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APPROVATA DALLA
REGIONE UMBRIA LEGGE REGIONALE SUL MOBBING.
Sulla scia di quanto già previsto dalla Carta Costituzionale a
proposito di tutela della persona e del lavoratore (vedi artt.
1, 2, 3, 4, 32, 35, 36, 41), anche la Regione Umbria, con la
L.R. 28/02/2005 n. 18, pubblicata in G.U. - 3° serie speciale -
regioni n. 37 del 17/09/2005, ha inteso garantire l’integrità
psico-fisica dell’individuo sul luogo di lavoro, attraverso la
proposizione di azioni ed iniziative volte a prevenire e
contrastare l’insorgenza e la diffusione del fenomeno mobbing.
A tal fine istituisce, con l’art. 7 della legge suddetta,
l’Osservatorio Regionale sul Mobbing composto da esperti in
materia di lavoro, psicologi ed avvocati, aventi il compito di
eseguire studi e ricerche, formulare proposte di intervento,
nonché compiere un’intensa attività di consulenza nei confronti
degli enti che intendano sviluppare iniziative in proposito. Ma
proprio a garanzia di una maggior prevenzione del fenomeno, la
Regione intende promuovere anche corsi di formazione
professionale destinati ad operatori e responsabili del settore
di gestione del personale.
Inoltre, per assicurare una più ampia diffusione di centri
specializzati sul territorio, è stata promossa l’istituzione,
presso gli uffici comunali, di appositi sportelli anti-mobbing
con lo specifico compito di fornire assistenza giuridica,
medico-legale e psicologica, al cittadino interessato.
Da qui potranno poi partire eventuali segnalazioni le quali
daranno seguito a tutta una serie di attività di controllo da
effettuarsi anche attraverso ispezioni sui luoghi di lavoro.
Si pubblica di seguito il testo della legge.
L. R. 28 febbraio 2005 n.18
(Pubblicata nel B. U. Umbria del 16 marzo 2005 n. 12)
"Tutela della salute psicofisica della persona sul luogo di
lavoro e prevenzione e contrasto dei fenomeni di mobbing"
ARTICOLO 1
(Finalità)
1. La Regione Umbria, in attuazione degli articoli 1, 2, 3, 4,
32 e 41 della Costituzione italiana, nel rispetto della
normativa statale vigente e dell'ordinamento comunitario, al
fine di tutelare l'integrità psico-fisica della persona sul
luogo di lavoro, promuove azioni ed iniziative volte a prevenire
e contrastare l'insorgenza e la diffusione di fenomeni di
molestie morali, persecuzioni e violenze psicologiche sui luoghi
di lavoro, di seguito denominate mobbing.
ARTICOLO 2
(Compiti della Regione)
1. Per le finalità di cui all'articolo l la Regione promuove,
in collaborazione con le parti sociali interessate, con
l'Osservatorio regionale sul mobbing di cui all’articolo 7 e con
le strutture socio-sanitarie locali, azioni di prevenzione,
formazione, informazione, ricerca ed assistenza medico-legale e
psicologica.
ARTICOLO 3
(Azioni di formazione)
l. La Regione promuove corsi di formazione professionale sul
fenomeno mobbing, rivolti, in particolare, ai seguenti soggetti:
a) operatori dei Servizi di prevenzione e sicurezza negli
ambienti di lavoro (SPSAL) e dei Centri di salute mentale;
b) operatori dell'Ispettorato del lavoro;
c) operatori degli Istituti di previdenza;
d) operatori delle associazioni sindacali dei lavoratori e dei
datori di lavoro;
e) operatori degli sportelli anti-mobbing di cui all'articolo 6
della presente legge;
f) responsabili della gestione del personale nel settore
pubblico e privato.
ARTICOLO 4
(Azioni di informazione e ricerca)
l. La Regione promuove:
a) l'elaborazione e diffusione di studi e ricerche sul mobbing,
anche attraverso l'Osservatorio regionale sul mobbing di cui
all’articolo 7 e l'Agenzia umbra ricerche (AUR);
b) la realizzazione di strumenti permanenti di documentazione e
informazione;
c) l’attivazione di corsi post-laurea nelle materie oggetto
della presente legge.
ARTICOLO 5
(Azioni di assistenza medico-legale e psicologica)
l. La Regione concede incentivi alla realizzazione di supporti
e terapie psicologiche di sostegno e riabilitazione per il
lavoratore vittima del mobbing ed i suoi familiari, secondo
criteri e modalità da stabilirsi dalla Giunta regionale entro
novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
ARTICOLO 6
(Sportelli anti-mobbing)
l. La Regione promuove l'istituzione presso gli uffici
comunali di cittadinanza di appositi sportelli anti-mobbing con
il compito di:
a) fornire una prima consulenza in ordine ai diritti del
lavoratore;
b) orientare il lavoratore presso gli uffici della ASL
competente;
c) segnalare, con il consenso del lavoratore, i casi di
presunto mobbing al Servizio di prevenzione e sicurezza negli
ambienti di lavoro territorialmente competente.
