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ISTITUTO
NAZIONALE
DI PREVIDENZA
PER I DIPENDENTI
DELL'AMMINISTRAZIONE
PUBBLICA
DIREZIONE CENTRALE
DELLE PRESTAZIONI DI FINE SERVIZIO
E PREVIDENZA COMPLEMENTARE
Ufficio II - Previdenza complementare
AI DIRIGENTI DEGLI
UFFICI PROVINCIALI
INPDAP
AI DIRIGENTI
GENERALI
AI COORDINATORI
DELLE
CONSULENZE
PROFESSIONALI
AI DIRIGENTI DEGLI
UFFICI AUTONOMI
AGLI ENTI ED ALLE
AMMINISTRAZIONI
ISCRITTI ALL’ INPDAP
Per il tramite degli
Uffici Provinciali
e p.c. AI FONDI PENSIONE
COMPLEMENTARI CHE
ASSOCIANO DIPENDENTI
PUBBLICI
LORO SEDI
NOTA OPERATIVA N. 11
OGGETTO: L’opzione per il TFR : istruzioni e modalità operative
Con la presente nota operativa si forniscono le prime indicazioni ed
istruzioni circa le modalità dell’opzione del TFR per i dipendenti
pubblici che
aderiscono ad un fondo di previdenza complementare.
La descrizione degli adempimenti operativi tiene conto della
normativa
vigente alla data di emanazione della presente nota. Normativa che
sarà
interessata dalle novità introdotte dalla legge del 23 agosto 2004,
n. 243, solo
dopo che saranno stati emanati i decreti legislativi di attuazione
delle deleghe
in materia, contenute nella citata legge.
1. NORME DI RIFERIMENTO
Si richiamano, di seguito, le principali disposizioni in materia di
previdenza complementare nel pubblico impiego.
Sia la legge delega 23 ottobre 1992, n. 421 sia il Decreto
Legislativo
21 aprile 1993, n. 124 (d'ora innanzi richiamato per brevità come
decreto), di
attuazione della delega, che hanno introdotto la disciplina delle
forme
pensionistiche complementari prevedono, tra i destinatari di queste
forme, i
lavoratori dipendenti delle pubbliche amministrazioni. In
particolare, l'art. 3,
comma 2, del decreto ha previsto che l'istituzione di fondi pensione
a carattere
negoziale per i dipendenti pubblici, il cui rapporto di lavoro è
disciplinato da
contratti collettivi di lavoro, può avvenire mediante gli stessi
contratti collettivi le
cui regole sono dettate dal titolo III del Decreto Legislativo 30
marzo 2001, n.
165 e successive modifiche. I fondi pensione a carattere negoziale
dei
dipendenti pubblici cosiddetti contrattualizzati, pertanto, possono
essere istituiti
tramite i contratti collettivi nazionali di comparto ovvero dai
contratti di secondo
livello ma solo nell'eventualità in cui a questi ultimi contratti
tale materia sia
stata demandata in modo esplicito dai contratti collettivi nazionali
di lavoro.
L'art. 40, comma 3, del Decreto Legislativo 165/2001 dispone,
infatti, che la
contrattazione di secondo livello nel pubblico impiego si svolge
sulle materie e
nei limiti stabiliti dal contratto collettivo nazionale. Anche i
contratti collettivi di
comparto delle Regioni e province Autonome a statuto speciale,
titolari della
competenza primaria e concorrente rispettivamente in materia di
ordinamento
del personale e di previdenza complementare, possono prevedere
l'istituzione
di forme di previdenza complementare per i dipendenti pubblici.
Nell’art. 8, comma 4, del decreto è precisato che i contributi ai
fondi
pensione di cui siano destinatari dipendenti pubblici sono definiti
in sede di
determinazione del trattamento economico ed in conformità ai
principi del
decreto.
Nell'ambito dell'armonizzazione dei trattamenti tra lavoratori
dipendenti
privati e pubblici, la legge 8 agosto 1995, n. 335 (di riforma del
sistema
pensionistico), all'art. 2, commi 5-8, ha disposto l'estensione del
tfr ai
dipendenti pubblici anche al fine di consentire a questi lavoratori
la possibilità
di devolvere il trattamento di fine rapporto al finanziamento della
previdenza
complementare. In base alle norme contenute in questa legge i
dipendenti
pubblici assunti a partire dal 1° gennaio 1996 sarebbero entrati nel
regime del
trattamento di fine rapporto, come regolato dall'art. 2120 del
codice civile. Per
gli altri dipendenti pubblici assunti prima del 1° gennaio 1996, il
passaggio dai
trattamenti di fine servizio (tfs) vigenti (indennità di buonuscita,
indennità
premio di servizio, indennità di anzianità) sarebbe avvenuto secondo
le
modalità definite dalla contrattazione collettiva, i cui contenuti
avrebbero
dovuto essere recepiti da un apposito decreto del presidente del
consiglio dei
ministri, finalizzato a dettare le norme esecutive di attuazione del
passaggio.
