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DIPARTIMENTO
PENSIONI E PREVIDENZA

ISTITUTO
Roma,
4/10/2004
NAZIONALE
Prot n. 13188
DI
PREVIDENZA
PER I
DIPENDENTI
DELL'AMMINISTRAZIONE
PUBBLICA
Direzione Centrale
Pensioni
Ufficio I - Normativa
e-mail:
dctrattpensuff1@inpdap.it
Ai Direttori delle Sedi Provinciali e Territoriali
LORO SEDI
NOTA DIVULGATIVA
OGGETTO: Legge 23 agosto 2004, n. 243.
Riforma del sistema pensionistico.
Sommario: 1. Premessa; - 2. Pensione di vecchiaia: 2.1. Sistema
contributivo; 2.2. Sistema retributivo o misto; - 3. Pensione di
anzianità; - 4. Decorrenza delle nuove pensioni; - 5. Certificazione
del diritto alla prestazione pensionistica; - 6. Incentivi alla
permanenza in servizio; - 7. Totalizzazione; - 8. Casellario degli
iscritti; - 9. Testo unico in materia previdenziale; - 10. Ulteriori
novità della riforma pensionistica.
1. Premessa
Nella Gazzetta Ufficiale n. 222 del 21 settembre 2004 è stata
pubblicata la legge 23 agosto 2004, n. 243 (di cui si allega il
testo), recante “Norme in materia pensionistica e delega al governo
nel settore della previdenza pubblica per il sostegno alla
previdenza complementare e all’occupazione stabile e per il riordino
degli enti di previdenza e assistenza obbligatoria”.
La nuova riforma prevede una serie di deleghe al Governo per
l’emanazione di appositi decreti legislativi volti a disciplinare
specifici istituti giuridici aventi riflessi previdenziali ed
introduce nuovi requisiti contributivi ed anagrafici per l’accesso
al pensionamento a decorrere dall’anno 2008.
Il presente messaggio è rivolto essenzialmente agli operatori delle
Sedi provinciali e territoriali Inpdap onde consentire loro di dare
le prime indicazioni all’utenza sulle più importanti novità
introdotte dalle disposizioni normative in esame aventi riflessi
pensionistici.
2. Pensione di vecchiaia
2.1. Sistema contributivo (art. 1, comma 6, lettera b)
La riforma non apporta modifiche sino al 31 dicembre 2007: restano,
pertanto, confermate le regole attuali per l’accesso al trattamento
pensionistico.
In particolare, il diritto in un sistema di calcolo contributivo si
matura, previa risoluzione del rapporto di lavoro:
• a partire dal 57° anno di età purché in possesso di almeno 5 anni
di contribuzione effettiva e a condizione che l’importo della
pensione da liquidare non risulti inferiore a 1,2 volte l’importo
dell’assegno sociale;
• al compimento del 65° anno di età, indipendentemente dall’importo
di pensione da liquidare e fermo restando il requisito del
versamento di almeno 5 anni di contribuzione effettiva;
• al conseguimento, indipendentemente dall’età anagrafica, di
un’anzianità contributiva non inferiore a 40 anni.
A decorrere dal 1° gennaio 2008, fermo restando il requisito
contributivo dei 5 anni, il requisito anagrafico è elevato a:
- 60 anni per le donne;
- 65 anni per gli uomini.
In alternativa, è possibile ottenere tale prestazione:
• con 40 anni di contribuzione (a prescindere dall’età) oppure
• con almeno 35 anni di contribuzione ma con un’età pari a quella
prevista dai nuovi trattamenti di anzianità; in particolare sono
richiesti 60 anni di età per il biennio 2008/2009, 61 anni dal 2010
al 2013 e 62 anni dal 2014.
2.2. Sistema retributivo o misto
Per l’accesso alla pensione di vecchiaia, in tali sistemi di
calcolo, rimangono confermati i requisiti anagrafici e contributivi
richiesti dalla normativa vigente anche dopo il 2007.
In particolare, si matura il diritto a tale trattamento
pensionistico con 65 anni di età per gli uomini e almeno 60 per le
donne congiuntamente a 20 anni di anzianità contributiva ovvero 15
anni di contributi se in attività lavorativa alla data del 31
dicembre 1992.
