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CAMERA DEI DEPUTATI
N. 5771
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PROPOSTA DI LEGGE
d’iniziativa del deputato TANZILLI
Modifica all’articolo 19 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, in
materia di ordinamento del personale delle camere di commercio,
industria, artigianato e agricoltura
Presentata il 7 aprile 2005
ONOREVOLI COLLEGHI ! — Con la presente
proposta di legge si intende razionalizzare
il sistema delle camere di commercio,
industria, artigianato e agricoltura, di seguito
denominate « camere di commercio
», loro unioni e loro aziende speciali, al
fine di porre rimedio a una situazione per
certi versi anomala venutasi a creare per
questi enti nel corso degli anni.
L’effetto del suddetto intervento normativo
e` di modificare l’attuale assetto
della contrattazione collettiva riguardante
il personale delle camere di commercio,
loro unioni e loro aziende speciali, che
vede tali enti inseriti in ambiti diversi di
contrattazione pur facendo parte di un
unico e omogeneo sistema al cui vertice si
colloca l’Unione italiana delle camere di
commercio, industria, artigianato e agricoltura
– Unioncamere.
In un’ottica di privatizzazione del pubblico
impiego in cui non ci puo` e non ci
deve essere una differenza sostanziale tra
rapporti di lavoro privato e rapporti di
lavoro pubblico, in cui i comparti pubblici
possono e devono essere definiti « in coerenza
con quelli del settore privato », nei
quali la parita` di trattamento dei lavoratori
deve essere garantita e attuata in
modo assoluto, non puo` continuare a
esistere un sistema frammentario, disorganico
e, soprattutto, disomogeneo, come
quello previsto attualmente per il personale
del sistema camerale.
L’inserimento del personale del sistema
camerale in un unico e autonomo comparto
di contrattazione collettiva nazionale
risponde anche alla precisa esigenza di
omogeneizzare il contenuto dei contratti
di lavoro di tutto il personale del settore:
cio` al fine di valorizzare e di armonizzare
i compiti e le funzioni che ciascuno e`
chiamato a svolgere.
Si profila opportuno, quindi, costituire
un distinto comparto di contrattazione
collettiva, che riunisca e armonizzi i rapporti
di lavoro dei dipendenti del sistema
camerale, garantendo a tutti, in uguale
misura, medesime condizioni e trattamenti
retributivi e previdenziali, allo scopo di
realizzare appieno i princı`pi di imparzialita`
e di uguaglianza che la Costituzione
riconosce a tutti i cittadini.
Occorre sottolineare inoltre, sotto il profilo
degli oneri contrattuali, come le disposizioni
della proposta di legge non gravino
in alcun modo sul bilancio dello Stato,
neanche in forma indiretta, visto che il finanziamento
del sistema camerale si fonda
sul diritto annuale versato dalle imprese.
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ART. 1
1. Il comma 1 dell’articolo 19 della
legge 29 dicembre 1993, n. 580, e` sostituito
dal seguente:
« 1. L’ordinamento del personale delle
camere di commercio e degli enti di cui
agli articoli 4, comma 2, 6 e 7 della
presente legge e` disciplinato ai sensi dell’articolo
70, comma 4, del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni, in un unico comparto,
senza alcun onere a carico del bilancio
dello Stato ». |
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