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LE PENSIONI INCAMMINATE VERSO IL SISTEMA CONTRIBUTIVO


Almeno per ora, però, il sistema retributivo rimane quello applicato per la maggior parte dei lavoratori e lavoratrici.
La reale applicazione del contributivo non è tuttavia così lontana, basti pensare alle donne le quali possono preferire, immediatamente, il sistema contributivo ed andarsene in pensione con 57 anni d’età, e non necessariamente attendere la pensione di vecchiaia conseguibile solo a 60 anni.

I lavoratori che vanno in pensione nel corso di quest’anno 2004 possono avvalersi per il calcolo della rendita pensionistica, con attinenza alla loro situazione previdenziale, di uno dei due metodi (o sistemi) in vigore: il retributivo per i più anziani e il contributivo per i più giovani.
Se alla data dell’entrata in vigore della ‘riforma Dini’, 1.1.1996, risultavano contemplati nel personale conto previdenziale più di 18 anni, il sistema di calcolo da applicare è quello retributivo, che, oltretutto, è il più vantaggioso.
Se, invece, a quella stessa data risultavano meno di 18 anni di contributi, il calcolo si aggancia ad un criterio che definiremo misto. Precisamente: retributivo sino l’anno 1995; contributivo per il periodo successivo, sempre che il lavoratore o la lavoratrice non scelga il contributivo sull’intero periodo previdenziale.
Ricordiamo che per il lavoratore assunto dopo il 31.12.1995, vale – obbligatoriamente – il contributivo.
Vediamo ora le caratteristiche proprie dei due sistemi (o metodi di calcolo).
 

Calcolo retributivo.
Come detto, oltre ad essere il conteggio da più tempo in vigore, è anche il più vantaggioso. Si basa su due elementi fondamentali: l’anzianità contributiva e la retribuzione pensionabile in godimento. La prima può arrivare ad un massimo di 40 anni e per ogni anno la quota di pensione è pari al 2% della retribuzione pensionabile. Per gli anni successivi al 1995 è così anche per i dipendenti pubblici; sono fatti salvi, invece, i diritti acquisiti ed i valori in godimento prima di detta data. L’anzianità contributiva di cui si è detto sopra comprende pure i versamenti volontari, i contributi figurativi e i periodi riscattati nonché quelli ricongiunti nella Cassa INPDAP (o INPS per i lavoratori privati).
La retribuzione pensionabile è costituita dalla media annua delle retribuzioni lorde, con l’applicazione di un doppio criterio di rivalutazione distinto a seconda che si tratti di anzianità contributiva maturata anteriormente o posteriormente all’anno 1993. Le retribuzioni utilizzate per il calcolo della pensione non si riferiscono agli importi nominali effettivamente percepiti, ma sono quelle “aggiornate” in base all’inflazione. Proprio per evitare, sin dove possibile, l’erosione prodotta dall’inflazione, ogni anno le retribuzioni pensionabili vengono rivalutate.
Per i lavoratori pubblici, per i periodi lavorativi precedenti al 1996 (come detto sopra), vengono seguiti criteri leggermente diversi ai fini dell’individuazione della retribuzione pensionabile e sono utilizzate aliquote (%) di rendimento diverse (legge 965/1965); per gli anni successivi al 1995 la rendita annua del 2% vede unificati tutti i lavoratori.
Se la retribuzione o il reddito pensionabile, rivalutati, superassero (magari!) il tetto, che per il 2004 è di € 37.884,08 annui (stiamo parlando di 74 milioni e mezzo di lire!), l’aliquota di rendimento annuo del 2% si andrebbe… raffreddando secondo alcune fasce.


Calcolo contributivo.
La contribuzione interessata viene rivalutata annualmente secondo le variazioni del ‘Pil’ (Prodotto interno lordo); per il 2001 il coefficiente di rivalutazione è 1,047781, per il 2002 è 1,043698 mentre per il 2003 corrisponde 1,041614. La somma dei contributi così rivalutati (detta montante contributivo) va moltiplicata per un coefficiente di trasformazione agganciato all’età (0,04720 in corrispondenza di 57 anni e sino a 0,06136 in corrispondenza di 65 anni).
La retribuzione valida per il calcolo della pensione è bloccata al tetto di 82.400 Euro annui (circa 160 milioni di lire …magari tutti i lavoratori pubblici avessero di questi problemi …!).
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Achille Giovanni Piardi. Sezione Nazionale Quiescenza - Previdenza SNALCC – Giugno 2004

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