Fino al 31 dicembre 2007, in alternativa, si ha diritto al
trattamento pensionistico di vecchiaia qualora l’iscritto abbia
maturato 40 anni di anzianità contributiva, a prescindere dall’età
anagrafica, qualora espressamente indicato come limite di servizio
dai regolamenti organici dei singoli enti o da specifiche norme
contrattuali.
3. Pensione di anzianità [art.1, commi 6 lettera a), 7, 8, 9 e 18 ]
Fino al 31 dicembre 2007 restano confermati i requisiti anagrafici e
contributivi prescritti dalla normativa vigente per l’accesso alla
pensione di anzianità (57 anni di età ed un’anzianità contributiva
pari a 35 anni oppure, a prescindere dall’età anagrafica, almeno 38
anni di contribuzione fino al 31 dicembre 2005, 39 anni dal 1°
gennaio 2006 e fino a 31 dicembre 2007).
A decorrere dal 1° gennaio 2008, invece, il diritto alla pensione di
anzianità si matura a condizione che il lavoratore sia in possesso
di:
• 40 anni di contributi indipendentemente dall’età anagrafica
oppure;
• 35 anni di contributi e 60 anni di età nel biennio 2008-2009 che
diventano 61 anni dal 2010 al 2013 e 62 anni dal 2014.
Le lavoratrici dipendenti possono, in alternativa ai maggiori
requisiti previsti a partire dal 2008, accedere alla pensione di
anzianità con gli attuali requisiti (35 anni di contributi e 57 anni
di età) a condizione che optino per una liquidazione del relativo
trattamento secondo le regole di calcolo del sistema contributivo
previste dal decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 180.
Le disposizioni in materia di pensionamenti di anzianità vigenti
prima dell’entrata in vigore della legge in esame continuano ad
applicarsi:
- ai lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria dei
contributi anteriormente alla data del 1° marzo 2004;
- al personale delle Forze di polizia ad ordinamento militare e
civile, delle Forze Armate e al personale del Corpo dei vigili del
fuoco nonché ai rispettivi dirigenti;
- ai lavoratori collocati in mobilità e a quelli destinatari dei
fondi di solidarietà di settore fino ad un massimo di 10.000
beneficiari.
4. Decorrenza delle nuove pensioni [art. 1, comma 6, lettera c) e
10, lettera d)]
Attualmente per i trattamenti pensionistici di anzianità sono
previste 4 finestre di accesso alla pensione in funzione dell’età e
della data in cui si matura l’anzianità contributiva richiesta (1°
luglio, 1° ottobre, 1° gennaio e 1° aprile); per chi ha già 40 anni
di contributi l’accesso al pensionamento è immediato.
La riforma dimezza, a decorrere dal 2008, il numero delle finestre
di accesso alla pensione di anzianità, portandole da quattro a due
ed estende le medesime decorrenze anche ai trattamenti pensionistici
liquidati con un sistema di calcolo contributivo qualora vi si
acceda con limiti di età inferiori a 65 anni per gli uomini e 60 per
le donne.
Le nuove date di accesso al pensionamento di anzianità, a decorrere
dal 2008, sono così fissate:
- al 1° gennaio dell’anno successivo, quando la maturazione dei
requisiti anagrafici e contributivi si realizza entro il 30 giugno e
si abbiano compiuti a tale data almeno 57 anni di età;
- al 1° luglio dell’anno successivo, quando la maturazione dei
requisiti si realizza entro il 31 dicembre.
Per i lavoratori con almeno 40 anni di contribuzione il Governo è
delegato a definire diversi termini di decorrenza del trattamento
pensionistico.
5. Certificazione del diritto alla prestazione pensionistica
[articolo 1, commi 3, 4 ,5 e 6 lettera c)]
Il lavoratore che abbia maturato entro il 31 dicembre 2007 i
requisiti di età e di anzianità contributiva previsti dalla
normativa vigente prima della data di entrata in vigore della legge
n. 243/2004, ai fini del diritto all'accesso al trattamento
pensionistico di vecchiaia o di anzianità, nonché alla pensione nel
sistema contributivo, consegue il diritto alla prestazione
pensionistica secondo la predetta normativa e può chiedere all’ente
di appartenenza la certificazione di tale diritto (comma 3).
