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Statuto

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TITOLO II - ORGANI NAZIONALI

 

Art. 7 - Il Consiglio Nazionale

 

1) Il Presidente del Dipartimento presiede il Consiglio Nazionale. Il Consiglio Nazionale è l'organo di direzione del Dipartimento nel periodo intercorrente tra un Congresso e l'altro. Esso è composto dal Presidente, dal Segretario Nazionale,dal Segretario amministrativo, dai componenti del Comitato Esecutivo Centrale e dal Segretario Regionale di ciascuna regione e dai 2 rappresentanti delle sezioni di cui all’art. 1, comma 2.
 

3) I componenti del collegio dei Revisori e di quello dei Probiviri, nonché i componenti la Commissione Nazionale di Studio, ed i componenti della Commissione Nazionale per le Pari Opportunità,possono, a turno, partecipare alle riunioni del Consiglio Nazionale senza diritto di voto.

4) Il Consiglio Nazionale si riunisce normalmente una volta l'anno, su convocazione del Segretario Nazionale, ed ogni qualvolta lo ritenga opportuno il Comitato Esecutivo Centrale o lo richieda un terzo dei componenti di diritto del Consiglio stesso. Per la validità delle riunioni del Consiglio Nazionale, è necessaria la presenza di almeno la metà più uno dei suoi componenti. Ogni componente rappresentante di regione;  il Segretario Nazionale e i componenti del Comitato Esecutivo Centrale,sono membri di diritto del Consiglio. Le decisioni sono prese a maggioranza di voti ed in caso di parità prevale il voto  del Segretario Nazionale.

5) Spetta al Consiglio Nazionale:

    p. apportare modifiche statutarie tra un      congresso e l’altro;

p1. deliberare sulle questioni di maggiore importanza riguardanti l'attività del Dipartimento e le finalitá previste dall'art. 2 del presente Statuto;

a.     deliberare sull'attività del Comitato Esecutivo Centrale;

b.     sostituire i componenti del Comitato Esecutivo Centrale che comunque venissero a mancare, scegliendo i supplenti nel suo seno, qualora non sia possibile la surroga con i primi dei non eletti in Congresso;

c.     ratificare le nomine del Vice Segretario Nazionale, del Segretario Amministrativo, dei Vice Segretari Nazionali Aggiunti, del Presidente della Commissione Nazionale di Studio, eletti dal Comitato Esecutivo Centrale, su proposta del Segretario Nazionale;

d.     deliberare in via straordinaria sulla misura dei contributi e la loro ripartizione tra i vari organismi sindacali.

6) I Consiglieri Nazionali, quali Segretari Regionali, hanno il compito di mantenere stretti contatti con la Segreteria Nazionale e coordinare i Dipartimenti Provinciali. La decadenza dalla carica di Segretario Regionale comporta anche la decadenza da Consigliere Nazionale.


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