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SADUICC
Sindacato Autonomo Dipendenti Unione Italiana Camere di Commercio
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CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO
PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE DELL’UNIONCAMERE
PERIODO ECONOMICO 2001-2002 E 2003
In data 14 aprile 2005 alle ore 12.30 ha avuto luogo l’incontro per
la definizione del CCNL in oggetto tra:
L’ARAN:
nella persona del Dott. Antonio Guida (firmato)
per delega del Presidente Avv. Guido Fantoni
e le seguenti Organizzazioni e Confederazioni sindacali:
Organizzazioni Sindacali Confederazioni Sindacali
CGIL/F.P. (firmato) CGIL . (firmato)
CISL/F.P.S. . (firmato) CISL . (firmato)
UIL/F.P.L. . (firmato) UIL . (firmato)
DICCAP(Snalc-Fenal-Sulpm) . (firmato) CONFSAL (firmato)
Al termine della riunione le parti hanno sottoscritto l’allegato
CCNL per il personale non dirigente dell’Unioncamere periodo
economico 2001-2002 e 2003.
CONTRATTO
COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO RELATIVO AL PERSONALE NON DIRIGENTE
DELL’UNIONCAMERE
PER IL PERIODO ECONOMICO 2001-2002 E 2003
TITOLO I
PARTE ECONOMICA
CAPO I
Art. 1
Oggetto e campo di applicazione
1. Il presente CCNL di parte economica, relativo al periodo
economico 2001-2002 e 2003, si applica al personale destinatario del
CCNL Unioncamere stipulato il 4 marzo 2003 (d’ora in avanti “CCNL
4/3/2003”).
2. Il presente CCNL è stipulato ai sensi dell’art. 70, comma 4 del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni
ed integrazioni.
Art. 2
Incrementi degli stipendi tabellari
1. Gli stipendi tabellari, come stabiliti dall'articolo 57 del CCNL
4/3/2003, sono incrementati degli importi mensili lordi, per
quattordici mensilità, indicati nella allegata tabella A, alle
decorrenze ivi previste.
2. Gli importi annui degli stipendi tabellari risultanti
dall'applicazione del comma 1, sono rideterminati nelle misure ed
alle scadenze stabilite nella allegata tabella B.
Art. 3
Effetti degli incrementi stipendiali
1. Nei confronti del personale cessato o che cesserà dal servizio
con diritto a pensione nel periodo di vigenza del presente contratto
di parte economica relativo al periodo 2001-2002 e 2003, gli
incrementi di cui all’art. 2 hanno effetto integralmente, alle
scadenze e negli importi previsti nella tabella A, ai fini della
determinazione del trattamento di quiescenza; agli effetti del
trattamento di fine rapporto, dell'indennità sostitutiva del
preavviso, nonché di quella prevista dall'art. 2122 del c.c.
(indennità in caso di decesso), si considerano solo gli
scaglionamenti maturati alla data di cessazione del rapporto.
2. Salvo diversa espressa previsione dei CCNL, gli incrementi di cui
all’art. 2, hanno effetto, dalle singole decorrenze, su tutti gli
istituti di carattere economico per la cui quantificazione le
vigenti disposizioni prevedono un espresso rinvio ai valori
stipendiali.
Art. 4
Integrazione delle risorse per le politiche del personale e per la
produttività
1. Le risorse per le politiche del personale e per la produttività
di cui all’art. 59 del CCNL 4/3/2003 sono ulteriormente
incrementate:
a) a decorrere dal 1/1/2001, di un importo pari a € 14,31 pro-capite
per 14 mensilità;
b) a decorrere dal 1/1/2002, di un ulteriore importo pari a € 14,65
pro-capite per 14 mensilità;
c) a decorrere dal 1/1/2003, di un ulteriore importo pari a € 16,79
pro-capite per 14 mensilità.
DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 1
Con riferimento alla disciplina per l'incremento delle risorse per
le politiche del personale e per la produttività, le parti
concordano che le somme corrispondenti alle diverse quote di
incremento, non utilizzate nei tre anni di riferimento per
impossibilità materiale, saranno di fatto trasferite sulle risorse
dell'anno 2004.
DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 2
Le parti si danno reciprocamente atto che il prossimo CCNL
Unioncamere avrà valenza normativa per il periodo 2004-2007 e
valenza economica per il biennio 2004-2005.
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