QUESITI dallo SNALCC

In PENSIONE: si, quando, come.
Importanza della “indennità di posizione” anche ai
fini della INDENNITA’ di ANZIANITA’
.
QUESITO :
Buongiorno Achille
una volta tanto ricorro alla
tua cortesia per una curiosità, o meglio, per avere la conferma dei
miei....conteggi riguardo il raggiungimento del diritto alla pensione!
Dunque: ho
cominciato a lavorare, senza soluzioni di continuità, il 2 Febbraio 1971, per
cui, nel Gennaio 2006 avrò 35 anni di contributi. Poiché sono nato nel 1949,
compirò i 57 anni canonici a Maggio del 2006. E' da questa ultima data che
dovrei essere nelle condizioni per andare in pensione. Ciò premesso, la prima
finestra utile, secondo le mie conoscenze - poche in verità! - dovrebbe essere
il Luglio 2006...o no? Quando posso fare domanda? Ed ancora: se, una volta
presentata la domanda, posso chiedere una sorta di proroga col limite massimo il
31 Dicembre 2007? - dal 2008 entrerà in vigore la riforma -.
Ancora una
curiosità: presto avrò “la posizione organizzativa” che, oltre
ad essere pensionabile, incide anche nella liquidazione - TFR - In che misura mi
inciderà per la pensione tenendo conto che la percepirò per poco meno di un anno
e mezzo? Un anno e mezzo su 5 anni - e quindi per il 30% circa del suo valore -?
...oppure? Sulla liquidazione il surplus della posizione credo debba essere
aggiunto allo stipendio lordo. Subito dopo dovrei moltiplicare l'importo
complessivo per 13, dividere per 12 e moltiplicare di nuovo per gli anni di
effettivo servizio...giusto?
In attesa di
una tua cortese risposta, ti ringrazio e ti saluto fraternamente. RG. 29 gennaio
2005
Risposta :
Provo a
rispondere al composito quesito
1. La domanda
di pensione (dimissioni dall'ente cciaa) può essere proposta solo entro i 365
gg. antecedenti la data della cessazione del servizio; non un giorno prima pena
la nullità.
2. "Proroga".
Vuoi dire procrastinare la data delle dimissioni !!. (?). Una volta che la
domanda di pensione (a seguito di dimissioni dalla CCIAA accolte dall'ente
camerale) è stata accolta necessita che sia la CCIAA a rivedere il proprio
provvedimento per """motivi di interesse pubblico""". Quale?, se tu riesci ad
intravederlo e del valore tale da giustificare un nuovo provvedimento: di ritiro
della deliberazione; od anche di sola modifica (procrastinazione) del termine.
(?)
3. Attenzione
che .... col fuoco non si deve scherzare. Incombe la nuova riforma dal 2008.
4. Almeno 4
mesi prima dell'andata a riposo è necessario compilare la domanda, seguine le
modalità nel nostro sito
www.snalcc.it, IN PENSIONE SUBITO (procedura in vigore dal giugno 2004 verso
l'INPDAP) come sovente indicato nelle nostre NEWS SNALCC di questi ultimi sette
mesi.
5. Posizione
organizzativa, che ti sta per essere assegnata , e sue incombenze, implicanze,
validità ai fini della quiescenza-previdenza.
5 - 1. Per
poterne pretendere l'inserimento nel computo della INDENNITA’ di ANZIANITA' è
necessario possederla sino all'ultimo giorno di servizio. (Qualche CCIAA fa
storie...., qui è meglio intervenga il Segretario Nazionale, od il Responsabile
del Centro Studi “Gian Franco Marzola” o Commissione Naz.le di studio od
anche il responsabile problemi giuridico - legali).
5 – 2.
Determinazione del valore annuale ai fini di giungere alla definizione
complessiva dell’ammontare dell’indennità di anzianità. Tu hai gia accennato,
nel porre il quesito, alle modalità di calco che, senza entrare troppo in
particolari tecnici, possono essere ritenute corrette.
