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LE PENSIONI INCAMMINATE VERSO IL SISTEMA CONTRIBUTIVO
Almeno per ora, però, il sistema retributivo rimane quello
applicato per la maggior parte dei lavoratori e lavoratrici.
La reale applicazione del contributivo non è tuttavia così
lontana, basti pensare alle donne le quali possono preferire,
immediatamente, il sistema contributivo ed andarsene in pensione
con 57 anni d’età, e non necessariamente attendere la pensione
di vecchiaia conseguibile solo a 60 anni.
I lavoratori che vanno in pensione nel corso di quest’anno 2004
possono avvalersi per il calcolo della rendita pensionistica,
con attinenza alla loro situazione previdenziale, di uno dei due
metodi (o sistemi) in vigore: il retributivo per i più anziani e
il contributivo per i più giovani.
Se alla data dell’entrata in vigore della ‘riforma Dini’,
1.1.1996, risultavano contemplati nel personale conto
previdenziale più di 18 anni, il sistema di calcolo da applicare
è quello retributivo, che, oltretutto, è il più vantaggioso.
Se, invece, a quella stessa data risultavano meno di 18 anni di
contributi, il calcolo si aggancia ad un criterio che definiremo
misto. Precisamente: retributivo sino l’anno 1995; contributivo
per il periodo successivo, sempre che il lavoratore o la
lavoratrice non scelga il contributivo sull’intero periodo
previdenziale.
Ricordiamo che per il lavoratore assunto dopo il 31.12.1995,
vale – obbligatoriamente – il contributivo.
Vediamo ora le caratteristiche proprie dei due sistemi (o metodi
di calcolo).
Calcolo retributivo.
Come detto, oltre ad essere il conteggio da più tempo in vigore,
è anche il più vantaggioso. Si basa su due elementi
fondamentali: l’anzianità contributiva e la retribuzione
pensionabile in godimento. La prima può arrivare ad un massimo
di 40 anni e per ogni anno la quota di pensione è pari al 2%
della retribuzione pensionabile. Per gli anni successivi al 1995
è così anche per i dipendenti pubblici; sono fatti salvi,
invece, i diritti acquisiti ed i valori in godimento prima di
detta data. L’anzianità contributiva di cui si è detto sopra
comprende pure i versamenti volontari, i contributi figurativi e
i periodi riscattati nonché quelli ricongiunti nella Cassa
INPDAP (o INPS per i lavoratori privati).
La retribuzione pensionabile è costituita dalla media annua
delle retribuzioni lorde, con l’applicazione di un doppio
criterio di rivalutazione distinto a seconda che si tratti di
anzianità contributiva maturata anteriormente o posteriormente
all’anno 1993. Le retribuzioni utilizzate per il calcolo della
pensione non si riferiscono agli importi nominali effettivamente
percepiti, ma sono quelle “aggiornate” in base all’inflazione.
Proprio per evitare, sin dove possibile, l’erosione prodotta
dall’inflazione, ogni anno le retribuzioni pensionabili vengono
rivalutate.
Per i lavoratori pubblici, per i periodi lavorativi precedenti
al 1996 (come detto sopra), vengono seguiti criteri leggermente
diversi ai fini dell’individuazione della retribuzione
pensionabile e sono utilizzate aliquote (%) di rendimento
diverse (legge 965/1965); per gli anni successivi al 1995 la
rendita annua del 2% vede unificati tutti i lavoratori.
Se la retribuzione o il reddito pensionabile, rivalutati,
superassero (magari!) il tetto, che per il 2004 è di € 37.884,08
annui (stiamo parlando di 74 milioni e mezzo di lire!),
l’aliquota di rendimento annuo del 2% si andrebbe… raffreddando
secondo alcune fasce.
Calcolo contributivo.
La contribuzione interessata viene rivalutata annualmente
secondo le variazioni del ‘Pil’ (Prodotto interno lordo); per il
2001 il coefficiente di rivalutazione è 1,047781, per il 2002 è
1,043698 mentre per il 2003 corrisponde 1,041614. La somma dei
contributi così rivalutati (detta montante contributivo) va
moltiplicata per un coefficiente di trasformazione agganciato
all’età (0,04720 in corrispondenza di 57 anni e sino a 0,06136
in corrispondenza di 65 anni).
La retribuzione valida per il calcolo della pensione è bloccata
al tetto di 82.400 Euro annui (circa 160 milioni di lire …magari
tutti i lavoratori pubblici avessero di questi problemi …!).
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Achille Giovanni Piardi. Sezione Nazionale Quiescenza -
Previdenza SNALCC – Giugno 2004
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