La previsione normativa sull'estensione del tfr rimase, tuttavia,
inapplicata fino al 1999.
La complessità tecnica, oltre ai non
secondari effetti
sulla finanza pubblica connessi alla sostituzione dei tfs con il tfr,
ha concorso a
determinare un rallentamento dell’ iter che avrebbe dovuto condurre,
entro il 30
novembre 1995, alla definizione delle modalità applicative del
citato art. 2 della
legge n. 335. Per queste ragioni, sono intervenute, successivamente,
norme
che hanno legato direttamente l'estensione del tfr alle trattative
per l'istituzione
della previdenza complementare e, a questo scopo, le stesse norme
hanno
disposto stanziamenti specifici per il finanziamento dei fondi
pensione per i
dipendenti delle pubbliche amministrazioni.
L’art. 59, comma 56, della legge 23 dicembre 1997, n. 449, al fine
di
favorire l'adesione ai fondi pensione, ha previsto la possibilità di
optare per il
trattamento di fine rapporto in luogo del trattamento di fine
servizio e di poter
beneficiare, contestualmente, di un'aliquota contributiva aggiuntiva
dell'1,5%,
calcolata sulla base utile per i trattamenti di fine servizio, da
destinare al
finanziamento della previdenza complementare. Con l'art. 26, commi
18 e 19,
della legge 23 dicembre 1998, n. 448 si è poi provveduto a stanziare
200
miliardi di lire annui per il finanziamento della previdenza
complementare e si è
demandata alla contrattazione collettiva la definizione dei criteri
e delle
modalità di passaggio al tfr (compresi quelli relativi all'opzione,
alla
permanenza in regime di tfs e all'adeguamento della struttura
retributiva e
contributiva, fatta salva l'invarianza della retribuzione netta),
diversamente da
quanto originariamente previsto dalla legge n. 335/95 che estendeva
il tfr in
modo generalizzato a tutti i dipendenti.
Sulla base dei criteri indicati nell'art. 26 della legge n.
448/1998, il 29
luglio 1999 è stato stipulato un accordo quadro tra l'Aran e le
organizzazioni
sindacali (d'ora innanzi richiamato per brevità come accordo quadro)
al fine di
estendere ai dipendenti pubblici la previdenza complementare ed il
tfr.
L'accordo, secondo quanto previsto dall’art. 26, comma 18, della
legge n.
448/1998, è stato recepito dal Dpcm 20 dicembre 1999 (d'ora innanzi
richiamato per brevità come Dpcm). In base all'accordo quadro ed al
Dpcm è
stato stabilito, tra l'altro, che tutti i lavoratori assunti a
partire dalla data di
entrata in vigore del Dpcm stesso (30 maggio 2000) sarebbero passati
al tfr,
mentre per i dipendenti assunti prima di tale data ed in regime di
tfs, il
passaggio al tfr sarebbe stato contestuale e subordinato
all'adesione ad un
fondo pensione negoziale.
Disposizioni successive hanno modificato alcuni elementi del quadro
normativo scaturente dall'accordo quadro e dal Dpcm. Si tratta delle
norme
contenute nel decreto legge del 24 novembre 2000, n. 346 (decaduto
senza
essere convertito in legge ma i cui effetti sono stati fatti salvi
dall'art. 78 della
legge 23 dicembre 2000, n. 388) e soprattutto dell' art. 74 della
legge n. 23
dicembre 2000, n. 388. Queste disposizioni hanno spostato alcuni
termini
relativi all'estensione del tfr (in particolare per i dipendenti a
tempo
4
indeterminato, tale termine è stato fissato al 1° gennaio 2001) ed
hanno
incrementato i finanziamenti (a 300 mld di lire annui più ulteriori
100, una
tantum, per le spese di avvio dei fondi) a favore della previdenza
complementare, stabilendo, altresì la loro finalizzazione a
copertura del
contributo a carico delle amministrazioni statali datrici di lavoro
per i propri
dipendenti iscritti ai fondi.