5 - 3. Per
quanto concerne l'inserimento della stessa nella base retributiva da considerare
ai fini del calcolo della media della retribuzione pensionabile (dell'ultimo
periodo di circa 10 anni, con sconti abbattitori del decennio per coloro che
possedevano una discreta anzianità di lavoro alla data del 1992) utile alla
definizione della "rendita" o pensione si debbono osservare vari aspetti, un
poco complessi che tralasciamo di esporre.
5 - 4. Certo è
che più la si possiede per lungo periodo, l'indennità di Posizione
organizzativa, meglio la si può avere tangibile ed incisiva nel valore della
(con scontata durata) decennale retribuzione da prendere in considerazione ai
fini della determinazione della media retributiva utile al calcolo della citata
"rendita", come sopra detto. Noi stiamo parlando, nel tuo caso, di un emolumento
prossimo si, ... ma a venire; pertanto, per quanto possa durare, ... forse si
tratta del 2005 e del 2006, e questi saranno in ogni caso gli anni che godranno
di retribuzione stipendiale più alta, utile a far crescere la, più volte
citata, "media retributiva" dell'ultimo periodo preso in considerazione.
5 - 5. Una
cosa è certa: la retribuzione stipendiale ai fini della pensione da prendere in
considerazione alla data del 31.12.1992(novantadue), - salvaguardia dei diritti
acquisiti alla stessa data (riforma pensionistica DINI, del 1995-97) - sarà
interamente comprensiva del valore dell'indennità di Posizione organizzativa.
((Leggi: annua retribuzione del 2006 moltiplicata per il coefficiente % (legge
965 del 1965) corrispondente al n.° degli anni di contribuzione accumulati alla
citata data del 31.12. 1992)).
6. Abbiamo
tuttavia sorvolato, almeno sin qui, di trattare il raggiungimento del diritto a
pensione e della sua decorrenza con attinenza alla finestra d'uscita!, e non ti
paia poco!!
6 - 1. Avrai
35 anni di contribuzione complessiva il 2 febbraio 2006!
6 - 2.
Compirai 57 anni d'età nel maggio 2006!
6 - 3. Nel
2006 necessita possedere i seguenti requisiti: 57 anni d'età e 35 anni di
contributi. Ovvero: 39 anni di contribuzione prescindendo dall'età.
6 - 4.
Finestra, da cui...butt...., NO! Meglio la porta seguente: 1 Luglio 2006, od
ogni altro dì successivo a quello di apertura della... finestra stessa.
7.
Ripensamenti in corso ... d'opera (di cui alla tua domanda?). AMMONIMENTO:
<<... se la nave su cui sei imbarcato stesse affondando e trovandoti in
coperta, pure in mutande, in prossimità della scialuppa di salvataggio ti
venisse in mente di aver scordato il cofanetto dei gioielli in cabina non
scendere a prenderlo, ... a meno che tu voglia godere delle tue gioie in fondo
al mare!! >>.
(Per conoscere
quanto asserisce il nostro Ente nazionale di previdenza “”INPDAP”” Vedi in:
http://www.snalcc.it/notadivulgativapensioni.htm la
Circolare INPDAP
4/10/2004 Prot n. 13188 avente per <<OGGETTO: Legge 23 agosto 2004, n. 243.
Riforma del sistema pensionistico >>). Per il testo della Legge 23 agosto 2004,
n. 243 vedi: http://www.snalcc.it/legge23agosto2004.htm
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Achille
Giovanni Piardi. Sezione Nazionale Quiescenza - Previdenza del SNALCC.
www.snalcc.it
Home Page
- Dipartimento Pensioni. 2 febbraio 2005

Collega, lavoratore di
categoria B1. Definizione della pensione
QUESITO:
Achille,
ti invio un quesito in merito ad una richiesta di pensione che un nostro
iscritto di ……… vuole inoltrare. Intanto i dati. Anagrafica: A. B. nato il
…./09/1947 Servizio CCIAA: dal …./9/1973. Ricongiunzioni: 3 anni 10 mesi 10
giorni. Orfano di guerra. Dati stipendiali (gennaio 2005) : LIVELLO B1.
