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QUESITI dallo SNALCC

 

 

In PENSIONE: si, quando, come.

Importanza della “indennità di posizione” anche ai fini della INDENNITA’ di ANZIANITA

 

QUESITO :

Buongiorno Achille

una volta tanto ricorro alla tua cortesia per una curiosità, o meglio, per avere la conferma dei miei....conteggi riguardo il raggiungimento del diritto alla pensione!

Dunque: ho cominciato a lavorare, senza soluzioni di continuità, il 2 Febbraio 1971, per cui, nel Gennaio 2006 avrò 35 anni di contributi. Poiché sono nato nel 1949, compirò i 57 anni canonici  a Maggio del 2006. E' da questa ultima data che dovrei essere nelle condizioni per andare in pensione. Ciò premesso, la prima finestra utile, secondo le mie conoscenze - poche in verità! - dovrebbe essere il Luglio 2006...o no? Quando posso fare domanda? Ed ancora: se, una volta presentata la domanda, posso chiedere una sorta di proroga col limite massimo il 31 Dicembre 2007? - dal 2008 entrerà in vigore la riforma -.

Ancora una curiosità: presto avrò “la posizione organizzativa” che, oltre ad essere pensionabile, incide anche nella liquidazione - TFR - In che misura mi inciderà per la pensione tenendo conto che la percepirò per poco meno di un anno e mezzo? Un anno e mezzo su 5 anni - e quindi per il 30% circa del suo valore -? ...oppure? Sulla liquidazione il surplus della posizione credo debba essere aggiunto allo stipendio lordo. Subito dopo dovrei moltiplicare l'importo complessivo per 13, dividere per 12 e moltiplicare di nuovo per gli anni di effettivo servizio...giusto?

In attesa di una tua cortese risposta, ti ringrazio e ti saluto fraternamente. RG. 29 gennaio 2005

 

Risposta :

Provo a rispondere al composito quesito

 

1. La domanda di pensione (dimissioni dall'ente cciaa) può essere proposta solo entro i 365 gg. antecedenti la data della cessazione del servizio; non un giorno prima pena la nullità.

2. "Proroga". Vuoi dire procrastinare la data delle dimissioni !!. (?). Una volta che la domanda di pensione (a seguito di dimissioni dalla CCIAA accolte dall'ente camerale) è stata accolta necessita che sia la CCIAA a rivedere il proprio provvedimento per """motivi di interesse pubblico""". Quale?, se tu riesci ad intravederlo e del valore tale da giustificare un nuovo provvedimento: di ritiro della deliberazione; od anche di sola modifica (procrastinazione) del termine. (?)

3. Attenzione che .... col fuoco non si deve scherzare. Incombe la nuova riforma dal 2008.

4. Almeno 4 mesi prima dell'andata a riposo è necessario compilare la domanda, seguine le modalità nel nostro sito www.snalcc.it, IN PENSIONE SUBITO (procedura in vigore dal giugno 2004 verso l'INPDAP) come sovente indicato nelle nostre NEWS SNALCC di questi ultimi sette mesi.

5. Posizione organizzativa, che ti sta per essere assegnata , e sue incombenze, implicanze, validità ai fini della quiescenza-previdenza.

5 - 1. Per poterne pretendere l'inserimento nel computo della INDENNITA’ di ANZIANITA' è necessario possederla sino all'ultimo giorno di servizio. (Qualche CCIAA fa storie...., qui è meglio intervenga il Segretario Nazionale, od il Responsabile del Centro Studi “Gian Franco Marzola” o Commissione Naz.le di studio od anche il responsabile problemi giuridico - legali).

5 – 2.  Determinazione del valore annuale ai fini di giungere alla definizione complessiva dell’ammontare dell’indennità di anzianità. Tu hai gia accennato, nel porre il quesito, alle modalità di calco che, senza entrare troppo in particolari tecnici, possono essere ritenute corrette.

