S.N.A.L.C.C.SINDACATO NAZIONALE AUTONOMO LAVORATORI CAMERE DI COMMERCIO |
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La pressione psicologica può portare ad un momento transitorio di grave turbamento La Corte di Cassazione ha rinviato alla Corte di Appello la sentenza che rigettava il ricorso di una dattilografa, demansionata e sottoposta a pressione psicologica, che in un momento transitorio di grave turbamento aveva rimesso le proprie dimissioni dal posto di lavoro. La Corte ha ribadito che dovevano essere valutate più attentamente le condizioni della lavoratrice per rilevare la sussistenza di una incapacità ex 428 cc., anche se temporanea e desumibile da indizi e circostanze: difatti, perché sia ravvisabile una situazione di incapacità di intendere e di volere non è necessaria la totale esclusione della capacità psichica e volitiva del soggetto agente, essendo sufficiente invece che questi, al compimento dell’atto, si trovi in uno stato di turbamento psichico tale da impedirgli di apprezzare l’importanza dell’atto medesimo e di liberamente determinarsi al suo compimento. Infine la Suprema Corte ha sottolineato che lo stato di incapacità di intendere e di volere può essere provato in modo indiretto in base ad indizi e presunzioni, che anche da soli possono essere decisivi ai fini della sua configurabilità.
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