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Periodico di attualita' sindacale dello SNALCCL’indennità di anzianità dei dipendenti delle CCIAA


Indennita' di anzianita dipendenti Camere di Commercio

Mentre l’Italia dopo le ultime vicissitudini di ordine politico economico e le recenti turbolenze dei mercati finanziari, continua a dimostrare una incapacità di compiere atti concreti e strutturali per tamponare la crisi forse più grave dal dopo guerra ad oggi, facendo pagare sempre e solo le fasce deboli della popolazione il peso della crisi, nel nostro microcosmo si è tenuto fermamente testa alle ultime uscite estemporanee di qualche politico che pensa di risolvere i problemi del Paese con la eliminazione del diritto annuale e degli enti camerali, a torto reputati enti inutili forse perché … ancora con i bilanci sani!

Nelle Camere di Commercio, intanto, continua a suscitare grosso interesse e tenere banco la vexata quaestio iuris di uno dei temi più dibattuti degli ultimi anni in campo laburistico – previdenziale costituito dalla corretta individuazione ed interpretazione della fonte regolatrice della disciplina del calcolo dell’indennità di anzianità dovuta ai dipendenti delle Camere di Commercio Industria Agricoltura ed Artigianato.

Pertanto l’interesse è alto e gli interessi in gioco altrettanto consistenti, riprendere quindi questi argomenti già trattati ed apparsi su “Voce Camerale” con un dossier a cura del sottoscritto e con altri autorevoli articoli a firma degli avvocati Lo Polito e Rosati, è sembrato un atto dovuto in considerazione dall’interesse che si alimenta quotidianamente con mail e telefonate alle nostre sedi sindacali, che testimoniano le preoccupazioni, le ansie ma anche le certezze e la voglia di lottare sapendo di farlo a giusta ragione.

Il percorso evolutivo della disciplina legale del trattamento di fine rapporto dei camerali è stato lungo e non semplice, pieno di circuiti insidiosi e… direi metagiuridici, per essere magnanimi, che hanno di fatto concretizzato uno scenario variegato.

In considerazione delle pronunzie della suprema Corte di Cassazione e dell’interesse dei lavoratori camerali è utile riprendere le tematiche trattate, costatarne l’evoluzione e soprattutto vedere lo stato dell’arte complessivo ad oggi.In primis, occorre ricordare che la Legge n. 125/1968 stabiliva, al comma II dell’art. 3, che la posizione giuridica e di carriera, il trattamento economico, assistenziale e previdenziale del personale delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura avrebbero dovuto essere disciplinati da apposito regolamento tipo, da emanarsi dal Ministero dell’Industria, del Commercio e dell’Artigianato, di concerto con il Ministero del Tesoro, sentite le organizzazioni sindacali più rappresentative.

Tale fu il Regolamento approvato con Decreto Interministeriale del 12 luglio 1982, il quale, all’art. 77, così testualmente dispone: “all’atto della cessazione dal servizio, al personale di ruolo camerale [ ... ] compete, oltre ai rispettivi trattamenti di quiescenza, una indennità di anzianità a carico dei bilanci camerali, commisurata a tante mensilità dell’ultima retribuzione fruita, a titolo di stipendio, di tredicesima mensilità ed altri eventuali assegni pensionabili e quiescibili per quanti sono gli anni di servizio prestati alle dipendenze delle Camere”.

Trattamento di quiescienza e indennita' di anzianita'La successiva Legge n. 580/1993 sul riordinamento del personale camerale, non ha apportato alcuna novità in materia. Al contrario, la Legge n. 335/1995 (cfr. art. 2) ha voluto disciplinare diversamente il trattamento di fine servizio a seconda che i lavoratori fossero stati assunti dopo il 1 Gennaio 1996 o prima di tale data: per questi ultimi, l’art. 2, comma VII ha demandato, alla contrattazione collettiva nazionale, nell’ambito dei singoli comparti, la definizione delle modalità di applicazione della disciplina in materia di t.f.r. ai sensi del comma VI, richiamando altresì la necessità, anche in questa ipotesi, dell’emanazione di un d.p.c.m. contenente le disposizioni di esecuzione.

Infine, il successivo comma IX del medesimo articolo ha disposto l’estensione ai dipendenti pubblici della disciplina prevista dall’art. 12 Legge n. 153/1969 ai fini della determinazione della base contributiva e pensionabile; disciplina che, al detto scopo, considera retribuzione “tutto ciò che il lavoratore riceve dal datore di lavoro in danaro o in natura, al lordo di qualsiasi ritenuta, in dipendenza del rapporto di lavoro”.

Una prima questione da affrontare, pertanto, è quella concernente la qualificazione giuridica da attribuire al rinvio implicitamente contenuto nel predetto art. 77, D.I. 1982, laddove lo stesso si riferisce ad “altri eventuali assegni pensionabili e quiescibili”; in estrema sintesi, occorre stabilire se si tratti di un rinvio recettizio ovvero formale.

Al nostro sindacato, ma soprattutto all’accorta giurisprudenza della Suprema Corte, sembra logicamente e giuridicamente corretto propendere per la prima delle qualifiche proposte e ritenere che l’espressione, di cui all’art. 77 Decreto Interministeriale del 12 luglio 1982, tuttora vigente, sia idonea ad includere ogni forma di trattamento economico accessorio, così come determinato dall’art. 12 Legge n. 153/1969, considerato che il Regolamento del 12.07.1982 ha sicura natura normativa, è, cioè, fonte di diritto oggettivo ai sensi dell’art. 1 delle disposizioni sulla legge in generale, e che in tal senso deve indurre la piana lettura della norma in argomento.

