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PUBBLICI DIPENDENTI e “PENSIONE di VECCHIAIA” Anche gli impiegati pubblici vanno in pensione sempre più tardi rispetto al passato.
Questo intervento della “Sezione Quiescenza – Previdenza Snalcc” è scaturito da questa domanda, appena giuntaci: << Ho maturato 30 anni di servizio camerale. Mi è possibile ottenere una pensione anticipata sia pure con penalizzazione, vale a dire con la riduzione dell’importo della pensione secondo gli anni che mancano ai 35 di contribuzione? >>. Finite da tempo le pensioni anticipate, la “pensione di vecchiaia” è un accadimento che, anche nel pubblico impiego, si verifica sempre più di frequente e sempre più in là nel tempo. Gli elementi che costituiscono il diritto sono: il requisito anagrafico, quello contributivo e la cessazione del lavoro dipendente. Detto tipo di pensione è calcolata col sistema retributivo, se sono riscontrabili almeno 18 anni di contribuzione alla data del 31.12.1995, oppure con quello misto (in parte retributivo e in parte contributivo), quando i contributi, alla data del 31.12.1995, sono inferiori ai cennati 18 anni. Di norma l’età pensionabile per la vecchiaia è di 65 anni per i maschi e 60 anni per le donne, e con 20 anni di contribuzione. Per le donne è possibile rimanere in servizio fino a 65 anni come accade per gli uomini. La pensione di vecchiaia contributiva – che è prevista se prima del 1996 non ci sono contributi, oppure scegliendo per tale calcolo contributivo sovente molto penalizzante rispetto al retributivo -, spetta invece dai 57 anni d’età con almeno 5 anni di contributi, purché la pensione non risulti inferiore a 1,2 volte l’assegno sociale che, mentre scriviamo giugno 2006, è pari a euro 381,72 mensili. Condizione quest’ultima non posta all’età di 65 anni. I requisiti di età cambiano, però, dal 2008 e saranno uguali a quelli previsti nel sistema retributivo: da 57 anni salgono a 65 anni per gli uomini e 60 per le donne. Qualcosa del vecchio rimarrà ancora in piedi: diritto a pensionarsi anche prima dei 57 anni di età in presenza di un’anzianità contributiva non inferiore a 40 anni, anche se nel novero di tale anzianità non sono includibili i contributi derivati dal riscatto di periodi di studio e di prosecuzione volontaria; la contribuzione accreditata prima del 18° anno di età è, però, aumentata dell’1,5 per cento. Sempre nell’ambito del “contributivo” i maschi potranno perfezionare i requisiti con 35 anni di contributi e con meno di 65 anni di età (60 dal 2008, 61 dal 2010 e 62 dal 2014), mentre per le femmine il requisito fino al 2015 è di 57 anni d’età e 35 anni di contributi. Anche la pensione di vecchiaia col sistema contributivo anticipata rispetto ai 65 anni (se uomini) e 60 (se donne) sottostà al pesante criterio delle finestre d’uscita: per il/la lavoratore/trice che matura i requisiti entro il secondo trimestre, la pensione decorre dal 1° gennaio dell’anno seguente (purché, al 31 dicembre dell’anno precedente, siano già stati compiuti 57 anni); per coloro che li maturassero entro il quarto trimestre, la decorrenza è il 1° luglio dell’anno successivo, indipendentemente dall’età. Sezione Nazionale Quiescenza – Previdenza SNALCC, 12 giugno 2006 |
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