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SNALCC Sindacato Nazionale Autonomo Lavoratori Camere di Commercio Statuto |
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TITOLO I - COSTITUZIONE E SCOPIArt. 4 - Iscritti
a. per la perdita del requisito della dipendenza dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, dalle Aziende ed Istituti annessi, dalle Camere di Commercio italiane all'estero e da altro ente del comparto; il personale in quiescenza può comunque presentare domanda di iscrizione al Dipartimento e partecipare alla vita sindacale (fermo restando quanto stabilito all'articolo 1 a proposito di non eleggibilità); b. per la fuoriuscita dei lavoratori del sistema camerale dal comparto degli enti locali per quanto attiene gli iscritti alla sezione “altri enti del comparto” c. per dimissioni; d. per morosità ingiustificata superiore a sei mesi (nel caso del personale in quiescenza e dei dipendenti delle Camere di Commercio italiane all'estero e di altro ente del comparto); e. per espulsione dall'organizzazione o sospensione per un periodo superiore a due anni, quando l'attività dell'organizzato sia svolta allo scopo di sabotare l'organizzazione, e/o di denigrare la reputazione dei dirigenti nazionali e degli organizzati o quando l'iscritto sia sottoposto a procedimento penale. 2) L'espulsione è adottata dal Consiglio Direttivo Provinciale del Dipartimento Provinciale con decisione motivata; l'interessato ha diritto di presentare ricorso entro trenta giorni dalla notifica dell'espulsione al Comitato Esecutivo il quale deve decidere entro il termine di tre mesi. Eventuali procedure che riguardino dirigenti nazionali devono essere rimesse dalla Segreteria Provinciale ai Probiviri Nazionali, tramite la Segreteria Nazionale.
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