5 - 3. Per quanto concerne l'inserimento della stessa nella base retributiva da considerare ai fini del calcolo della media della retribuzione pensionabile (dell'ultimo periodo di circa 10 anni, con sconti abbattitori del decennio per coloro che possedevano una discreta anzianità di lavoro alla data del 1992) utile alla definizione della "rendita" o pensione si debbono osservare vari aspetti, un poco complessi che tralasciamo di esporre.

5 - 4. Certo è che più la si possiede per lungo periodo, l'indennità di Posizione organizzativa, meglio la si può avere tangibile ed incisiva nel valore della  (con scontata durata) decennale retribuzione da prendere in considerazione ai fini della determinazione della media retributiva utile al calcolo della citata "rendita", come sopra detto. Noi stiamo parlando, nel tuo caso, di un emolumento prossimo si, ... ma a venire; pertanto, per quanto possa durare, ... forse si tratta del 2005 e del 2006, e questi saranno in ogni caso gli anni che godranno di retribuzione stipendiale più alta, utile a far crescere la, più volte citata, "media retributiva" dell'ultimo periodo preso in considerazione.

5 - 5. Una cosa è certa: la retribuzione stipendiale ai fini della pensione da prendere in considerazione alla data del 31.12.1992(novantadue),  - salvaguardia dei diritti acquisiti alla stessa data (riforma pensionistica DINI, del 1995-97)  -  sarà interamente comprensiva del valore dell'indennità di Posizione organizzativa. ((Leggi: annua retribuzione del 2006 moltiplicata per il coefficiente % (legge 965 del 1965) corrispondente al n.° degli anni di contribuzione accumulati alla citata data del 31.12. 1992)).

6. Abbiamo tuttavia sorvolato, almeno sin qui, di trattare il raggiungimento del diritto a pensione e della sua decorrenza con attinenza alla finestra d'uscita!, e non ti paia poco!! 

6 - 1. Avrai 35 anni di contribuzione complessiva il 2 febbraio 2006!

6 - 2. Compirai 57 anni d'età nel maggio 2006!

6 - 3. Nel 2006 necessita possedere i seguenti requisiti: 57 anni d'età e 35 anni di contributi. Ovvero: 39 anni di contribuzione prescindendo dall'età.

6 - 4. Finestra, da cui...butt...., NO! Meglio la porta seguente: 1 Luglio 2006, od ogni altro dì successivo a quello di apertura della... finestra stessa.

7. Ripensamenti in corso ... d'opera (di cui alla tua domanda?). AMMONIMENTO:  <<...  se la nave su cui sei imbarcato stesse affondando e trovandoti in coperta, pure in mutande, in prossimità della scialuppa di salvataggio ti venisse in mente di aver scordato il cofanetto dei gioielli in cabina non scendere a prenderlo, ... a meno che tu voglia godere delle tue gioie in fondo al mare!! >>.

(Per conoscere quanto asserisce il nostro Ente nazionale di previdenza “”INPDAP”” Vedi in: http://www.snalcc.it/notadivulgativapensioni.htm   la Circolare INPDAP 4/10/2004  Prot n. 13188 avente per <<OGGETTO: Legge 23 agosto 2004, n. 243. Riforma del sistema pensionistico >>).  Per il testo della Legge 23 agosto 2004, n. 243 vedi:  http://www.snalcc.it/legge23agosto2004.htm                   

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Achille Giovanni Piardi. Sezione Nazionale Quiescenza - Previdenza del SNALCC. 

www.snalcc.it Home Page  - Dipartimento Pensioni. 2 febbraio 2005

 

 