Queste novità sono state successivamente recepite nel Dpcm 2 marzo
2001 che ha modificato, in alcune parti, il Dpcm 20 dicembre 1999,
precisando
le funzioni dell'Inpdap nell'ambito del ruolo già assegnato dalle
norme di legge
e, infine, indicando i criteri di riparto delle risorse stanziate
annualmente per la
previdenza complementare dei dipendenti pubblici.
Le funzioni dell’Inpdap possono essere così sintetizzate:
· accantonamento figurativo ed erogazione del tfr;
· accantonamento e conferimento ai fondi pensione delle quote
figurative di
tfr destinate a previdenza complementare;
· riparto delle risorse stanziate per la previdenza complementare;
· versamento ai fondi pensione dei contributi gravanti sulle
amministrazioni
dello Stato, datrici di lavoro.
Quanto finora descritto riguarda i dipendenti dalle amministrazioni
pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165
del 2001, vale
a dire il personale cosiddetto contrattualizzato. Il personale
pubblico il cui
rapporto di lavoro continua ad essere disciplinato da norme di legge
(magistrati, avvocati e procuratori dello Stato, docenti e
ricercatori universitari,
personale appartenente alle carriere prefettizie e diplomatiche,
personale delle
Camere del Parlamento e della Segreteria della Presidenza della
Repubblica)
non è interessato dalla disciplina introdotta dall'accordo quadro e
dal Dpcm.
Per questi dipendenti, pertanto, non c'è stato il passaggio al tfr,
continuando a
trovare applicazione la disciplina dei tfs. Secondo quanto previsto
dall'art. 3,
comma 2, del decreto, l'istituzione di forme pensionistiche
complementari può
avvenire in virtù di norme modificative dei rispettivi ordinamenti
ovvero, in
mancanza, mediante accordi tra i dipendenti stessi promossi da loro
associazioni.
Parzialmente differente è la posizione del personale dei comparti
difesa e sicurezza (appartenenti alle forze armate ed alle forze di
polizia civile
e militare). Anche per questo personale non trovano applicazione né
l'accordo
quadro né il Dpcm e, tuttavia, l'art. 26, comma 20 della legge n.
448/1998 ha
previsto che, in base alle procedure di negoziazione e di
concertazione
previste dal decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, si potrà
definire la
disciplina del trattamento di fine rapporto ai sensi dell'art. 2,
commi da 5 a 8,
della legge n. 335/1995 e l'istituzione di forme pensionistiche
complementari.
Un'altra situazione particolare è quella dei dipendenti delle
amministrazioni pubbliche a carattere locale delle Province autonome
di Trento
e Bolzano che può iscriversi al fondo pensione complementare
Laborfonds.
Al
personale dipendente da alcune di queste amministrazioni (Regione
Autonoma
5
Trentino Alto Adige, Consiglio regionale del Trentino Alto Adige,
Azienda
sanitaria locale del Trentino, Amministrazione scolastica della
Provincia di
Trento) si applica il Dpcm. Per il personale, invece, delle Province
di Trento e
Bolzano e degli enti collegati trovano applicazione le norme
previgenti al
Dpcm. In particolare questo personale è riguardato, rispettivamente,
dalle leggi
della Provincia di Trento del 3 febbraio 1997, n. 2 e del 31
dicembre 2000, n. 1
e dalle leggi della Provincia di Bolzano del 3 maggio 1999, n. 1 e
dell'8 aprile
2004, n. 1 . Queste leggi, in forza della competenza legislativa
concorrente di
cui dispongono le due Province in materia di ordinamento del
personale,
hanno stabilito il passaggio dal tfs al tfr per i dipendenti in
parola, in attuazione
dell'art. 2, commi 5-8, della legge n. 335/1995 prima che
intervenisse il Dpcm.
Queste leggi provinciali prevedono che le amministrazioni
interessate,
conservando l'iscrizione all'Inpdap per il proprio personale, per il
quale
continuano a versare la contribuzione all'Istituto, erogano il tfr
cosiddetto
provinciale. Questa prestazione si configura come istituto a
carattere ibrido in
quanto ai lavoratori viene liquidato, in base all'art. 2120 del
codice civile, il tfr
da parte del datore di lavoro e non dall'Inpdap. L'Inpdap, tuttavia,
in base alla
normativa previgente al Dpcm, continua a liquidare le prestazioni di
fine
servizio non al lavoratore ma all'ente datore di lavoro, per effetto
di un mandato
alla riscossione rilasciato dal lavoratore stesso. Restano fermi gli
obblighi
contributivi nei confronti di Inpdap in base alla disciplina delle
indennità premio
di servizio.
