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Statuto

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TITOLO II - ORGANI NAZIONALI

 

Art. 6 - Il Congresso


1) Il Congresso costituisce il massimo organo del Dipartimento ed ha i poteri deliberanti. Sono di sua competenza:

a.     le modifiche dello Statuto;

b.     la trattazione di questioni di carattere generale in armonia con gli scopi del Dipartimento; l'indirizzo dell'azione dipartimentale; la decisione delle direttive per l'azione del Consiglio Nazionale;

c.     l'approvazione dei bilanci del Dipartimento Nazionale, nonché la determinazione delle quote di iscrizione e la relativa ripartizione;

d.     l'approvazione delle relazioni della Segreteria Nazionale;

e.     la ratifica dei componenti il Consiglio Nazionale che sono i Segretari Regionali da eleggersi entro 30 giorni prima del Congresso; 

f.     l'elezione del Segretario Nazionale;

g.     l'elezione dei membri, dipendenti camerali, componenti il Comitato Esecutivo Centrale;

h.     l'elezione del Presidente del Dipartimento Nazionale, che ha diritto di partecipare, ove previsto, alle  riunioni degli Organi Collegiali, a titolo Consultivo ;

i.     l'elezione del Segretario Amministrativo.

2) Il Congresso si riunisce ogni cinque anni in via ordinaria ed in via straordinaria quando lo chiede almeno un terzo degli iscritti, o dei dipartimenti provinciali costituiti, o dei Segretari Regionali. La sede del Congresso viene designata di volta in volta. Al Congresso partecipano  i rappresentanti Provinciali riconosciuti dalla Segreteria Nazionale ed in regola col versamento dei contributi, con delegati di base in ragione di un delegato ogni 50 iscritti o frazione. Per la nomina dei delegati al Congresso si provvede tramite elezione tra tutti gli iscritti al Dipartimento.

 

 

3) Le deleghe dei Dipartimenti Provinciali eventualmente impossibilitati ad intervenire direttamente tramite propri iscritti, possono essere conferite ad iscritti - delegati  Componenti effettivi del Consiglio Nazionale o del Comitato Esecutivo Centrale. È ammesso il cumulo delle deleghe.

 

5) Partecipano al Congresso senza voto deliberativo, qualora non siano anche delegati,i membri  del Comitato Esecutivo Centrale, il Segretario Nazionale,  il Presidente, il Segretario Amministrativo.

 

6) Il Congresso è valido quando vi siano rappresentati almeno i due terzi degli organizzati. Il Congresso assume le sue decisioni a maggioranza dei voti rappresentati. Il Congresso è aperto  dal Segretario Nazionale e provvede all'elezione delle cariche congressuali (Presidente, Vice Presidente, Commissione Verifica Poteri, Commissione Stampa).

 

7) ) Le candidature per l'elezione degli organi  possono essere presentate alla Presidenza del Congresso entro tre ore prima dell'inizio delle votazioni per singoli o per gruppi; devono essere presentate da delegati rappresentanti nel primo caso almeno 50 voti (per le candidature singole), nel secondo caso almeno 150 voti (candidature di gruppi); possono essere candidati agli organi centrali del Sindacato tutti i delegati al Congresso e tutti i dirigenti nazionali; le candidature per gli organi centrali collegiali, oltre ad essere presentate come precedentemente detto, devono essere accettate con apposita lettera alla Presidenza del Congresso; tutti i nomi dei candidati devono essere messi in ordine alfabetico nella scheda elettorale; gli elettori dovranno apporre delle "x" negli appositi spazi predisposti a fianco di ogni candidato ed opportunamente riquadrati; si potranno esprimere preferenze fino ad un numero massimo pari al numero stabilito per l’elezione degli 11 per l'Esecutivo). È nulla la scheda sulla quale le preferenze sono state espresse in numero superiore al massimo stabilito

 

8) Gli organi centrali risulteranno composti (dal Segretario Nazionale, Segretario Amministrativo e gli 11 membri,dipendenti camerali, eletti per l'esecutivo) più 2 membri che saranno nominati dal comitato esecutivo,in rappresentanza delle altre sezioni del dipartimento.

 

9) Per la elezione del Presidente del Sindacato e del Segretario Nazionale e del Segretario Amministrativo ciascun delegato può scrivere rispettivamente un solo nome nell'apposita riga in bianco opportunamente prevista sulla scheda elettorale. Risulteranno eletti coloro che avranno ricevuto il maggior numero di voti espressi per ciascuna delle cariche. In caso di parità di voti si procede al ballottaggio.

 

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