Collega, lavoratore di categoria B1. Definizione della pensione



QUESITO:
Achille,
ti invio un quesito in merito ad una richiesta di pensione che un nostro iscritto di ……… vuole inoltrare. Intanto i dati. Anagrafica: A. B. nato il …./09/1947 Servizio CCIAA: dal …./9/1973. Ricongiunzioni: 3 anni 10 mesi 10 giorni. Orfano di guerra. Dati stipendiali (gennaio 2005) : LIVELLO B1. STIPENDIO 1. 229, 88 – SALARIO ANZ. 91,16 - RETR. IND. ANZ. 54,37 - IND. COMPARTO 39,31 - IND. EX 3/4 LIVELLO 5.38 . Il collega voleva sapere: A) se e quando può andarsene in pensione; B) con che retribuzione?; C) Potrebbe esserci un periodo (da 1 a due anni) svolto presso l' Istituto …. che non è stato ricongiunto: si può e vale la pena farlo ora? Ti ringrazio e saluto. Segretario SNALCC di ……. 3 febbraio 2005

RISPOSTA al quesito posto dal Segretario SNALCC di…….

Partiamo dal fondo… della domanda.
A.
1 o 2 anni di lavoro all'Istituto … credo saranno stati coperti da previdenza obbligatoria INPS.
Perciò quando ha chiesto la ricongiunzione (...mi riferisci: "" Ricongiunzioni: 3 anni 10 mesi 10 giorni"") la stessa avrebbe dovuto includere anche detto periodo lavorato presso il citato Istituto; infatti, la norma non consente la ricongiunzione parziale (ma, tutto ad un’unica Cassa; o di qua o di là). Nel merito 2 anni sono, anche oggi, un 4% utile al calcolo della (Rendita) pensione. Se ricongiunti e rientrando temporalmente entro la data del 1992, valgono pure di più (in virtù della tentata salvaguardia dei diritti acquisiti al 1992 in ossequio alla legge 965 del 1965 - Vecchie % di rendita pensionistica di cui alla ex CPDEL o INPDAP). Ma ricongiungerli (o riscattarli) oggi, avendo anche superato ampiamente l'età dei 50 anni, risulta assai oneroso essendo commisurati all'attuale retribuzione. Un’ idea di costi, per ciascun anno: l'attuale contribuzione INPDAP (vedi cedolino paga) mensile moltiplicato 13. Verificare, perciò, se il succitato periodo non sia già incluso nei suddetti 3 anni e 10 mesi e 10gg; se sono stati omessi vedere perchè?.
B.
Se e quando in pensione ?
Coll'età anagrafica di anni 58 al (…) settembre 2005 ed anni 35, 10m. e 10gg. (32 cciaa + 3a. 10 m. e 10 gg. dovuti a ricongiunzione di periodi pregressi) di contribuzione alla stessa data ( …sett.), potresti andare in pensione ... anche subito. Attenzione, tuttavia, all'osservanza del bimestre di preavviso verso la CCIAA (pena… la penale di due mesi di stipendio) ed alla necessità operativa di inoltrare almeno 4 mesi prima la domanda di pensione “” IN PENSIONE SUBITO”” (vedi sito www.snalcc.it - Home Page) verso la Cassa INPDAP. Chiedi il collocamento a riposo, perciò a decorrere dal 1° luglio 2005.
C.
Con quale importo mensile di pensione ?
I dati espressi con riferimento alla retribuzione in godimento utile al calcolo della pensione (appunto su base retributiva) non possono essere ritenuti esaustivi: sono in difetto, mancando altri emolumenti definiti salario accessorio, utile (ed incidente) a partire dalla retribuzione 1996. Tentiamo, tuttavia, un calcolo empirico. (…). (…).
Credo si possa giungere ad una retribuzione media annua (dell'ultimo periodo preso a riferimento), utile al calcolo pensionistico, di almeno € 18.000 circa.
Per quanto sopra, la pensione lorda annua, commisurata ad anni 35 e 10 mesi, può attestarsi attorno ad € 14.400 lordi (DA dividere per 13). Salvo E.& O.
D.
Orfano di guerra .
Il beneficio per il collega che si trova in detta "qualifica" è quello di cui all'art. 2 della legge 336 del 24 maggio 1970: tre aumenti biennali (al 2,5% cad.) sullo stipendio finale, validi sia per il conteggio della pensione (da aggiungere, come recita l'apposito prospetto INPDAP, all'importo maturato sulla base retributiva) quanto per la definizione della base annua utile al calcolo dell'ammontare dell'Indennità di anzianità.