ARTICOLO 7
(Osservatorio regionale sul mobbing)
1. È istituito l'Osservatorio regionale sul mobbing con sede
presso l'assessorato competente in materia di lavoro.
2. L’Osservatorio è composto da:
a) l'assessore regionale alle politiche attive del lavoro, o
suo delegato, che lo presiede;
b) un membro designato dal Comitato regionale di coordinamento
per la sicurezza nei luoghi di lavoro di cui all'articolo 27 del
decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626;
c) il dirigente regionale del Servizio di prevenzione, o suo
delegato;
d) un rappresentante designato dalla direzione regionale del
lavoro;
e) un rappresentante designato congiuntamente dalle
organizzazioni sindacali dei lavoratori presenti nella
Commissione tripartita;
f) un rappresentante designato congiuntamente dalle
organizzazioni sindacali dei datori di lavoro presenti nella
Commissione tripartita;
g) la consigliera regionale di parità;
h) un sociologo e uno psicologo individuati dalla direzione
regionale della sanità, a cura del direttore della stessa;
i) un avvocato esperto di diritto del lavoro, da individuare
nell'ambito dell'Ufficio legale della Regione.
3. L'Osservatorio è costituito con decreto del Presidente della
Giunta regionale e il suo funzionamento è disciplinato da
apposito regolamento interno. Le funzioni di segreteria sono
svolte dalla struttura dell'assessorato competente in materia di
lavoro.
4. L'Osservatorio svolge i seguenti compiti:
a) formula proposte alla Giunta regionale in ordine alle azioni
e interventi di cui alla presente legge;
b) svolge attività di consulenza nei confronti degli organi
regionali, nonché degli enti pubblici, delle associazioni ed
enti privati e delle aziende sanitarie che adottino progetti o
sviluppino iniziative a sostegno delle finalità della presente
legge, in particolare si raccorda con i comitati paritetici sul
fenomeno del mobbing o organismi analoghi eventualmente previsti
dai contratti collettivi di lavoro;
c) realizza il monitoraggio e le analisi del fenomeno del
mobbing, anche avvalendosi degli enti strumentali della Regione;
d) promuove studi, ricerche, campagne di sensibilizzazione e di
informazione in raccordo con i soggetti destinatari della
presente legge;
e) promuove i protocolli d'intesa e le collaborazioni con gli
organismi di vigilanza al fine di contrastare il fenomeno del
mobbing anche nell'ambito dello svolgimento delle loro attività
istituzionali.
ARTICOLO 8
(Attività di controllo)
l. Il Servizio di prevenzione e sicurezza negli ambienti di
lavoro, sulla base delle segnalazioni ricevute o nell'ambito
della sua attività istituzionale, effettua apposite ispezioni
nel luogo di lavoro per accertare l'esistenza di azioni di
mobbing e l'eventuale stato di malattia del lavoratore.
2. Presso ogni SPSAL è istituito un collegio medico con il
compito di confermare lo stato di malattia del lavoratore e di
accertare la connessione tra stato di malattia ed azioni di
mobbing.
3. Il collegio è composto da:
a) un medico specialista in medicina del lavoro del SPSAL;
b) un medico specialista in medicina legale;
c) uno psicologo o uno psichiatra.
ARTICOLO 9
(Norma finanziaria)
1. Per il finanziamento degli interventi di prevenzione e
contrasto del fenomeno del mobbing è autorizzata per l’anno 2005
la spesa di 5.000,00 euro da iscrivere nella unità previsionale
di base 11.1.001 denominata “Agenzia Umbria lavoro e Centri per
l’impiego” del bilancio regionale di previsione (cap. 2923 n.i.).
2. Per il finanziamento della gestione e dell’attività
dell’Osservatorio regionale sul mobbing di cui all’articolo 7 è
autorizzata per l’anno 2005 la spesa di 5.000,00 euro da
iscrivere nella unità previsionale di base 11.1.001 denominata
“Agenzia Umbria lavoro e Centri per l’impiego” del bilancio
regionale di previsione (cap. 2924 n.i.).
3. Al finanziamento degli oneri di cui ai commi 1 e 2 si fa
fronte con riduzione di pari importo dello stanziamento
esistente nella unità previsionale di base 16.1.001 del bilancio
di previsione 2005 denominata “fondi speciali per spese
correnti” in corrispondenza del punto 1, lettera A), della
tabella A) della legge finanziaria regionale 2005.
4. Per gli anni 2006 e successivi l’entità della spesa è
determinata annualmente con la legge finanziaria regionale, ai
sensi dell’articolo 27, comma 3, lettera c) della vigente legge
regionale di contabilità.
5. La Giunta regionale, a norma della vigente legge regionale
di contabilità, è autorizzata ad apportare le conseguenti
variazioni di cui ai precedenti commi, sia in termini di
competenza che di cassa. |
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