STIPENDIO 1. 229, 88 – SALARIO ANZ. 91,16 - RETR. IND. ANZ. 54,37 - IND.
COMPARTO 39,31 - IND. EX 3/4 LIVELLO 5.38 . Il collega voleva sapere: A) se e
quando può andarsene in pensione; B) con che retribuzione?; C) Potrebbe esserci
un periodo (da 1 a due anni) svolto presso l' Istituto …. che non è stato
ricongiunto: si può e vale la pena farlo ora? Ti ringrazio e saluto. Segretario
SNALCC di ……. 3 febbraio 2005
RISPOSTA al quesito posto dal Segretario SNALCC di…….
Partiamo dal fondo… della domanda.
A.
1 o 2 anni di lavoro all'Istituto … credo saranno stati coperti da previdenza
obbligatoria INPS.
Perciò quando ha chiesto la ricongiunzione (...mi riferisci: "" Ricongiunzioni:
3 anni 10 mesi 10 giorni"") la stessa avrebbe dovuto includere anche detto
periodo lavorato presso il citato Istituto; infatti, la norma non consente la
ricongiunzione parziale (ma, tutto ad un’unica Cassa; o di qua o di là). Nel
merito 2 anni sono, anche oggi, un 4% utile al calcolo della (Rendita) pensione.
Se ricongiunti e rientrando temporalmente entro la data del 1992, valgono pure
di più (in virtù della tentata salvaguardia dei diritti acquisiti al 1992 in
ossequio alla legge 965 del 1965 - Vecchie % di rendita pensionistica di cui
alla ex CPDEL o INPDAP). Ma ricongiungerli (o riscattarli) oggi, avendo anche
superato ampiamente l'età dei 50 anni, risulta assai oneroso essendo commisurati
all'attuale retribuzione. Un’ idea di costi, per ciascun anno: l'attuale
contribuzione INPDAP (vedi cedolino paga) mensile moltiplicato 13. Verificare,
perciò, se il succitato periodo non sia già incluso nei suddetti 3 anni e 10
mesi e 10gg; se sono stati omessi vedere perchè?.
B.
Se e quando in pensione ?
Coll'età anagrafica di anni 58 al (…) settembre 2005 ed anni 35, 10m. e 10gg.
(32 cciaa + 3a. 10 m. e 10 gg. dovuti a ricongiunzione di periodi pregressi) di
contribuzione alla stessa data ( …sett.), potresti andare in pensione ... anche
subito. Attenzione, tuttavia, all'osservanza del bimestre di preavviso verso la
CCIAA (pena… la penale di due mesi di stipendio) ed alla necessità operativa di
inoltrare almeno 4 mesi prima la domanda di pensione “” IN PENSIONE SUBITO””
(vedi sito www.snalcc.it - Home Page) verso la Cassa INPDAP. Chiedi il
collocamento a riposo, perciò a decorrere dal 1° luglio 2005.
C.
Con quale importo mensile di pensione ?
I dati espressi con riferimento alla retribuzione in godimento utile al calcolo
della pensione (appunto su base retributiva) non possono essere ritenuti
esaustivi: sono in difetto, mancando altri emolumenti definiti salario
accessorio, utile (ed incidente) a partire dalla retribuzione 1996. Tentiamo,
tuttavia, un calcolo empirico. (…). (…).
Credo si possa giungere ad una retribuzione media annua (dell'ultimo periodo
preso a riferimento), utile al calcolo pensionistico, di almeno € 18.000 circa.
Per quanto sopra, la pensione lorda annua, commisurata ad anni 35 e 10 mesi, può
attestarsi attorno ad € 14.400 lordi (DA dividere per 13). Salvo E.& O.
D.
Orfano di guerra .