Achille Giovanni Piardi. S.N.A.L.C.C. Sindacato Nazionale Autonomo Lavoratori Camere di Commercio. http://www.snalcc.it - Sezione Nazionale Quiescenza – Previdenza. 5 Febbraio 2005
 

 

RICONGIUNZIONE POSSIBILE dopo aver subìto  l’annullamento della pensione di invalidità

 

Quesito

(Lavoratore della Camera di Commercio di C.)

Sono stato titolare di pensione di invalidità dell’INPS, che mi è stata sospesa nel 1985. Da qualche anno mi è stata revocata definitivamente. Potrei ora fare domanda di ricongiunzione o di riscatto di quegli anni che ora mi ritrovo nonostante siano stati, a suo tempo, utilizzati per poter avere quella pensione, ripeto, revocata? Quanto pagherei? Ora lavoro quale dipendente camerale e mi mancano (mancherebbero) solo due anni per andare in pensione.

Risposta

Poiché la pensione di invalidità è stata revocata, i contributi giacenti presso l’AGO (Assic. Gen. Obbligatoria) INPS si sono liberati e possono essere, perciò, ricongiunti. Il conteggio è abbastanza complesso (per poterlo spiegare e comprendere correttamente da parte del lavoratore) certo sarà oneroso visto che, purtroppo, lo sta per chiedere: 1) solo ora quando è già in età di pensione (e… oltre la soglia dei 50 anni); 2) con lo stipendio attuale, riferito al giorno della domanda, (più alto che in passato) sulla base del quale deve essere operato il calcolo per giungere al cosiddetto onere della ricongiunzione . E’ possibile la rateizzazione dell’onere.

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SNALCC (Di.CCAP) - Sezione Nazionale Quiescenza - Previdenza  1.3.2004 - Achille Giovanni Piardi

 

PENALIZZAZIONE (con riduzione) che non verrà tolta

 

Quesito

Sono una pensionata delle Camere di Commercio col trattamento a carico dell’INPDAP a decorrere dal 1997, con una trattenuta mensile, pesante, del 13%. Mi è stato riferito che quando raggiungerò l’età pensionabile per la vecchiaia la percentuale di penalizzazione per gli anni che mi mancavano al raggiungimento dei 35 anni verrà tolta. Risulta vero?

Risposta

Sono tenuto a dirLe NO! Comunque credo che lo constaterà presto poiché le donne, per fortuna dal 1995 anche quelle dipendenti pubbliche, conseguono il trattamento di vecchiaia al 60° anno d’età.Nel merito debbo dirle che la norma di legge (comma 16, art. 11 della Legge 29.12.1993, n. 537) con effetto dal primo gennaio 1994, ha previsto, per coloro che hanno conseguito il diritto a pensione anticipata con un’anzianità contributiva inferiore a 35 anni, che l’importo del relativo trattamento pensionistico, ivi compresa l’indennità integrativa speciale, fosse ridotto, in proporzione agli anni mancanti al raggiungimento del predetto requisito contributivo, secondo le ormai tristemente note percentuali di cui alla Tabella A unita alla citata legge. Sino ad oggi non è intervenuta alcuna modifica tesa a far ripristinare per intero la pensione al momento dell’età pensionabile per la vecchiaia.

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SNALCC (Di.CCAP) - Sezione Nazionale Quiescenza - Previdenza  1.3.2004 - Achille Giovanni Piardi

 

LA "VECCHIAIA PER LE DONNE" a 60 anni

Quesito

Sono un lavoratore camerale, mi preoccupa la condizione previdenziale - pensionistica di mia moglie. 

