TITOLO II - ORGANI NAZIONALI
Art. 7 - Il Consiglio
Nazionale
1) Il
Presidente del Dipartimento presiede il Consiglio Nazionale. Il Consiglio
Nazionale è l'organo di direzione del Dipartimento nel periodo intercorrente
tra un Congresso e l'altro. Esso è composto dal Presidente, dal Segretario
Nazionale,dal Segretario amministrativo, dai componenti del Comitato
Esecutivo Centrale e dal Segretario Regionale di ciascuna regione e dai 2
rappresentanti delle sezioni di cui all’art. 1, comma 2.
3) I
componenti del collegio dei Revisori e di quello dei Probiviri, nonché i
componenti la Commissione Nazionale di Studio, ed i componenti della
Commissione Nazionale per le Pari Opportunità,possono, a turno, partecipare
alle riunioni del Consiglio Nazionale senza diritto di voto.
4) Il
Consiglio Nazionale si riunisce normalmente una volta l'anno, su
convocazione del Segretario Nazionale, ed ogni qualvolta lo ritenga
opportuno il Comitato Esecutivo Centrale o lo richieda un terzo dei
componenti di diritto del Consiglio stesso. Per la validità delle riunioni
del Consiglio Nazionale, è necessaria la presenza di almeno la metà più uno
dei suoi componenti. Ogni componente rappresentante di regione; il
Segretario Nazionale e i componenti del Comitato Esecutivo Centrale,sono
membri di diritto del Consiglio. Le decisioni sono prese a
maggioranza di voti ed in caso di parità prevale il voto del Segretario
Nazionale.
5) Spetta al Consiglio
Nazionale:
p. apportare
modifiche statutarie tra un congresso e l’altro;
p1. deliberare sulle
questioni di maggiore importanza riguardanti l'attività del Dipartimento e
le finalitá previste dall'art. 2 del presente Statuto;
a.
deliberare sull'attività del Comitato
Esecutivo Centrale;
b.
sostituire i componenti del Comitato Esecutivo
Centrale che comunque venissero a mancare, scegliendo i supplenti nel suo
seno, qualora non sia possibile la surroga con i primi dei non eletti in
Congresso;
c.
ratificare le nomine del Vice Segretario
Nazionale, del Segretario Amministrativo, dei Vice Segretari Nazionali
Aggiunti, del Presidente della Commissione Nazionale di Studio, eletti dal
Comitato Esecutivo Centrale, su proposta del Segretario Nazionale;
d.
deliberare in via straordinaria sulla misura
dei contributi e la loro ripartizione tra i vari organismi sindacali.
6) I
Consiglieri Nazionali, quali Segretari Regionali, hanno il compito di
mantenere stretti contatti con la Segreteria Nazionale e coordinare i
Dipartimenti Provinciali. La decadenza dalla carica di Segretario Regionale
comporta anche la decadenza da Consigliere Nazionale.