TITOLO I - COSTITUZIONE E SCOPI
Art. 3 - Adesioni
1) Possono chiedere
di far parte del Dipartimento tutti indistintamente i dipendenti delle
Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, delle Aziende ed
Istituti annessi, e gli altri di cui all'art 1, comunque menzionati. Tali
domande di iscrizione devono essere presentate al Dipartimento Provinciale
territoriale competente. Contro un eventuale rifiuto del Consiglio Direttivo
Provinciale del Dipartimento all'ammissione dell'interessato, questi può
ricorrere entro trenta giorni al Comitato Esecutivo Centrale le cui
decisioni sono definitive. All’adesione consegue il diritto all’elettorato
attivo e passivo per tutti gli organi.
2) Il personale in
quiescenza presenta la domanda di iscrizione alla sezione quiescenza. Il
personale di qualifica dirigenziale presenta la domanda di iscrizione alla
sezione dirigenti,il personale Unioncamere,Unioni regionali e aziende
speciali presentano la domanda di iscrizione alle rispettive sezioni
provinciali di appartenenza e per conoscenza alla segreteria nazionale. Il
personale di nazionalità italiana delle Camere di Commercio italiane
all'estero ed il personale degli altri enti del comparto regioni ed
autonomie locali presentano le domande di iscrizione alla sezione “altri
enti del comparto” indirizzandola alla Segreteria Nazionale, che decide
in merito. Contro un eventuale rifiuto all'ammissione dell'interessato,
questi può ricorrere entro trenta giorni al Consiglio Nazionale le cui
decisioni sono definitive. All'adesione in tali sezioni consegue il
diritto all'elettorato attivo e passivo per gli organi rappresentativi delle
stesse.