A suo tempo ha lavorato per 13 anni come dipendente privata e poi ha completato, entro il 1992, 15 anni di contribuzione attraverso i versamenti volontari. Quando compirà il 60° anno d'età avrà diritto alla pensione di vecchiaia, o nel frattempo cambierà la normativa?

Risposta

Dica a sua moglie che può stare tranquilla. Per le pensioni di vecchiaia non è, sino a questo momento, intervenuta alcuna modifica legislativa. In ogni caso le proposte di cambiamento portate in discussione dal governo riguardano le pensioni d'anzianità. Cogliamo l'occasione per precisare che anche le colleghe lavoratrici camerali (in servizio o dimesse) godono degli stessi diritti previsti per le lavoratrici del settore privato, in particolare di quello del pensionamento con trattamento di vecchiaia all'età di 60 (sino al 1995 necessitavano 65 anni, come per i maschi).

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SNALCC (Di.CCAP) - Sezione Nazionale Quiescenza - Previdenza - 12 novembre 2003

 

 

MATERNITÀ' e pensione

CONTRIBUTI PREVIDENZIALI CON ALTRO ENTE e PENSIONE SUPPLEMENTARE.

 

1) Domanda.

Sono dipendente della Camera di Commercio di …. . Mia moglie potrebbe inoltrare domanda di ricostituzione della pensione integrativa al minimo per due maternità avute prima del rapporto di lavoro ? Un tempo mi era stato riferito che non avrebbe potuto. Ora  sarebbe possibile ?

   Risposta.

Le norme di legge attualmente in vigore consentono alle lavoratrici madri dipendenti iscritte all'INPS e alle forme di previdenza sostitutive ed esclusive dell'A.G.O, ecc. (cioè dipendenti della pubblica amministrazione - vedi INPDAP), di poter utilizzare i periodi corrispondenti al congedo di maternità (gravidanza e puerperio), verificatisi al di fuori del rapporto di lavoro, considerandoli validi ai fini pensionistici, fatta salva la condizione che la lavoratrice possa far valere almeno cinque anni di contribuzione versata in costanza di rapporto di lavoro prima ovvero dopo l'evento maternità. Questo per tutte le lavoratrici madri.

 Nel caso della moglie del collega camerale, titolare di pensione integrata al minimo, crediamo che l'iniziativa non sortisca grandi effetti, infatti, quando la pensione in godimento è del tipo evidenziato, in genere, l'aumento derivante dall'inclusione dei periodi attinenti la maternità viene assorbito nell'importo integrato senza, cioè , avere alcun beneficio concreto.

 

2) Domanda.

Cosa può fare un pensionato che ha un certo numero di contributi con altro ente previdenziale ma non ha potuto cumularli con quelli che gli hanno prodotto la pensione principale ?

     Risposta.

Tra le tanti vicissitudini pensionistiche, può accadere che un lavoratore assicurato arrivi all'età di pensione per la vecchiaia senza aver raggiunto il sufficiente numero di contributi utili per il diritto alla pensione cosiddetta autonoma (20 anni = 1040 settimane) e non abbia voluto (o potuto) unire detti contributi con altri versati in un Fondo diverso, presso il quale ha ottenuto la pensione principale che ha in godimento. Nella presente fattispecie: titolare di pensione, a carico di solito dell'amministrazione pubblica (Enti Locali, Stato - vale a dire INPDAP) può chiedere all'INPS la pensione supplementare calcolata col sistema retributivo se la vecchia contribuzione risale tutta a prima del 1° gennaio 1996.

Il diritto nasce all'età di 60 anni per le donne e 65 per i maschi. In presenza di requisiti viene liquidata una pensione che non viene inglobata in quella principale già in godimento, ma è corrisposta a se stante.

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Sezione Nazionale Quiescenza e Previdenza del SNALCC  -  22 Ottobre 2003

 

 

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