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SNALCC Sindacato Nazionale Autonomo Lavoratori Camere di Commercio Statuto |
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TITOLO II - ORGANI NAZIONALI
Art. 10 - Il segretario nazionale
a. rappresenta il Dipartimento ed č responsabile del suo andamento, di cui rende conto periodicamente al Comitato Esecutivo Centrale;b. nomina su proposta dei Segretari Regionali competenti per territorio Commissari o Reggenti Straordinari Provinciali; nel caso si verifichino condizioni analoghe a livello regionale, il Segretario Nazionale nomina un Commissario Regionale nell'ambito del Comitato Esecutivo Centrale;c. presiede i lavori del Comitato Esecutivo Centrale;d. cura il coordinamento di tutte le attivitā di cui all'art. 2 e del lavoro dei dipartimenti locali ai vari livelli;e. mantiene i rapporti con gli Organi dell'Amministrazione delle Camere di Commercio, degli altri Enti e del Governo ed interviene in tali sedi per il raggiungimento delle finalitā del Dipartimento;f. per l'espletamento di specifiche attivitā nomina dei responsabili, fissandone le relative attribuzioni e facoltā operative;g. esercita, in caso di urgenza, i poteri del Comitato Esecutivo Centrale; contro i provvedimenti a carico dei segreterie provinciali dipartimantali o di singoli aderenti, adottati dal Segretario Nazionale, č ammesso ricorso al Collegio dei Probiviri entro trenta giorni dalla notifica; le decisioni assunte in via d'urgenza dal Segretario Nazionale dovranno essere ratificate dal Comitato Esecutivo Centrale nella sua prima riunione.2) Il personale alle dipendenze della Segreteria Nazionale fa comunque riferimento al Segretario Nazionale. La rappresentanza del Dipartimento da parte del Segretario Nazionale si intende sia a livello giudiziario che amministrativo.
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