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Alla ricerca dei requisiti minimi necessari per il diritto a pensione e già si pensa: “… che fare dopo!”; cumulo permettendo.

Quesito

Caro Achille, grazie per le informazioni di carattere diciamo così "pensionistico" che continui con grande competenza ad inviarci. Siccome sarò costretto ad andarmene dall’Ufficio all'inizio del 2006, ti chiedo se puoi farmi un calcolo, anche approssimativo, di quanto percepirò di pensione (sono attualmente retribuito da D3). Compirò 57 anni a giugno del 2005 con 34 anni di servizio alla CCIAA alla data dell’ottobre 2005 cui vanno aggiunti 18 mesi tra servizio militare, riscattato, e altri mesi di servizi ricongiunti. Inoltre sarei interessato a conoscere a quali condizioni e quale tipo di attività lavorativa potrei svolgere "da pensionato". Resto a disposizione per fornirti quanto Ti servirà. Cordiali saluti,  C.G.

Risposta

1. Comunque, mi sembra che tu giochi un po' troppo d'anticipo: va bene due mesi di preavviso (con effettivo lavoro nell’ambito del bimestre) all'ente camerale e quattro mesi prima la domanda alla Cassa, ma così tanto prima? Inoltre credo arriverà prima un altro contratto con i necessari aumenti.

2. At ogni modo fammi avere il cedolino paga con tutto ciò che è pensionabile, compreso il salario accessorio; vedremo, poiché non è proprio semplicissimo!

3. Il modello di domanda IN PENSIONE SUBITO da inoltrare alla Cassa INPDAP o direttamente o tramite la CCIAA puoi prenderlo dal nostro sito o da quello inpdap.. comunque credo di averlo trasmesso in questi ultimi mesi con i relativi allegati.

4. Complessivamente al compimento dei 57 anni (7.6.2005) avresti (34 anni di CCIAA + 18 mesi) 35 anni e 6 mesi di contributi ? Se così fosse, puoi pensionarti con decorrenza 1 ottobre 2005 (almeno 57 anni con 35 di contributi al 30 giugno 2005).!! 

5. Di quanto sarà, anche approssimativo , l’importo della mia pensione?, mi domandi.

Partiamo dall’ipotesi che il tuo reddito annuo pensionabile ammonti a circa 26.000, oo Euro. Precisazione:

Il calcolo della pensione è in più quote:

  1. Quota A) applicata su una base pensionabile pari all’ultimo stipendio ma solo in riferimento all’anzianità assicurativa INPDAP fino al 31.12.1992;

  2. Quota B) per anzianità assicurativa successiva al 31.12.1992 applicata su una retribuzione media pensionabile ricavata dagli ultimi circa sette anni fino a raggiungere gradualmente gli ultimi dieci (alla fine del 2008).

  3. Vi è poi da tenere presente che, dal 1995, l’aliquota % di rendimento da applicare alla retribuzione pensionabile è pari al 2% per ogni anno, come avviene per i lavoratori iscritti all’INPS. La retribuzione, infine, prevede l’inclusione nello stipendio dell’indennità integrativa speciale (I.I.S.) e, per il calcolo della seconda quota, delle voci accessorie (… leggi salario accessorio) dal 1996.

Come si vede, non è troppo semplice da spiegare. Comunque, siccome siamo partiti dai lordi 26.000,oo euro di retribuzione ora goduta per arrivare alla pensione da riscuotere...; possiamo dire (applicando il meccanismo che sopra abbiamo cercato di chiarire…) che la tua pensione annua lorda (con 35 anni di contributi) dal 1.1.2006 potrebbe essere attorno a € 20.800,oo (annui da ripartire su 13 mesi = € 1.600 lordi/mese). Potremmo essere più precisi quando sarai prossimo a lasciare il servizio.

6. CUMULO PENSIONE – RETRIBUZIONE (o altro reddito): sino a questo momento, dopo gli ultimi aggiustamenti in termine di compatibilità. Di norma la pensione di anzianità non è cumulabile con la retribuzione da lavoro dipendente, esclusa quella ottenuta con 40 anni di contribuzione ovvero quella erogata sulla base di 37 anni di contributi e 58 di età. Il pensionato che non avesse questi requisiti e se titolare di pensione anteriore al 1.1.2003 può ottenere la totale cumulabilità se versa un'una tantum.

Se il pensionato svolge un lavoro autonomo deve rinunciare al 30% della quota di pensione che supera il trattamento minimo INPS (comunque entro il 30% del reddito prodotto). Il cumulo è integrale se la pensione è stata conseguita con 40 anni di contributi.

Quando il pensionato compie l'età pensionabile (60 le donne e 65 i maschi) gli sarà consentito il cumulo integrale della pensione con tutti redditi, (attenzione, però, alle % IRPEF)!!!

 

CUMULO. (Aggiungiamo per completezza d’informazione). A prescindere dalle circostanze personali precisiamo che con il primo gennaio 2003 il regime di totale cumulabilità con i redditi da lavoro dipendente e autonomo già previsto per le e pensioni liquidate con 40 anni di contribuzione è stato esteso alle pensioni di anzianità liquidate con 37 anni di contributi a condizione che il lavoratore abbia compiuto 58 anni d’età. Tali requisiti debbono sussistere all’atto del pensionamento. Resta inteso che coloro che accedono alla pensione con requisiti inferiori non possono beneficiare di questo speciale regime di cumulo. Ma anche i pensionati alla data del 1° dicembre 2002 e nei confronti dei quali trovava applicazione il regime di divieto totale o parziale di cumulo hanno potuto acquistare la totale cumulabilità versando il cosiddetto “pedaggio”. Tale facoltà, se pensionati alla data appena sopra detta, volendo iniziare un lavoro subordinato o autonomo, il contributo dovrà essere versato entro tre mesi dall’inizio della nuova attività. Per il momento coloro che sono pensionati di anzianità con decorrenza dall’1.1.2003, se non in possesso, all’atto del pensionamento, di 58 anni di età e di 37 anni di contribuzione, continuano nella totale incumulabilità con la retribuzione da lavoro dipendente e nella parziale incumulabilità col reddito da lavoro autonomo. Per lavoro autonomo si intende l’attività di coltivatore diretto, artigiano o commerciante od anche l’iscrizione nella gestione separata dell’Inps per una attività di co.co.co (collaborazione coordinata continuativa) oppure lavoro a progetto. Quando si dice “parziale cumulabilità”, vuol dire che le quote delle pensioni di anzianità, eccedenti l’ammontare del trattamento minimo Inps, sono cumulabili con i redditi da lavoro autonomo nella misura del 70%. Le relative trattenute non possono, in ogni caso, superare il valore pari al 30% dei propri redditi. Nessuna trattenuta ha luogo quando trattasi di pensione di vecchiaia o quando il titolare di pensione di anzianità o di invalidità raggiunge l’età pensionabile per la vecchiaia (65 per gli uomini, 60 per le donne).

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Achille Giovanni Piardi. Sezione Nazionale Quiescenza – Previdenza SNALCC. 23 agosto 2004

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