Il quadro normativo di riferimento può essere completato con il
richiamo di due atti di normazione secondaria. Si tratta del decreto
del Ministro
del Lavoro e delle politiche sociali del 24 giugno 2003 (pubblicato
nella G.U.
del 7 luglio 2003) e del Dpcm 2 maggio 2003 (pubblicato nella G.U.
del 30
agosto 2003). Con il primo decreto, relativo ai requisiti di
professionalità dei
componenti dei Consigli di amministrazione dei fondi, è stata data,
tra l'altro, la
possibilità alla pubblica amministrazione di nominare come
componenti di
parte datoriale anche persone che abbiano svolto per almeno un
triennio
funzioni dirigenziali presso amministrazioni o enti pubblici. Il
Dpcm 2 maggio
2003, individua, invece, i soggetti competenti a designare per la
parte datoriale
le rappresentanze nei primi organi dei fondi pensione dei dipendenti
delle
amministrazioni statali o che accorpino, oltre al personale statale,
anche quello
dipendente da amministrazioni diverse dallo Stato.
Il quadro delineato potrebbe subire rilevanti modifiche per effetto
delle norme di legislazione delegata che saranno emanate per dare
attuazione alla legge del 23 agosto 2004, n. 243 "Norme in materia
pensionistica e deleghe al Governo nel settore della previdenza
pubblica,
per il sostegno alla previdenza complementare e all'occupazione
stabile e
per il riordino degli enti di previdenza ed assistenza
obbligatoria".
2. IL TFR E L'OPZIONE
Come è stato evidenziato, poiché il trattamento di fine rapporto
costituisce una voce fondamentale di finanziamento della previdenza
complementare secondo la disciplina vigente, si è resa necessaria
l'estensione
del tfr anche ai dipendenti pubblici. Si analizzano, ora, gli
effetti prodotti da
questa estensione che non ha interessato tutto il personale ma solo
una parte
di esso. Per la parte rimanente il passaggio avviene all'atto
dell'adesione ad un
fondo pensione di previdenza complementare. Si sottolinea che il
passaggio al
tfr, anche mediante opzione, non comporta il venir meno del
principio della
volontarietà dell'adesione alle forme di previdenza complementare.
2.1 Il personale in regime di tfr
Sono in regime di tfr:
· i dipendenti assunti con contratto di lavoro a tempo determinato
in corso o
successivo al 30 maggio 2000 (data di entrata in vigore del Dpcm);
· i dipendenti assunti a tempo indeterminato per la prima volta
presso una
pubblica amministrazione successivamente al 31 dicembre 2000;
· i dipendenti assunti a tempo indeterminato presso pubbliche
amministrazioni successivamente al 31 dicembre 2000, anche se non
per
la prima volta, purché ci sia stata soluzione di continuità (almeno
1 giorno di
intervallo) rispetto a precedenti rapporti di lavoro (a tempo
indeterminato)
con pubbliche amministrazioni, iscritte all'Inpdap, con riferimento
ai quali il
lavoratore rientrava nel regime tfs; in altri termini, se un
lavoratore ha
cessato il servizio prima o dopo il 31 dicembre 2000 e viene
riassunto dopo
un intervallo di tempo di almeno 1 giorno e in periodi successivi al
31
dicembre 2000 presso pubbliche amministrazioni rientra comunque nel
regime tfr, anche se, con riferimento al precedente rapporto di
lavoro,
rientrava nel regime tfs.
Per questi lavoratori l'Inpdap provvede ad accantonare
figurativamente
ed a liquidare, alla cessazione dal servizio, il trattamento di fine
rapporto
secondo quanto disposto dall'art. 2120 del codice civile. Le quote
di
accantonamento annuale sono determinate applicando l'aliquota del
6,91%
con riferimento alle voci retributive indicate nell'art. 4
dell'accordo quadro, di
seguito elencate:
· l'intero stipendio tabellare;
· l'intera indennità integrativa speciale;
· la retribuzione individuale di anzianità;
· la tredicesima mensilità;
· gli altri emolumenti considerati utili ai fini del calcolo del
tfs.
