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APPROVATA DALLA REGIONE UMBRIA LEGGE REGIONALE SUL MOBBING.



Sulla scia di quanto già previsto dalla Carta Costituzionale a proposito di tutela della persona e del lavoratore (vedi artt. 1, 2, 3, 4, 32, 35, 36, 41), anche la Regione Umbria, con la L.R. 28/02/2005 n. 18, pubblicata in G.U. - 3° serie speciale - regioni n. 37 del 17/09/2005, ha inteso garantire l’integrità psico-fisica dell’individuo sul luogo di lavoro, attraverso la proposizione di azioni ed iniziative volte a prevenire e contrastare l’insorgenza e la diffusione del fenomeno mobbing.
A tal fine istituisce, con l’art. 7 della legge suddetta, l’Osservatorio Regionale sul Mobbing composto da esperti in materia di lavoro, psicologi ed avvocati, aventi il compito di eseguire studi e ricerche, formulare proposte di intervento, nonché compiere un’intensa attività di consulenza nei confronti degli enti che intendano sviluppare iniziative in proposito. Ma proprio a garanzia di una maggior prevenzione del fenomeno, la Regione intende promuovere anche corsi di formazione professionale destinati ad operatori e responsabili del settore di gestione del personale.
Inoltre, per assicurare una più ampia diffusione di centri specializzati sul territorio, è stata promossa l’istituzione, presso gli uffici comunali, di appositi sportelli anti-mobbing con lo specifico compito di fornire assistenza giuridica, medico-legale e psicologica, al cittadino interessato.
Da qui potranno poi partire eventuali segnalazioni le quali daranno seguito a tutta una serie di attività di controllo da effettuarsi anche attraverso ispezioni sui luoghi di lavoro.


Si pubblica di seguito il testo della legge.

 


L. R. 28 febbraio 2005 n.18
(Pubblicata nel B. U. Umbria del 16 marzo 2005 n. 12)
"Tutela della salute psicofisica della persona sul luogo di lavoro e prevenzione e contrasto dei fenomeni di mobbing"


 ARTICOLO 1
 (Finalità)
 1. La Regione Umbria, in attuazione degli articoli 1, 2, 3, 4, 32 e 41 della Costituzione italiana, nel rispetto della normativa statale vigente e dell'ordinamento comunitario, al fine di tutelare l'integrità psico-fisica della persona sul luogo di lavoro, promuove azioni ed iniziative volte a prevenire e contrastare l'insorgenza e la diffusione di fenomeni di molestie morali, persecuzioni e violenze psicologiche sui luoghi di lavoro, di seguito denominate mobbing.


 ARTICOLO 2
 (Compiti della Regione)
 1. Per le finalità di cui all'articolo l la Regione promuove, in collaborazione con le parti sociali interessate, con l'Osservatorio regionale sul mobbing di cui all’articolo 7 e con le strutture socio-sanitarie locali, azioni di prevenzione, formazione, informazione, ricerca ed assistenza medico-legale e psicologica.
 

ARTICOLO 3
 (Azioni di formazione)
 l. La Regione promuove corsi di formazione professionale sul fenomeno mobbing, rivolti, in particolare, ai seguenti soggetti:
 a) operatori dei Servizi di prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro (SPSAL) e dei Centri di salute mentale;
 b) operatori dell'Ispettorato del lavoro;
 c) operatori degli Istituti di previdenza;
 d) operatori delle associazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro;
 e) operatori degli sportelli anti-mobbing di cui all'articolo 6 della presente legge;
 f) responsabili della gestione del personale nel settore pubblico e privato.
 ARTICOLO 4
 (Azioni di informazione e ricerca)
 l. La Regione promuove:
 a) l'elaborazione e diffusione di studi e ricerche sul mobbing, anche attraverso l'Osservatorio regionale sul mobbing di cui all’articolo 7 e l'Agenzia umbra ricerche (AUR);
 b) la realizzazione di strumenti permanenti di documentazione e informazione;
 c) l’attivazione di corsi post-laurea nelle materie oggetto della presente legge.
 

ARTICOLO 5
 (Azioni di assistenza medico-legale e psicologica)
 l. La Regione concede incentivi alla realizzazione di supporti e terapie psicologiche di sostegno e riabilitazione per il lavoratore vittima del mobbing ed i suoi familiari, secondo criteri e modalità da stabilirsi dalla Giunta regionale entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
 

ARTICOLO 6
 (Sportelli anti-mobbing)
 l.  La Regione promuove l'istituzione presso gli uffici comunali di cittadinanza di appositi sportelli anti-mobbing con il compito di:
 a) fornire una prima consulenza in ordine ai diritti del lavoratore;
 b) orientare il lavoratore presso gli uffici della ASL competente;
 c) segnalare, con il consenso del lavoratore, i casi di presunto mobbing al Servizio di prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro territorialmente competente.
 