Il beneficio per il collega che si trova in detta "qualifica" è quello di cui
all'art. 2 della legge 336 del 24 maggio 1970: tre aumenti biennali (al 2,5% cad.)
sullo stipendio finale, validi sia per il conteggio della pensione (da
aggiungere, come recita l'apposito prospetto INPDAP, all'importo maturato sulla
base retributiva) quanto per la definizione della base annua utile al calcolo
dell'ammontare dell'Indennità di anzianità.
Achille Giovanni Piardi. S.N.A.L.C.C. Sindacato Nazionale Autonomo Lavoratori
Camere di Commercio. http://www.snalcc.it - Sezione Nazionale Quiescenza –
Previdenza. 5 Febbraio 2005

RICONGIUNZIONE POSSIBILE dopo aver subìto l’annullamento della pensione di invalidità
Quesito
(Lavoratore della Camera di
Commercio di C.)
Sono stato titolare di pensione di
invalidità dell’INPS, che mi è stata sospesa nel 1985. Da qualche anno mi è
stata revocata definitivamente. Potrei ora fare domanda di ricongiunzione o di
riscatto di quegli anni che ora mi ritrovo nonostante siano stati, a suo tempo,
utilizzati per poter avere quella pensione, ripeto, revocata? Quanto pagherei?
Ora lavoro quale dipendente camerale e mi mancano (mancherebbero) solo due anni
per andare in pensione.
Risposta
Poiché la pensione di invalidità
è stata revocata, i contributi giacenti presso l’AGO (Assic. Gen. Obbligatoria)
INPS si sono liberati e possono essere, perciò, ricongiunti. Il conteggio è
abbastanza complesso (per poterlo spiegare e comprendere correttamente da parte
del lavoratore) certo sarà oneroso visto che, purtroppo, lo sta per chiedere: 1)
solo ora quando è già in età di pensione (e… oltre la soglia dei 50 anni); 2)
con lo stipendio attuale, riferito al giorno della domanda, (più alto che in
passato) sulla base del quale deve essere operato il calcolo per giungere al
cosiddetto onere della ricongiunzione . E’ possibile la rateizzazione
dell’onere.
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SNALCC (Di.CCAP) - Sezione
Nazionale Quiescenza - Previdenza 1.3.2004 - Achille Giovanni Piardi

PENALIZZAZIONE
(con riduzione) che non verrà tolta
Quesito
Sono una pensionata delle
Camere di Commercio col trattamento a carico dell’INPDAP a decorrere dal 1997,
con una trattenuta mensile, pesante, del 13%. Mi è stato riferito che quando
raggiungerò l’età pensionabile per la vecchiaia la percentuale di penalizzazione
per gli anni che mi mancavano al raggiungimento dei 35 anni verrà tolta. Risulta
vero?
Risposta
Sono tenuto a dirLe NO!
Comunque credo che lo constaterà presto poiché le donne, per fortuna dal 1995
anche quelle dipendenti pubbliche, conseguono il trattamento di vecchiaia al 60°
anno d’età.Nel merito debbo dirle che la norma di legge (comma 16, art. 11 della
Legge 29.12.1993, n. 537) con effetto dal primo gennaio 1994, ha previsto, per
coloro che hanno conseguito il diritto a pensione anticipata con un’anzianità
contributiva inferiore a 35 anni, che l’importo del relativo trattamento
pensionistico, ivi compresa l’indennità integrativa speciale, fosse ridotto, in
proporzione agli anni mancanti al raggiungimento del predetto requisito
contributivo, secondo le ormai tristemente note percentuali di cui alla Tabella
A unita alla citata legge. Sino ad oggi non è intervenuta alcuna modifica tesa a
far ripristinare per intero la pensione al momento dell’età pensionabile per la
vecchiaia.
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SNALCC (Di.CCAP) - Sezione
Nazionale Quiescenza - Previdenza 1.3.2004 - Achille Giovanni Piardi

LA "VECCHIAIA PER LE DONNE"
a 60 anni
Quesito
Sono un lavoratore camerale,
mi preoccupa la condizione previdenziale - pensionistica di mia moglie.