Ulteriori voci retributive possono essere considerate utili dalla
contrattazione collettiva di comparto. In tal caso il relativo
contributo dovrà
essere rideterminato per effetto dell’art. 4, comma 2, dell’accordo
quadro
nazionale del 29 luglio 1999. Per i lavoratori dipendenti del
settore privato
l'aliquota di computo nominale è pari al 7,41% della retribuzione di
riferimento.
L'aliquota di computo effettiva, tuttavia, è, in linea di massima,
pari al 6,91%
(come per i pubblici) poiché sconta il versamento dello 0,50% quale
contributo
al Fondo pensioni lavoratori dipendenti dell'Inps, ai sensi
dell'art. 3 della legge
29 maggio 1982, n. 297.
2.2 Il personale in regime tfs
Sono in regime di tfs i dipendenti assunti a tempo indeterminato
prima
del 1° gennaio 2001, ovvero assunti anche dopo ma senza soluzione di
continuità rispetto a precedenti servizi presso pubbliche
amministrazioni che
già rientravano nel regime tfs.
È in regime di tfs anche il personale assunto a tempo indeterminato
anteriormente al 1° gennaio 2001, anche se solo ai fini giuridici e
con
decorrenza economica successiva al 31 dicembre 2000.
Gli insegnanti di religione, titolari di un contratto di lavoro
rinnovato
annualmente, per la particolarità della posizione giuridica
rivestita, se già iscritti
ai fini tfs conservano tale iscrizione. Se questo stesso personale
risulta
assunto dopo il 31 dicembre 2000 è in regime di tfr.
Il personale in regime tfs, prima individuato, transita nel regime
del tfr,
attraverso l'opzione che si perfeziona, come si vedrà poco oltre,
mediante la
sottoscrizione della domanda di adesione al fondo pensione.
Come precisato nella informativa Inpdap del 5 agosto 2003, si
ricorda
che il riscatto di periodi valutabili ai fini del tfs può essere
esercitato solo prima
dell'adesione ad un fondo pensione complementare perché tale facoltà
è
preclusa una volta che il tfs si è trasformato in tfr.
2.3 L'opzione per il tfr
La facoltà di chiedere la trasformazione del trattamento di fine
servizio
in trattamento di fine rapporto è stata introdotta, come già
ricordato, dall'art. 59,
comma 56, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 al fine di favorire
il processo
di attuazione delle disposizioni in materia di previdenza
complementare per i
dipendenti pubblici.
La disciplina dell'opzione è stata, però, dettagliata dall'art. 1
del Dpcm.
In base a questa norma, l'opzione avviene mediante la sottoscrizione
del
modulo di adesione al fondo pensione ed è, pertanto, strettamente
connessa e
non separabile rispetto all’adesione stessa. In altre parole, non è
possibile
optare per il tfr senza aderire al fondo e, viceversa, non è
possibile aderire al
fondo se non si esercita l'opzione per il tfr in tutti quei casi in
cui il lavoratore
sia in regime tfs.
Ancora una volta si sottolinea che l'adesione ad un fondo pensione,
a
maggior ragione quando determina la trasformazione del tfs in tfr,
rimane un
atto volontario. Va rilevato che il termine per l’esercizio
dell’opzione per
l’iscrizione ai Fondi pensione, fissato inizialmente al 31/12/2001,
dall’articolo 2,
comma 3, dell’accordo quadro, è stato differito al 31/12/2005
dall'Accordo del
18 dicembre 2001, salvo successive proroghe che potranno essere
disposte
dalla contrattazione collettiva.
Anche se l'art. 1 del Dpcm, così come formulato, non sembrerebbe
richiedere una dichiarazione specifica per l'esercizio dell'opzione,
per una
maggiore trasparenza si stima opportuno prevedere una formale presa
d'atto
da parte del lavoratore. A questo proposito l'Istituto ha
predisposto il testo di un
apposito quadro (allegato alla presente nota) che è messo a
disposizione dei
fondi pensione affinché possa essere inserito nel modulo di
adesione. In
questo quadro sono richiamate le conseguenze dell'adesione circa la
trasformazione del tfs in tfr ed è richiesto al lavoratore di
apporre la propria
firma anche su questa parte.