Per espressa previsione normativa (comma 4), i periodi di anzianità
contributiva maturati fino alla data di conseguimento del diritto
alla pensione sono computati, ai fini del calcolo dell’ammontare
della prestazione pensionistica, secondo i criteri vigenti prima
della data di entrata in vigore della legge in esame.
I lavoratori di cui al comma 3 possono liberamente esercitare il
diritto alla prestazione pensionistica in qualsiasi momento
successivo alla data di maturazione dei requisiti indipendentemente
da ogni modifica della normativa previdenziale. Agli stessi non si
applicano le nuove date di accesso al pensionamento di cui al
precedente paragrafo 4.
6. Incentivi alla permanenza in servizio [articolo 1, comma 2
lettera p) e commi da 12 a 17)]
Al fine di incentivare il posticipo del pensionamento, il comma 12
della legge in esame prevede che per il periodo 2004-2007 i
lavoratori dipendenti del settore privato in possesso dei requisiti
richiesti per il pensionamento di anzianità (57 anni di età e 35 di
anzianità contributiva oppure, indipendentemente dall’età, 38 ovvero
39 anni di contribuzione rispettivamente per il biennio 2004-2005 e
biennio 2006-2007) possano rinunciare all’accredito contributivo
all’assicurazione generale obbligatoria del regime Inps e alle forme
sostitutive della stessa. A seguito della scelta di rimanere al
lavoro, la somma corrispondente alla contribuzione che il datore di
lavoro avrebbe dovuto versare all’ente previdenziale (compresa la
quota a carico del lavoratore), è corrisposta interamente al
lavoratore.
Dalla disposizione in esame restano esclusi i lavoratori privati
appartenenti ad amministrazioni, enti o aziende privatizzate che
abbiano mantenuto l’obbligo di iscrizione all’Inpdap.
Per effetto della specifica delega di cui al comma 2 lettera p),
l’estensione dell’applicazione di detti benefici ai dipendenti delle
Amministrazioni pubbliche potrà avvenire solo “in quanto
compatibili” e previo confronto del Governo con le organizzazioni
sindacali, le regioni e gli enti locali.
7. Totalizzazione [articolo 1, commi 1 lettera d) e 2 lettera o)]
Il comma 1 lettera d) delega il Governo ad estendere l’operatività
della totalizzazione anche nel caso in cui si raggiungano i
requisiti minimi per il diritto alla pensione in uno dei fondi
presso cui sono accreditati i contributi (in base alla normativa
attuale la facoltà di totalizzazione può essere esercitata solo
qualora presso ciascuna delle forme pensionistiche obbligatorie
nelle quali il lavoratore è, ovvero, è stato iscritto non abbia
maturato il diritto per la liquidazione di un trattamento
pensionistico autonomo).
Il comma 2 lettera o) delega il Governo ad ampliare la disciplina
della totalizzazione per consentirne l’accesso non solo nell’ipotesi
in cui il lavoratore abbia compiuto il 65° anno di età ma anche nel
caso in cui lo stesso abbia complessivamente maturato 40 anni di
contribuzione, indipendentemente dall’età anagrafica e a condizione
che abbia versato almeno 5 anni di contributi in ogni cassa,
gestione o fondo previdenziale interessati alla domanda di
totalizzazione (attualmente è esclusa la possibilità di cumulare i
periodi assicurativi al fine di perfezionare il diritto alla
pensione di anzianità).
8. Casellario degli iscritti [articolo 1, commi 23-30)]
Una disposizione particolarmente importante è quella relativa alla
costituzione, accanto al già esistente Casellario dei pensionati,
del Casellario degli attivi presso l’Inps che costituirà l’anagrafe
generale delle posizioni assicurative.
Il Casellario assumerà, infatti, un ruolo determinante
nell’emissione dell’estratto conto contributivo annuale, già
previsto dall’articolo 1, comma 6, della legge 8 agosto 1995 n. 335,
con valore certificativo della situazione contributiva di ogni
assicurato.
