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Oggetto : INDENNITA' DI ANZIANITA': SENTENZA CORTE DI APPELLO DI L'AQUILA

L’annosa vicenda delle indennità di anzianità annovera un altro punto a favore dei dipendenti camerali. Il ricorso di alcuni dipendenti della camera di commercio di Teramo, assistiti dallo studio degli avvocati Lauria e Fortuna, è stato infatti accolto in primo grado e ha ricevuto conferma in appello a L’Aquila.


Si riporta, in allegato, la sentenza del Giudice del gravame per l’indubbio rilievo che la stessa possiede.



Per doverosa conoscenza a favore di coloro che non siano edotti della questione, deve preliminarmente ricordarsi che, secondo l’interpretazione letterale delle norme che disciplinano le indennità di anzianità per dipendenti assunti fino al 31 dicembre 1995 (e solo per costoro), il beneficio conclusivo del periodo di servizio dovrebbe contabilizzare anche tutti gli altri emolumenti soggetti a ritenuta previdenziale (produttività, straordinario, quota buoni pasto eccedente i 5,16 € circa, ecc.). La questione, come si può capire, è di non poco conto sotto il profilo economico, potendo riguardare quote di indennità aggiuntive anche superiori a 20.000 euro.



Come sovente accade in Italia, per le questioni di interesse collettivo di discreta entità, sulla vicenda c’è stato un fiorire di azioni giudiziarie e di sentenze molte delle quali favorevoli ai lavoratori ed alcune sfavorevoli.

Incluse alcune pronunce della Suprema Corte, almeno sino alle recenti 18288 del 13 agosto 2009 e 18382 del 19 agosto 2009, che hanno assunto un indirizzo diametralmente opposto alle precedenti.



La Corte d’appello di L’Aquila, il mese scorso, nel ribadire il proprio orientamento favorevole ai dipendenti, ha dichiarato, apertis verbis, di condividere gli assunti delle sentenze di S.C.. che avevano confermato i diritti dei lavoratori (Cass. Sez.lav. 8 maggio 2006 n.10437; 9 febbraio 2009 n.813). Si è però preoccupata anche di esporre i principali motivi del proprio dissenso rispetto alle recenti pronunce di S.C. (cfr. S.C. Sez.lav. 18288/2009 e 18381/2009) che quei diritti avevano negato. La Corte di appello non si è soffermata invece sulle pretese ragioni di equità, che la Cassazione ha voluto dedurre a sostegno delle argomentazioni giuridiche svolte nel corso della sentenza (cfr. pp.8 e 9 sent.18288). A nostro sommesso giudizio le argomentazioni centrate sulla disparità di condizioni appaiono di scarso fondamento, sia perchè il pubblico impiego è costellato di situazioni con trattamenti differenziati, soprattutto in ambito previdenziale, sia perché gli emolumenti accessori, determinanti la maggiorazione dell’indennità, sono soggetti a regolari ritenute.

 

La sentenza in formato PDF : clicca qui


 

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