Si segnala, in proposito, che il Fondo pensione complementare
Espero,
accogliendo la proposta dell'Inpdap ha già inserito il quadro in
questione nel
modulo di adesione rispetto al quale la Covip non ha sollevato
rilievi avendo
verificato la rispondenza di questo documento e della scheda
informativa alla
normativa vigente ed allo schema generale definito dalla Commissione
stessa.
Nei casi in cui è rilevabile che il lavoratore, aderendo al fondo
pensione,
abbia optato per il Tfr, pur avendo omesso di compilare e
sottoscrivere il
quadro del modulo di adesione relativo all’opzione, la
sottoscrizione della
sezione può essere chiesta al lavoratore e, successivamente
acquisita,
utilizzando il modulo che riporta la sola sezione relativa
all’opzione, riprodotta
secondo il fac simile contenuto nell’allegato alla presente nota.
Per segnalare
la mancanza della firma nella sezione del modulo di adesione
relativa
all’opzione e la conseguente richiesta di sottoscrizione da parte
del lavoratore,
si può usare il modulo a scelta multipla di segnalazione delle
anomalie allegato
nella nota operativa del 25 marzo 2005, n. 5.
L'opzione determina la trasformazione del tfs in tfr con effetto
dalla
data di sottoscrizione della domanda di adesione.
In linea di massima, compatibilmente con le disposizioni stabilite
dagli
statuti dei fondi, la data di sottoscrizione coinciderà con:
Ø la data di apposizione della firma da parte del rappresentante
dell'amministrazione; la domanda è produttiva di effetti, infatti,
solo se
sottoscritta dal datore di lavoro;
Ø la data di sottoscrizione da parte del lavoratore, nel caso in cui
manchi
la data di sottoscrizione da parte dell'amministrazione ovvero se
questa
stessa data fosse anteriore alla data della firma del lavoratore;
Ø la data di ricevimento del modulo indicata dal fondo, in caso di
mancanza di tutte le date di riferimento per le sottoscrizioni
(datore di
lavoro e lavoratore).
È bene ribadire che gli statuti dei fondi pensione possono prevedere
regole
diverse di cui si deve tenere conto. Il fondo Pensione complementare
Espero,
infatti, ha assunto come unico criterio il primo (data di
sottoscrizione da parte
dell’amministrazione), come precisato nella nota operativa del 25
marzo 2005,
n. 5 .
Si tenga presente, infine, che la data di sottoscrizione non può
comunque essere antecedente alla data di inizio dell’operatività del
fondo.
Si ravvisa, pertanto, l'opportunità che la scheda informativa ed il
modulo di adesione:
· contengano indicazioni ed appositi campi relativi alla data di
sottoscrizione
del modulo che identifica quella dell'opzione;
· prevedano, per quanto possibile, la coincidenza tra la data di
sottoscrizione apposta dal lavoratore e quella apposta dal datore di
lavoro.
Va precisato, inoltre, che per quei dipendenti pubblici ai quali si
applica
il Dpcm e che si sono iscritti ai fondi pensione negoziali prima del
30 maggio
2000 (potrebbe essere il caso, per esempio, del fondo pensione
Laborfonds),
l’opzione decorre comunque dal 30 maggio 2000, data di entrata in
vigore del
Dpcm istitutivo del tfr per i dipendenti pubblici.
L'Inpdap effettua il computo del tfs maturato fino alla data di
sottoscrizione dell’opzione e lo rivaluta, ai sensi dell’art. 2120
del codice civile,
unitamente alle quote di tfr, maturate successivamente alla data di
opzione e
che non sono destinate a previdenza complementare.
Le quote di tfr destinate a previdenza complementare sono
accantonate con la stessa decorrenza valevole per le altre
componenti della
contribuzione al fondo pensione (contributi a carico del datore di
lavoro e del
lavoratore) secondo le regole del fondo. Pertanto, se lo statuto del
fondo
prevede che la contribuzione decorre con effetto differito rispetto
alla data di
adesione, le quote di tfr maturate dopo la sottoscrizione della
domanda
entrano integralmente nel montante del tfr fino all'avvio della
contribuzione,
data a partire dalla quale una parte delle quote stesse sono
destinate a
previdenza complementare.
Per i dipendenti iscritti all’Inpdap che hanno esercitato l'opzione,
è
prevista un’ulteriore quota per la previdenza complementare, pari
all'1,5% della
base contributiva utile ai fini del tfs.
