anno, si deve avere cura di
inserirle rispettandone gli importi alle singole scadenze. Lo stesso
dicasi delle future scadenze contrattuali per le quali è, ovviamente,
improponibile un totale annuo; dovranno essere inserite tante
retribuzioni annue per quante sono le date di decorrenza dei
miglioramenti contrattuali successive alla cessazione.
In entrambi i casi (inserimento delle singole voci in maniera analitica
ovvero delle nuove voci aggregate), quanto visualizzato e stampato sul
modello PA 04 sarà il totale della retribuzione percepita nell’anno e
raggruppato nelle nuove voci emolumenti.
In merito agli elementi riguardanti l’erogazione della pensione, l’Ente
o Amministrazione dovrà limitarsi ad inserire nel pacchetto applicativo
esclusivamente la modalità di pagamento della prestazione sulla base
della scelta effettuata dall’interessato e riportata nel modello di
domanda di pensione.
Terminate le operazioni di acquisizione dati, l’ente datore di lavoro,
dopo aver attivato l’apposita funzione “diritto e calcolo della
pensione“, procede alla stampa dell’elaborato, ossia alla riproduzione
cartacea del modello PA 04 e del foglio di calcolo della pensione, che
dovrà essere inviato alla competente Sede contestualmente alla relativa
trasmissione informatica (su floppy disk o tramite e-mail della Sede
dell’Istituto competente in base alla residenza dell’interessato).
L’ente datore di lavoro, contestualmente alla trasmissione del modello
in parola, avrà cura di far pervenire alla Sede provinciale o
territoriale Inpdap l’ulteriore documentazione cartacea utile alla
liquidazione e ammissione a pagamento della pensione, comprese eventuali
domande di valutazione di servizi/periodi (ad esempio riscatto,
ricongiunzioni, computo, ecc), nonché tutte le autodichiarazioni
presentate dal dipendente.
Inoltre, qualora l’interessato abbia contratto prestito contro cessione
di quota della retribuzione con Istituto autorizzato diverso dall’Inpdap
e, alla data di cessazione dal servizio, non lo abbia ancora estinto,
dovrà essere prodotta idonea documentazione con l’indicazione della
quota mensile ceduta, nonché dichiarazione del dipendente stesso dalla
quale risulti il riconoscimento del debito residuo.
L’impiego della nuova procedura informatica consente l’esonero da ogni
responsabilità derivante da errori di calcolo o di diritto da parte
degli enti datori di lavoro, fatti salvi i casi di parziale o inesatta
trasmissione dei dati, cui deriva la ripetibilità di eventuali indebiti
pensionistici.
Si ribadisce che, per le cessazioni decorrenti dal 1° giugno 2004, gli
Enti o Amministrazioni sono tenuti a trasmettere i dati utili alla
liquidazione e pagamento della pensione almeno 3 mesi prima della
cessazione dal servizio affinché la Sede Inpdap possa erogare il
trattamento pensionistico all’iscritto senza soluzione di continuità con
il trattamento economico percepito fino all’atto della cessazione, ferme
restando in ogni caso le decorrenze della pensione indicate da norme di
legge.
A tal proposito, è di tutta evidenza che le ipotesi di un ritardo
dell’ente datore di lavoro nella trasmissione della documentazione di
propria competenza, cartacea e su supporto magnetico, e comunque tali da
determinare in favore di un iscritto l’insorgere del diritto alla
percezione di somme indennitarie, formeranno oggetto di azione di
rivalsa da parte di questo Istituto.
La stessa procedura dovrà essere utilizzata per la liquidazione ed il
pagamento di trattamenti pensionistici derivati da cessazioni dal
servizio per infermità o decesso.
2.4 Adempimenti delle Sedi provinciali o territoriali Inpdap
La presentazione della domanda di pensione, da parte dell’interessato,
sia all’Ente datore di lavoro sia alla Sede provinciale o territoriale
competente, consente a quest’ultima di effettuare una prima ricognizione
della posizione assicurativa dell’iscritto, sulla base degli elementi
già presenti agli atti, al fine di rispettare i tempi necessari per la
liquidazione ed erogazione del trattamento pensionistico (così, ad
esempio, qualora risulti acquisita una domanda di ricongiunzione non
ancora definita, la Sede può richiedere già in questa fase i relativi
dati alla competente sede Inps).
Ai fini della liquidazione e del pagamento del trattamento
pensionistico, la Sede provinciale o territoriale competente riceve il
supporto magnetico e la documentazione cartacea dall’ente datore di
lavoro; conseguentemente, dopo una completa ricognizione della posizione
previdenziale del richiedente e il controllo dei dati presenti in video
con quelli cartacei, può procedere alla successiva fase di “verifica
determinazione” che attiva il passaggio delle informazioni
dall’applicativo liquidazione a quello che gestisce il pagamento.
Si ricorda, inoltre, che in fase di liquidazione della pensione la Sede
attribuisce il numero di iscrizione utilizzando un range di numeri tra
quelli messi a disposizione della Sede stessa, secondo le istruzioni in
uso e notifica la determina di pensione all’interessato, allegando alla
stessa il libretto di pensione.
Come di consueto, in fase di pagamento, la Sede, sulla base della
determina e di tutta la documentazione cartacea, previo controllo di
congruità dei dati, procede all’inserimento delle informazioni
riguardanti l’erogazione della pensione, quali le deduzioni/detrazioni
d’imposta, l’assegno per il nucleo familiare, la delega al patronato,
ecc., indicati nella domanda di pensione.
Si precisa che la sistemazione contributiva dovrà essere effettuata
sulla base delle informazioni in possesso dell’Inpdap.
Qualora agli atti risulti una documentazione incompleta (ad esempio per
mancanza della certificazione inerente servizi/periodi pregressi
prestati presso enti o amministrazioni diverse), la Sede provinciale o
territoriale dovrà richiedere tempestivamente all’Ente o Amministrazione
interessata i dati necessari, da trasferire mediante il nuovo modello PA
04. In tal caso, la Sede può procedere alla liquidazione e conseguente
erogazione della pensione anche in assenza delle certificazioni
richieste solo qualora, sulla base della documentazione presente agli
atti, risulti acquisito il diritto a pensione.
Come già precisato nella più volte citata Circolare n. 34/2003, il nuovo
modello PA 04 dovrà essere utilizzato, non solo ai fini della
liquidazione e pagamento dei trattamenti pensionistici, ma anche per
altre prestazioni quali riscatti, ricongiunzioni, prosecuzione
volontaria, computo e costituzione posizione assicurativa all’Inps, per
le domande presentate dal 1° giugno 2004.
Considerata la rilevanza delle operazioni e delle attività da porre in
essere, si confida nello spirito di responsabilità e di collaborazione
sempre dimostrate dalle Amministrazioni e dalle Sedi, affinché
l’Istituto possa rispondere, in maniera adeguata, alle legittime
aspettative dei pensionati volte ad ottenere, da subito, il pagamento
della pensione determinata dall’Inpdap, senza più la necessità di
passare per un trattamento provvisorio liquidato dal datore di lavoro.
IL DIRETTORE GENERALE
Dr. Luigi Marchione
F.to Dr. Marchione
INPDAP
- Modello di richiesta pensione, in formato pdf, da scaricare, stampare e
compilare
IMPDAP
- Modello Dichiarazione 2004 in formato excel |
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