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Statuto

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TITOLO II - ORGANI NAZIONALI
 

Art. 13 - Il Collegio dei Probiviri

1) Il Collegio dei Probiviri è costituito da 3 membri nominati dal Comitato Esecutivo. Ha il compito di esaminare le eventuali controversie tra organi centrali e periferici e fra gli organi  e gli iscritti al Dipartimento. Tale esame deve dare luogo ad un pronunciamento entro 90 giorni dalla data in cui l'organo è stato investito del problema


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