ARTICOLO 7
 (Osservatorio regionale sul mobbing)
 1. È istituito l'Osservatorio regionale sul mobbing con sede presso l'assessorato competente in materia di lavoro.
 2. L’Osservatorio è composto da:
 a) l'assessore regionale alle politiche attive del lavoro, o suo delegato, che lo presiede;
 b)  un membro designato dal Comitato regionale di coordinamento per la sicurezza nei luoghi di lavoro di cui all'articolo 27 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626;
 c) il dirigente regionale del Servizio di prevenzione, o suo delegato;
 d) un rappresentante designato dalla direzione regionale del lavoro;
 e)  un rappresentante designato congiuntamente dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori presenti nella Commissione tripartita;
 f) un rappresentante designato congiuntamente dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro presenti nella Commissione tripartita;
 g) la consigliera regionale di parità;
 h)  un sociologo e uno psicologo individuati dalla direzione regionale della sanità, a cura del direttore della stessa;
 i)  un avvocato esperto di diritto del lavoro, da individuare nell'ambito dell'Ufficio legale della Regione.
 3. L'Osservatorio è costituito con decreto del Presidente della Giunta regionale e il suo funzionamento è disciplinato da apposito regolamento interno. Le funzioni di segreteria sono svolte dalla struttura dell'assessorato competente in materia di lavoro.
 4. L'Osservatorio svolge i seguenti compiti:
 a) formula proposte alla Giunta regionale in ordine alle azioni e interventi di cui alla presente legge;
 b) svolge attività di consulenza nei confronti degli organi regionali, nonché degli enti pubblici, delle associazioni ed enti privati e delle aziende sanitarie che adottino progetti o sviluppino iniziative a sostegno delle finalità della presente legge, in particolare si raccorda con i comitati paritetici sul fenomeno del mobbing o organismi analoghi eventualmente previsti dai contratti collettivi di lavoro;
 c) realizza il monitoraggio e le analisi del fenomeno del mobbing, anche avvalendosi degli enti strumentali della Regione;
 d) promuove studi, ricerche, campagne di sensibilizzazione e di informazione in raccordo con i soggetti destinatari della presente legge;
 e) promuove i protocolli d'intesa e le collaborazioni con gli organismi di vigilanza al fine di contrastare il fenomeno del mobbing anche nell'ambito dello svolgimento delle loro attività istituzionali.
 

ARTICOLO 8
 (Attività di controllo)
 l. Il Servizio di prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro, sulla base delle segnalazioni ricevute o nell'ambito della sua attività istituzionale, effettua apposite ispezioni nel luogo di lavoro per accertare l'esistenza di azioni di mobbing e l'eventuale stato di malattia del lavoratore.
 2. Presso ogni SPSAL è istituito un collegio medico con il compito di confermare lo stato di malattia del lavoratore e di accertare la connessione tra stato di malattia ed azioni di mobbing.
 3. Il collegio è composto da:
 a) un medico specialista in medicina del lavoro del SPSAL;
 b) un medico specialista in medicina legale;
 c) uno psicologo o uno psichiatra.
 

ARTICOLO 9
 (Norma finanziaria)
 1. Per il finanziamento degli interventi di prevenzione e contrasto del fenomeno del mobbing è autorizzata per l’anno 2005 la spesa di 5.000,00 euro da iscrivere nella unità previsionale di base 11.1.001 denominata “Agenzia Umbria lavoro e Centri per l’impiego” del bilancio regionale di previsione (cap. 2923 n.i.).
 2. Per il finanziamento della gestione e dell’attività dell’Osservatorio regionale sul mobbing di cui all’articolo 7 è autorizzata per l’anno 2005 la spesa di 5.000,00 euro da iscrivere nella unità previsionale  di base 11.1.001 denominata “Agenzia Umbria lavoro e Centri per l’impiego” del bilancio regionale di previsione (cap. 2924 n.i.).
 3. Al finanziamento degli oneri di cui ai commi 1 e 2 si fa fronte con riduzione di pari importo dello stanziamento esistente nella unità previsionale di base 16.1.001 del bilancio di previsione 2005 denominata “fondi speciali per spese correnti” in corrispondenza del punto 1, lettera A), della tabella A) della legge finanziaria regionale 2005.
 4. Per gli anni 2006 e successivi l’entità della spesa è determinata annualmente con la legge finanziaria regionale, ai sensi dell’articolo 27, comma 3, lettera c) della vigente legge regionale di contabilità.
 5. La Giunta regionale, a norma della vigente legge regionale di contabilità, è autorizzata ad apportare le conseguenti variazioni di cui ai precedenti commi, sia in termini di competenza che di cassa.

 

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