SNALCC Sindacato Nazionale Autonomo Lavoratori Camere di Commercio

Statuto

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TITOLO I - COSTITUZIONE E SCOPI

Art. 3 - Adesioni

1) Possono chiedere di far parte del Dipartimento tutti indistintamente i dipendenti delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, delle Aziende ed Istituti annessi, e gli altri di cui all'art 1, comunque menzionati.  Tali domande di iscrizione devono essere presentate al Dipartimento Provinciale territoriale competente. Contro un eventuale rifiuto del Consiglio Direttivo Provinciale del Dipartimento  all'ammissione dell'interessato, questi può ricorrere entro trenta giorni al Comitato Esecutivo Centrale le cui decisioni sono definitive. All’adesione consegue il diritto all’elettorato attivo e passivo per tutti gli organi.

 

2)  Il personale in quiescenza presenta la domanda di iscrizione alla sezione quiescenza. Il personale di qualifica dirigenziale presenta la domanda di iscrizione alla sezione dirigenti,il personale Unioncamere,Unioni regionali e aziende speciali presentano la domanda di iscrizione alle rispettive sezioni provinciali di appartenenza e per conoscenza alla segreteria nazionale. Il personale di nazionalità italiana delle Camere di Commercio italiane all'estero ed il personale degli altri enti del comparto regioni ed autonomie locali presentano le domande di iscrizione alla sezione “altri enti del comparto” indirizzandola alla Segreteria Nazionale, che decide in merito. Contro un eventuale rifiuto all'ammissione dell'interessato, questi può ricorrere entro trenta giorni al Consiglio Nazionale le cui decisioni sono definitive. All'adesione in tali sezioni consegue il diritto all'elettorato attivo e passivo per gli organi rappresentativi delle stesse.

 

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