Il Casellario degli attivi viene istituito per la raccolta e la
gestione dei dati e delle informazioni inerenti i lavoratori
iscritti a qualsiasi regime previdenziale a carattere obbligatorio.
Sono pertanto interessati gli iscritti all’Assicurazione Generale
Obbligatoria (AGO), ai regimi esclusivi ed esonerativi, a quelli
facoltativi, ai regimi obbligatori dei lavoratori autonomi, liberi
professionisti e “parasubordinati”.
Entro 60 giorni dall’entrata in vigore della presente legge, con
decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di
concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentiti gli
enti e le amministrazioni interessate verranno definite le
informazioni da trasmettere al Casellario, ivi comprese le modalità,
la periodicità e i protocolli di trasferimento delle informazioni
medesime.
Poiché le informazioni del Casellario saranno condivise fra tutte le
amministrazioni dello Stato e gli enti gestori di forme di
previdenza e assistenza obbligatorie, il suddetto decreto, inoltre,
definirà e regolerà le modalità di consultazione e di scambio dati.
9. Testo unico in materia previdenziale (articolo 1, commi 50-53)
E' prevista una delega al Governo per l’emanazione di un Testo unico
previdenziale al fine di conseguire una maggiore semplificazione
nelle procedure amministrative e di armonizzare i regimi e le
aliquote, nonché per eliminare le sperequazioni, tra le varie
gestioni pensionistiche (ad esclusione di quelle degli enti di
diritto privato di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n.
509, e 10 febbraio 1996, n. 103), nel calcolo della pensione, così
da ottenere, a parità di anzianità contributiva e di retribuzione
pensionabile, uguali trattamenti pensionistici.
Il Testo unico dovrà essere approvato dal Governo entro 18 mesi
dall’entrata in vigore della legge di riforma delle pensioni e non
potrà comportare aggravio di oneri per lo Stato.
10. Ulteriori novità della riforma pensionistica.
La riforma contiene ulteriori deleghe tra le quali le più importati
riguardano:
- il riordino degli enti pubblici di previdenza ed assistenza
obbligatoria (articolo 1, commi 31-33):
- il pagamento dei trattamenti pensionistici corrisposti da enti
gestori di forme di previdenza obbligatoria con calcolo definitivo
dell’importo al massimo entro un anno dall’inizio dell’erogazione
(articolo 1, comma 2, lettera f);
- l’ampliamento progressivo della totale cumulabilità tra pensione
di anzianità e redditi da lavoro dipendente e autonomo, in funzione
dell’anzianità contributiva e dell’età (articolo 1, comma 2, lettera
c);
- la liberalizzazione dell’età pensionabile (articolo 1, comma 2,
lettera b);
- il contributo di solidarietà nella misura del 4% per il periodo 1°
gennaio 2007- 31 dicembre 2015 sui trattamenti pensionistici i cui
importi risultino superiori a venticinque volte quello stabilito
dall’articolo 38, comma 1, della legge n. 448/2001(articolo 1, comma
2, lettera u);
- la possibilità di accredito figurativo in caso di trasformazione
del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale per i
soggetti che presentano situazioni di disabilità riconosciuta ai
sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104,
nonché per i soggetti che assistono familiari conviventi che versano
nella predetta situazione di disabilità (articolo 1, comma 2,
lettera r)
- la possibilità per gli iscritti alla Gestione separata dell’Inps
di ottenere, fermo restando l’obbligo contributivo nei confronti di
tale gestione, l’autorizzazione alla prosecuzione volontaria della
contribuzione presso altre forme di gestione di previdenza
obbligatoria, al fine di conseguire il requisito contributivo per il
diritto a pensione a carico delle predette forme (articolo 1, comma
2, lettera t);
- lo sviluppo e il sostenimento della previdenza complementare anche
attraverso forme di incentivazioni fiscali (articolo 1, comma 1,
lettera c) e comma 2 lettere h,i,l).
Si precisa che il contenuto divulgativo del presente messaggio sarà
oggetto di approfondimenti a seguito delle successive disposizioni
normative da emanarsi in base alla legge in oggetto, attraverso
circolari e note operative che verranno formalizzate con il
preventivo assenso dei Ministeri vigilanti.
IL DIRIGENTE GENERALE
Dr. Costanzo Gala
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