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Statuto

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TITOLO II - ORGANI NAZIONALI

 

Art.8 - Il Comitato Esecutivo Centrale

 

1)Il Comitato Esecutivo Centrale è composto dagli undici componenti eletti dal Congresso, oltre che dal Segretario Nazionale e dal Segretario Amministrativo.Partecipa, senza diritto di volto, il Presidente. Possono essere invitati a partecipare, senza diritto di voto, uno dei membri del Collegio dei Probiviri ed uno del Collegio dei Revisori,il Presidente della Commissione di Studio, il presidente della Sezione Quiescenza,il presidente della Sezione pari Opportunità e un rappresentante delle altre realtà.

 

 

2) In caso di decisioni da assumere con votazione,   a parità dei voti espressi dai componenti il Comitato Esecutivo prevale il voto del Segretario Nazionale.

 

3) Il Comitato Esecutivo Centrale si riunisce   ogni qualvolta lo ritenga opportuno il Segretario Nazionale o lo richiedano almeno sei componenti. Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza di almeno sette componenti, compreso il Segretario Nazionale.  Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei partecipanti alla riunione.

 

4) Spetta al Comitato Esecutivo Centrale:

  

a.     nominare nel suo seno, su proposta del Segretario Nazionale, il Vice Segretario Nazionale, i Vice Segretari Nazionali Aggiunti ; tali decisioni devono essere sottoposte alla ratifica della prima riunione di Consiglio Nazionale;

b.     curare il conseguimento dei fini statutari in armonia con deliberazioni del Consiglio Nazionale e del Congresso;

c.     deliberare, non oltre il 30 novembre di ogni anno, sul bilancio preventivo e non oltre il 30 aprile su quello consuntivo, da presentare al Consiglio Nazionale o al Congresso;

d.     esercitare in caso d'urgenza i poteri del Consiglio Nazionale di cui al precedente art. 7; le deliberazioni così prese dovranno essere ratificate dal Consiglio stesso nella prima seduta;

e.     prendere provvedimenti a carico dei Dipartimenti Provinciali o gruppi di aderenti in caso di gravi atti di indisciplina collettiva; contro tali provvedimenti è ammesso ricorso al Collegio dei Probiviri da parte degli interessati entro 30 giorni dalla notifica del provvedimento;

f.     esercitare, insieme alla Segreteria Nazionale, presso gli organi del Governo e delle Amministrazioni delle Camere di Commercio e degli altri Enti, i compiti di tutela delle categorie organizzate;

g.     adempiere, in genere, a tutte le altre attribuzioni che potranno essere conferite dalla legge sul riordinamento giuridico e sulla disciplina dei Dipartimenti di categoria;

h.     pronunciarsi sui ricorsi avverso i provvedimenti di espulsione adottati dai Dipartimenti Provinciali; contro tali decisioni entro 30 giorni dalla notifica gli interessati possono ricorrere al Collegio dei Probiviri;

i.     accettare - a maggioranza di 2/3 dei componenti - le dimissioni del Segretario Nazionale, sostituendolo nel proprio seno e sottoponendo tale nomina alla ratifica del Consiglio Nazionale; il Comitato Esecutivo Centrale convoca il Consiglio Nazionale che, a maggioranza di 2/3 dei suoi componenti, provvede alla ratifica;

j.     nominare, alla prima riunione, i 2 membri del comitato esecutivo riservati alle altre sezioni, i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti, del Collegio dei Probiviri, della Commissione Nazionale di Studio e della Commissione Nazionale per le Pari Opportunità;

k.     stabilire con apposito regolamento le modalità di rimborso spese per i componenti degli Organi statutari;

l.     ratificare le decisioni adottate dal Segretario Nazionale in via d'urgenza.

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