S.N.A.L.C.C. |
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Conviene riscattare gli anni di università? Alcuni vantaggi, anche fiscali. Ciascun lavoratore può riscattare il periodo del Corso di Laurea. Se il riscatto degli anni del corso di laurea convenga o meno è un fatto abbastanza dibattuto. Iniziamo col dire che per riscattare gli anni dell'università (solamente se in presenza del diploma di laurea) necessita avere almeno un contributo (prima o dopo la laurea), accreditato (versato) o dovuto. La facoltà del riscatto è estesa a tutti, dipendenti e lavoratori autonomi. Nel pubblico impiego prima dell'entrata in vigore del decreto 184 del 1997, il riscatto era ammesso solo se il titolo valeva per l'insegnamento o la stessa assunzione al lavoro o condizione indispensabile per l'assunzione della qualifica, grado o posizione. Ora valgono le stesse regole chieste dall'INPS. Se nel corso legale degli studi (1 novembre - 31 ottobre di ogni anno accademico) vi è contribuzione obbligatoria, ovvero figurativa, quale ad esempio il servizio militare, queste ultime contribuzioni hanno prevalenza assoluto e la laurea non è riscattabile limitatamente ai periodi già coperti. Se così non fosse si verificherebbe il fenomeno di contributi sovrapposti che la legislazione non avvale (non ammette). Una volta che la domanda di riscatto viene accolta, il lavoratore non è costretto, per nulla, a pagare. Decorsi i termini per il pagamento (accettazione), la facoltà di riscatto decade senza incorrere in alcuna sanzione o nel divieto di presentarne, più oltre, una seconda. Volendo si può anche non riscattare tutto il periodo del corso di laurea, ma solamente quello che serve per "perfezionare" i requisiti per la pensione. Come e quanto pagare per il riscatto? Il calcolo dell' onere di riscatto a carico del lavoratore richiedente si basa su due cardini: l'età anagrafica al momento della domanda e la retribuzione pensionabile in godimento alla stessa data. Maggiormente si è vicini all'età di pensione e più alta è la retribuzione goduta, più si deve pagare. Il calcolo (indicativamente): basterebbe moltiplicare il coefficiente variabile, in relazione all'età ed al numero degli abbi di contribuzione, per la differenza dell'importo della pensione calcolato senza il periodo della laurea e quello comprendente il riscatto. Ovviamente detto conteggio o calcolo vale solamente se la pensione (o rendita) è liquidata con il sistema retributivo e tutto il corso di laurea è collocato antecedentemente il 1° gennaio 1996. Diverso, ed un po’ più complicato, il calcolo quando il periodo il periodo da chiedere a riscatto è successivo e la pensione o quota della stessa è liquidata col sistema contributivo (come sarà, presto, per tutti, ahimè!!). Vantaggi. Se la pensione sarà determinata a mezzo del calcolo retributivo o misto (contributivo e retributivo) la contribuzione oggetto del riscatto vale sia per il diritto sia per la misura. Se calcolata esclusivamente col sistema contributivo (solo sulla base dei soli e reali contributi versati), detta contribuzione derivante dal riscatto non vale per raggiungere i 40 anni. Vale solamente, ovvio, per la misura. Terminiamo col dire che l'onere del riscatto (la somma che il lavoratore è chiamato a pagare), ai fini fiscali, è deducibile per intero. --------------------------- Sezione Nazionale Quiescenza - Previdenza SNALCC. Agosto/Settembre 2003
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