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 PENSIONI E PREVIDENZA

 

IL TFR (e la sua fine)

 

Nella recente riforma previdenziale l’indennità di anzianità o liquidazione assume un ruolo di tutta evidenza.

Per il trattamento di fine rapporto di lavoro (TFR), sino ad ora trattenuto nelle mani del datore di lavoro, pubblico o privato, ciascun lavatore dipendente ha la possibilità di scegliere fra due soluzioni entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della nuova legge o dalla sua assunzione.

1^. Può aderire con una propria dichiarazione esplicita ad un qualunque fondo pensionistico complementare. In questo fondo confluiranno così ogni anno i nuovi accantonamenti del Tfr, unitamente agli altri contributi versati per alimentare la personale pensione privata.

2^.  Può decidere esplicitamente, con manifestazione scritta, di non ricorrere alla pensione complementare. La liquidazione o indennità di anzianità continua, in quest’ultima ipotesi, a essere gestita dal datore di lavoro, privato od ente.

Se poi il lavoratore, la lavoratrice, non dovesse prendere alcuna decisione, nei termini previsti dalla legge, scatta il silenzio-assenso. Con tutta automaticità la sua liquidazione (indennità di anzianità, Tfr) viene trasferita nel fondo della sua categoria o ad altri fondi speciali. Ma qual’è il FONDO dei lavoratori del sistema camerale?

Come si sa i lavoratori italiani nutrono assai poca fiducia per i Fondi pensione, più del 50% è diffidente, per questo motivo dobbiamo attenderci che la seconda soluzione sarà quella che otterrà i maggiori consensi.

Se i fondi pensionistici dovessero mostrare di saper gestire bene le risorse apportate dai lavoratori, con ogni probabilità diminuirebbe la forte diffidenza; in effetti, i fondi di pensione esistenti sembrano rendere di più del Tfr dei lavoratori privati.

31 luglio 2004, Sezione Nazionale Quiescenza - Previdenza

 

 

Le malattie interruttive delle ferie

 

Tutte le malattie che colpiscono il lavoratore, la lavoratrice, durante le ferie ne sospendono il decorso?

No! Non tutte le malattie che si occorrono durante il periodo di vacanza sospendono il godimento delle ferie, di cui i lavoratori hanno diritto (sentenza della Corte Cost. n. 616 del 1997). Le ferie possono ritenersi interrotte soltanto quando la malattia di cui si rimane colpiti causi l’effettivo impedimento del recupero psicofisico. Secondo la C. di Cassazione, sentenza 1947 del 1998, sono da ritenere malattie interruttive solo quelle che impediscono “la salvaguardia dell’essenziale funzione di riposo, il recupero delle energie psico-fisiche e la ricreazione propria delle ferie”. L’INPS, con propria Circolare n. 109 del 17.5.1999, opina su quanto sentenziato dalla Cassazione rilevando che nella disposizione non emerge quale percentuale di danno biologico debba essere presente per limitare il godimento del periodo feriale. L’accertamento deve, perciò, essere effettuato di volta in volta; dunque, i lavoratori prestino attenzione.

 

3 Agosto 2004. Sezione Nazionale Quiescenza – Previdenza SNALCC

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