S.N.A.L.C.C.

SINDACATO NAZIONALE AUTONOMO LAVORATORI CAMERE DI COMMERCIO 

Scrivi a SNALCC

HOME PAGE

 

Informative

Autonomie locali

Il nostro Sindacato

Rubriche

Area riservata

CAMERA DEI DEPUTATI N. 5771

PROPOSTA DI LEGGE
d’iniziativa del deputato TANZILLI
Modifica all’articolo 19 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, in
materia di ordinamento del personale delle camere di commercio,
industria, artigianato e agricoltura
Presentata il 7 aprile 2005


ONOREVOLI COLLEGHI ! — Con la presente proposta di legge si intende razionalizzare il sistema delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, di seguito denominate « camere di commercio », loro unioni e loro aziende speciali, al fine di porre rimedio a una situazione per certi versi anomala venutasi a creare per questi enti nel corso degli anni. L’effetto del suddetto intervento normativo e` di modificare l’attuale assetto della contrattazione collettiva riguardante il personale delle camere di commercio, loro unioni e loro aziende speciali, che vede tali enti inseriti in ambiti diversi di contrattazione pur facendo parte di un unico e omogeneo sistema al cui vertice si colloca l’Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura – Unioncamere. In un’ottica di privatizzazione del pubblico impiego in cui non ci puo` e non ci deve essere una differenza sostanziale tra rapporti di lavoro privato e rapporti di lavoro pubblico, in cui i comparti pubblici possono e devono essere definiti « in coerenza con quelli del settore privato », nei quali la parita` di trattamento dei lavoratori deve essere garantita e attuata in modo assoluto, non puo` continuare a esistere un sistema frammentario, disorganico e, soprattutto, disomogeneo, come quello previsto attualmente per il personale del sistema camerale. L’inserimento del personale del sistema camerale in un unico e autonomo comparto di contrattazione collettiva nazionale risponde anche alla precisa esigenza di omogeneizzare il contenuto dei contratti di lavoro di tutto il personale del settore: cio` al fine di valorizzare e di armonizzare i compiti e le funzioni che ciascuno e` chiamato a svolgere. Si profila opportuno, quindi, costituire un distinto comparto di contrattazione collettiva, che riunisca e armonizzi i rapporti di lavoro dei dipendenti del sistema camerale, garantendo a tutti, in uguale misura, medesime condizioni e trattamenti retributivi e previdenziali, allo scopo di realizzare appieno i princı`pi di imparzialita` e di uguaglianza che la Costituzione riconosce a tutti i cittadini. Occorre sottolineare inoltre, sotto il profilo degli oneri contrattuali, come le disposizioni della proposta di legge non gravino in alcun modo sul bilancio dello Stato, neanche in forma indiretta, visto che il finanziamento del sistema camerale si fonda sul diritto annuale versato dalle imprese.


__
ART. 1


1. Il comma 1 dell’articolo 19 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e` sostituito dal seguente: « 1. L’ordinamento del personale delle camere di commercio e degli enti di cui agli articoli 4, comma 2, 6 e 7 della presente legge e` disciplinato ai sensi dell’articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, in un unico comparto, senza alcun onere a carico del bilancio dello Stato ».

 

 

 

 

 Copyright © 2006 - Snalcc.it è di proprietà dello SNALCC - Sindacato Nazionale Autonomo Lavoratori Camere di Commercio

Tutti i diritti riservati.

powered by foggiaweb.it