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PENSIAMO al dopo… le regole per la pensione di reversibilità ed indiretta


Pensiamo a dopo di noi!; è difficile… ma bisogna provarci. 
La pensione di reversibilità è nata dall’esigenza di tutelare i familiari superstiti che sicuramente si troverebbero in gravissime difficoltà economiche a causa della morte del congiunto: lavoratore assicurato o pensionato. 
La legge originaria tesa a detta tutela è stata promulgata diversi decenni fa. 
Il Parlamento in occasione dell’approvazione affermò che oggetto dell’assicurazione era “la tutela del rischio più grave che incombe sulle famiglie dei lavoratori, cioè la morte, che investendo l’attività produttiva del capo famiglia, ne pone in difficoltà di vita i membri che hanno bisogno di assistenza”. Sino al 1995 si sono poi succedute diverse disposizioni tese alla tutela ed all’ampliamento del diritto e della misura della pensione di reversibilità e di quella indiretta. Dal 1995, la legge 335 è intervenuta a ridurre le percentuali di corresponsione, tenendo in considerazione il reddito del coniuge superstite; ha pure provveduto ad estendere la disciplina in materia di pensione ai superstiti in vigore nell’INPS a tutte le forme di previdenza esclusive e sostitutive, realizzando l’unificazione delle regole tra lavoratori privati e pubblici dipendenti.
La pensione è detta di reversibilità se la persona deceduta era già pensionata, oppure indiretta se, al momento del decesso, era ancora al lavoro o stava versando contributi, compresi quelli volontari. In quest’ultimo caso il familiare deceduto deve trovarsi nella condizione di aver accumulato, in qualsiasi tempo, almeno quindici anni di contribuzione, ovvero essere in grado di farne valere cinque di cui almeno tre versati nel quinquennio precedente la data di morte.
Anche per se medesimi ma, soprattutto per questo motivo: la famiglia e la prole superstiti, consigliamo ai colleghi lavoratori (anche in giovane età) di non lasciar perdere nemmeno un mese della propria contribuzione; è meglio cercare, ogni dove se necessario, di riunire tutti i giorni lavorativi soggetti a copertura previdenziale ed anche quelli riscattabili.
Rimangono ora da esaminare i seguenti aspetti: 
1. A chi spetta la pensione;
2. In quale misura è erogata
3. Il trattamento a partire dal 1996. 
Perciò, per sintesi, spetta:
1.a – Al coniuge anche se separato; anche se divorziato (purché il lavoratore deceduto sia stato iscritto ad una delle forme di previdenza prima della sentenza di divorzio);
1.b - Ai figli se, al momento del decesso del genitore, sono minori di anni 18 o studenti di scuola media superiore aventi tra i 18 ed i 21 anni o studenti universitari per tutta la durata del corso legale di laurea e comunque non oltre i 26 anni, che siano a carico del genitore e che non prestino alcuna attività lavorativa ovvero siano inabili di qualunque età, a carico del genitore;
1.c - In assenza del coniuge e dei figli può usufruire della pensione ai superstiti anche il genitore che alla data della morte del lavoratore o del pensionato abbia almeno 65 anni, non sia titolare di pensione propria e che risulti a carico del dante causa (assicurato o pensionato);
1.d - In mancanza del coniuge, dei figli e dei genitori, possono usufruirne anche i fratelli celibi e le sorelle nubili titolari di inabilità al lavoro, anche nello stato di minore età, non siano però titolari di pensione e sempre che risultino a carico del lavoratore o pensionato deceduto;
1.e - Se il coniuge superstite titolare di pensione di reversibilità convola a nuove nozze, la pensione viene revocata e contemporaneamente liquidata una doppia annualità pari a 26 mensilità dell’importo della pensione in godimento al momento della nuova ‘luna di miele’.
La misura dell’assegno di pensione:
2.a – 60% a favore del coniuge;
2.b – 20% a ciascheduno dei figli se vi è anche il coniuge del deceduto;
2.c – 40% ad ognuno dei figli, se sono solo gli stessi ad averne diritto;
2.d.- 15% a ciascuno dei genitori, sorella o fratello. La somma di tutte le quote non può eccedere il 100% della pensione che sarebbe stata di spettanza del lavoratore. Con la presenza di un solo figlio superstite l’aliquota della pensione è innalzata al 70%.
A partire dal gennaio 1996, in conseguenza della legge 335 del 1995, l’importo della pensione ai superstiti è condizionato alla consistenza economico – patrimoniale degli stessi beneficiari. L’assegno di pensione (di reversibilità o indiretta) è concesso in forma ridotta a seconda dei redditi percepiti da ogni singolo beneficiario. La regola appena enunciata non si applica se sono contitolari figli minori, studenti o inabili. La riduzione viene così applicata:
3.a – 25% se il pensionato superstite oltre alla pensione ha un reddito annuo superiore a tre volte il trattamento minimo, che per il 2004 è pari a 6.075,02 euro;
3.b – 40% se il pensionato superstite oltre alla pensione ha un reddito annuale superiore a quattro volte il trattamento minino, che per quest’anno 2004 è pari a euro 21.433,36;
3.c – 50% se il pensionato superstite oltre alla pensione ha un reddito annuale superiore a cinque volte il trattamento minino, che per quest’anno 2004 è pari a euro 26.791,70.
Achille Giovanni Piardi – Sezione Nazionale Quiescenza – Previdenza SNALCC. 28 luglio 2004 

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