È opportuno ribadire che, ai fini della corretta individuazione del
regime
di appartenenza (tfs o tfr), il criterio guida è costituito dal tipo
di contratto e
dalla data di assunzione relativi al rapporto di lavoro in corso, se
costituito con
soluzione di continuità o meno rispetto a precedenti rapporti sempre
presso
pubbliche amministrazioni iscritte all'Inpdap.
A questo criterio guida (descritto nei punti. 2.1 e 2.2), gli enti
insieme
con il lavoratore interessato dovranno fare riferimento per
verificare
l’appartenenza al regime tfs o tfr e, conseguentemente, se va
sottoscritta o
meno la parte del modulo di adesione relativa all'opzione.
Per quanto riguarda gli adempimenti e le modalità operative relativi
all’acquisizione, da parte delle sedi provinciali Inpdap, dei moduli
di adesione
(o di eventuale documentazione successiva) contenenti la
manifestazione
dell’opzione, si fa rinvio alle indicazioni fornite nella nota
operativa del 3
dicembre 2004, n. 15.
Il Direttore Generale
Dr. Luigi Marchione
f.to Luigi Marchione
Circolari e informative già emanate contenenti riferimenti
all'estensione del tfr e alla previdenza
complementare per i dipendenti pubblici:
- Circolare dell'8 giugno 2000, n. 29 (per le parti non modificate
dalla circolare n. 30 del 1° agosto del
2002)
- Circolare del 26 ottobre 2000, n. 45 (per le parti non modificate
dalla circolare n. 30 del 1° agosto del
2002)
- Informativa dell'11 gennaio 2001, n. 1
- Circolare del 12 marzo 2001, n. 11
- Nota del 23 maggio 2001, n. 1573
- Informativa del 31 maggio 2001, n. 414
- Circolare del 21 giugno 2001, n. 1652
- Informativa del 12 ottobre 2001, n. 562
- Informativa del 19 marzo 2002, n. 7
- Circolare del 1° agosto 2002, n. 30
- Informativa del 18 marzo 2003, n. 5
- Informativa del 10 aprile 2003, n. 7
- Informativa del 10 aprile 2003, n. 16
- Informativa del 7 luglio 2003, n. 9
- Informativa del 5 agosto 2003, n. 12
- Circolare del 27 ottobre 2004, n. 59
- Nota del direttore generale del 3 novembre 2004, prot .n. 277
- Nota operativa del 3 dicembre 2004, n. 15
- Nota operativa del 25 marzo 2005, n. 5
- Nota operativa del 29 aprile 2005, n. 9 .
FONDO PENSIONE………
La presente dichiarazione va resa in sede di compilazione del modulo
di adesione al fondo pensione
………………………………………..
Va resa successivamente in quei casi in cui, pur dovuta, risulti
omessa nel modulo di adesione sottoscritto e consegnato al
fondo ed all'Inpdap.
OPZIONE PER IL PASSAGGIO DAL REGIME DI TFS A QUELLO DI TFR
Dichiarazione per l’esercizio della opzione (di cui all’ art. 59,
co.56, della legge n. 449/97,ddell’art. 2,commi 2 e 3 dell’Accordo
quadro
nazionale in materia di TFR e Previdenza complementare per i
dipendenti pubblici, dell’art. 1, co. 1, del DPCM 20.12.1999 e
successive
integrazioni) per il personale in servizio a tempo indeterminato
presso la pubblica amministrazione al 31.12.2000.
Il
sottoscritto/a…………………………………………………………………………………………
…………………….……..
Nato/a……………………………………………(pr…..)
(Stato)………………………………..il……………………………….
Codice fiscale ----------------------------------------------------
RICEVUTA LA SCHEDA INFORMATIVA E LO STATUTO E DOPO AVER VISIONATO LA
FONTE ISTITUTIVA, E’ CONSAPEVOLE CHE AI SENSI DELL’ART. 59, CO. 56
DELLA
LEGGE 449/97 LA SOTTOSCRIZIONE DEL MODULO DI ADESIONE AL FONDO
PENSIONE…………………………. COMPORTA L’APPLICAZIONE DELLA DISCIPLINA
IN MATERIA DI TFR E PERTANTO
O P T A
PER IL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO IN SOSTITUZIONE DEL TRATTAMENTO
DI FINE SERVIZIO SPETTANTE AL PERSONALE DIPENDENTE DELLE PUBBLICHE
AMMINISTRAZIONI IN SERVIZIO AL 31.12.2000.
FIRMA…………………………………… |