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Nessuna
integrazione al trattamento minimo, redditi personali alti o nell’ambito
del nucleo familiare.
Sono iscritto SNALCC quale lavoratore presso la CCIAA di (…). Mia
moglie, dal 2003 percepisce una pensione INPS di soli 60 euro al mese. In
gioventù lavoro alle dipendenze quale operaia per 10 anni e fece,
successivamente, versamenti volontari pari ad anni 6; complessivamente
contribuì per 16 anni. Quando fece i versamenti non le fu detto che
avrebbe corso il rischio di ricevere una miseria, come si è poi
riscontrato. E’ corretto? Vi sono fondate possibilità per risolvere la
questione?
Su quest’argomento giungono, e da tempo, sempre più lamentele.
Particolarmente in ordine al fatto che i patti non sono stati rispettati
in particolar modo per quei lavoratori che hanno deciso di proseguire
volontariamente l’assicurazione obbligatoria quando, al tempo, nessuna
disposizione vietava l’integrazione al trattamento minimo Inps a causa
del reddito del coniuge.
Prima del 1° ottobre dell’anno 1983 neppure il reddito personale poteva
contare ai fini dell’integrazione al minimo della pensione. Ognuno ne
aveva diritto: poveri o ricchi che fossero. Solamente a partire dal primo
ottobre 1983 l’integrazione (al minimo) è dovuta non superando limiti
di reddito personali. Successivamente, poi, con il Decreto Legislativo 503
del 1992 (art.4) sono stati resi più aspri i requisiti computando anche i
redditi del coniuge.
Sull’argomento vi è stata la pronuncia della C. Costituzionale
sostenendo la legittimità della nuova disposizione di legge: … non è
fondata la questione di legittimità costituzionale della citata legge
nella parte in cui dà rilievo, ai fini dell’attribuzione
dell’integrazione della pensione al trattamento minimo, al reddito del
coniuge del lavoratore assicurato. L’integrazione della pensione al
minimo, sostiene la suprema Corte, non presenta la caratteristica del
trattamento pensionistico, quale prolungamento della retribuzione
lavorativa ma piuttosto una erogazione ulteriore per assicurare al
lavoratore in quiescenza il reddito minimo, considerato necessario per far
fronte alle esigenze di vita del titolare della pensione e della sua
famiglia.
A questa Organizzazione pare oramai altamente consolidato l’orientamento
sia della magistratura sia dell’apparato legislativo teso a legittimare
modifiche alle regole (… in corso d’opera) che determinano la misura delle
rendite pensionistiche senza radicalmente intaccare quelle che, al momento
del cambiamento, sono in essere. Ci mancherebbe altro!
Perciò, chiudendo la risposta al suo quesito, nessuna possibilità e,
crediamo, nessuna speranza; purtroppo!.
Achille Giovanni Piardi – Sezione Nazionale Quiescenza e Previdenza
SNALCC. 9 agosto 2004
Le malattie interruttive delle ferie
Tutte le
malattie che colpiscono il lavoratore, la lavoratrice, durante le ferie ne
sospendono il decorso?
No! Non tutte
le malattie che si occorrono durante il periodo di vacanza sospendono il
godimento delle ferie, di cui i lavoratori hanno diritto (sentenza della
Corte Cost. n. 616 del 1997). Le ferie possono ritenersi interrotte soltanto
quando la malattia di cui si rimane colpiti causi l’effettivo impedimento
del recupero psicofisico. Secondo la C. di Cassazione, sentenza 1947 del
1998, sono da ritenere malattie interruttive solo quelle che
impediscono “la salvaguardia dell’essenziale funzione di riposo, il recupero
delle energie psico-fisiche e la ricreazione propria delle ferie”. L’INPS,
con propria Circolare n. 109 del 17.5.1999, opina su quanto sentenziato
dalla Cassazione rilevando che nella disposizione non emerge quale
percentuale di danno biologico debba essere presente per limitare il
godimento del periodo feriale. L’accertamento deve, perciò, essere
effettuato di volta in volta; dunque, i lavoratori prestino attenzione.
3 Agosto
2004. Sezione Nazionale Quiescenza – Previdenza SNALCC
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