SNALCC Sindacato Nazionale Autonomo Lavoratori Camere di Commercio

Statuto

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TITOLO VII - MODIFICHE ALLO STATUTO
 

Art.34 -Norma finale e transitoria

1) I dirigenti nazionali, regionali e provinciali eletti hanno facoltà di completare il loro mandato anche in caso di cessazione del rapporto di lavoro e possono essere rieletti solo per un quinquennio.

2) II periodico "Voce Camerale" è l'organo di stampa del Dipartimento Snalcc .

 

Versione dello Statuto in formato word stampabile