A suo tempo ha lavorato per
13 anni come dipendente privata e poi ha completato, entro il 1992, 15 anni di
contribuzione attraverso i versamenti volontari. Quando compirà il 60° anno
d'età avrà diritto alla pensione di vecchiaia, o nel frattempo cambierà la
normativa?
Risposta
Dica a sua moglie che può
stare tranquilla. Per le pensioni di vecchiaia non è, sino a questo momento,
intervenuta alcuna modifica legislativa. In ogni caso le proposte di cambiamento
portate in discussione dal governo riguardano le pensioni d'anzianità. Cogliamo
l'occasione per precisare che anche le colleghe lavoratrici camerali (in
servizio o dimesse) godono degli stessi diritti previsti per le lavoratrici del
settore privato, in particolare di quello del pensionamento con trattamento di
vecchiaia all'età di 60 (sino al 1995 necessitavano 65 anni, come per i maschi).
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SNALCC (Di.CCAP) - Sezione
Nazionale Quiescenza - Previdenza - 12
novembre 2003

MATERNITÀ' e pensione
CONTRIBUTI PREVIDENZIALI CON ALTRO ENTE e PENSIONE
SUPPLEMENTARE.
1) Domanda.
Sono dipendente della Camera di Commercio di …. .
Mia moglie potrebbe inoltrare domanda di ricostituzione della pensione
integrativa al minimo per due maternità avute prima del rapporto di lavoro ? Un
tempo mi era stato riferito che non avrebbe potuto. Ora sarebbe possibile ?
Risposta.
Le norme di legge attualmente in vigore consentono
alle lavoratrici madri dipendenti iscritte all'INPS e alle forme di previdenza
sostitutive ed esclusive dell'A.G.O, ecc. (cioè dipendenti della pubblica
amministrazione - vedi INPDAP), di poter utilizzare i periodi corrispondenti al
congedo di maternità (gravidanza e puerperio), verificatisi al di fuori del
rapporto di lavoro, considerandoli validi ai fini pensionistici, fatta salva la
condizione che la lavoratrice possa far valere almeno cinque anni di
contribuzione versata in costanza di rapporto di lavoro prima ovvero dopo
l'evento maternità. Questo per tutte le lavoratrici madri.
Nel caso della moglie del collega camerale,
titolare di pensione integrata al minimo, crediamo che l'iniziativa non sortisca
grandi effetti, infatti, quando la pensione in godimento è del tipo evidenziato,
in genere, l'aumento derivante dall'inclusione dei periodi attinenti la
maternità viene assorbito nell'importo integrato senza, cioè , avere alcun
beneficio concreto.
2) Domanda.
Cosa può fare un pensionato che ha un certo numero
di contributi con altro ente previdenziale ma non ha potuto cumularli con quelli
che gli hanno prodotto la pensione principale ?
Risposta.
Tra le tanti vicissitudini pensionistiche, può
accadere che un lavoratore assicurato arrivi all'età di pensione per la
vecchiaia senza aver raggiunto il sufficiente numero di contributi utili per il
diritto alla pensione cosiddetta autonoma (20 anni = 1040 settimane) e non abbia
voluto (o potuto) unire detti contributi con altri versati in un Fondo diverso,
presso il quale ha ottenuto la pensione principale che ha in godimento. Nella
presente fattispecie: titolare di pensione, a carico di solito
dell'amministrazione pubblica (Enti Locali, Stato - vale a dire INPDAP) può
chiedere all'INPS la pensione supplementare calcolata col sistema retributivo se
la vecchia contribuzione risale tutta a prima del 1° gennaio 1996.
Il diritto nasce all'età di 60 anni per le donne e
65 per i maschi. In presenza di requisiti viene liquidata una pensione che non
viene inglobata in quella principale già in godimento, ma è corrisposta a se
stante.
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Sezione Nazionale Quiescenza e
Previdenza del SNALCC - 22 Ottobre 2003