Nella specie, pertanto, poiché ai sensi dell’art. 2, comma IX Legge n. 335/1995, a decorrere dal 1 Gennaio 1996, per i dipendenti delle Amministrazioni pubbliche iscritti alle forme di previdenza esclusive dell’assicurazione generale obbligatoria, si applica, ai fini della determinazione della base contributiva e pensionabile, l’art. 12 della Legge 153/1969 e ss. mod. ed int., deve concludersi che risultano pensionabili anche tutte le voci retributive accessorie (compresi il premio incentivante, l’indennità di comparto, l’indennità di disagio, l’indennità di vacanza contrattuale, la retribuzione accessoria, le ferie non godute ed i buoni pasto, etc…, le quali, come tali, sono da includere nel calcolo della indennità di anzianità de qua.

anzianita e quiescenza camere di commercio‘Il riferimento agli “assegni pensionabili” deve, intendersi in senso lato, nel senso cioè di emolumenti in genere, anche sporadici e non continuativi, purché pensionabili, posto che il regolamento pone l’accento principalmente sul fatto che la voce retributiva sia pensionabile, come risulta dall’endiadi rafforzativa “pensionabili e quiescibili” (Cass. Sez. Lavoro, sent. n. 10437/2006; Cass. Sez. Lavoro, sent. n. 11519/2006; Cass. Sez. Lavoro, sent. n. 20528/2008; Cass. Sez. Lavoro, sent. n. 3189/2009).

Identica lettura interpretativa del combinato disposto degli artt. 77, D.I. 12.07.1982, 2, comma IX Legge 335/1995 e 12, Legge 153/1969 è contenuta, oltre che nelle pronunce della Suprema Corte sin qui ricordate, in rilevanti arresti giurisprudenziali di merito di primo (Trib. Civ. Rieti, G.d.L., sent. n. 466/2009; Trib. Civ. Rieti, G.d.L., sent. n. 571/2009; Trib. Civ. Trieste, G.d.L., sent. 18.12.2008; Trib. Civ. L’Aquila, G.d.L., sent. n.85/2005; Trib. Civ. Lucera, G.d.L., sent. n. 272/2005) e secondo grado (ex plurimis: C.d’App. L’Aquila, sent. 704/2010; C. d’App. L’Aquila, sent. 813/2006).

Con specifico riferimento alla voce “buoni pasto”, è utile richiamare quanto deciso della Suprema Corte, a tal proposito vedasi la sentenza (Cass. Sez. Lavoro, sent. n. 10218/2007).

Sulla validità ed efficacia del quadro normativo sin qui individuato, non incide, come invece erroneamente sostenuto da parte minoritaria della giurisprudenza, l’art. 49 C.C.N.L. 14.09.2000, il quale individua in modo tassativo le voci specifiche che compongono la retribuzione annua da considerarsi ai fini del calcolo del trattamento di fine rapporto; quest’ultima disposizione sembra trovare… con due sentenze “fotocopia”, applicazione ai dipendenti delle Camere di Commercio, in ragione di quanto espressamente previsto nella “Dichiarazione congiunta n. 3”, allegata allo stesso contratto collettivo nazionale del 2000.

La corretta interpretazione della dichiarazione congiunta n. 3 costituisce il secondo tema controverso da risolvere: se quanto sin qui argomentato appare il frutto di una logica ricostruzione dell’istituto in esame, tuttavia, parte della giurisprudenza di legittimità (Cass. Sez. Lavoro, sent. n. 18288/2009 e Cass. Sez. Lavoro, sent. n. 18382/2009) e di merito, assolutamente minoritaria per una uniforme ermeneutica delle richiamate norme, ha ritenuto, probabilmente per ragioni di opportunismo e di natura prettamente politico-economica, di ribaltare il precedente pacifico orientamento e di ritenere il richiamo contenuto nella dichiarazione congiunta n. 3 allegata alla Coda contrattuale del 2000 come un rinvio alla disciplina vigente.

Il risultato conseguito da questa “nuova” giurisprudenza è stato, poi, dalla stessa dotato dei crismi della sacralità costituzionale, in quanto la lettura operata dalle due pronunce del 2009 sarebbe costituzionalmente orientata e necessitata, onde evitare contrasti con gli artt. 3 ed 81 Cost., ovvero finalizzata a scongiurare disparità di trattamento tra gli appartenenti al medesimo comparto, nonché destinata a garantire la copertura finanziaria della normativa applicabile.

Fermo restando le argomentazioni sin qui svolte a sostegno della tesi favorevole ai dipendenti camerali, che appaiono assolutamente assorbenti, sul punto dell’ermeneutica costituzionalmente orientata, si ritiene di poter sottolineare quanto segue: – quanto all’eccezione relativa al presunto contrasto tra la lettura della dichiarazione congiunta n. 3 sin qui offerta ed il principio della parità di trattamento degli appartenenti al medesimo comparto (argomentum ex art. 3 Cost.), occorre dire che la stessa appare pretestuosa ed infondata, in quanto non tiene conto della reale natura e della peculiare posizione lavorativa dei dipendenti camerali rispetto a tutti gli altri dipendenti pubblici.

Si ricorda, infatti, che i dipendenti camerali costituiscono una realtà a parte, più affine a quella degli appartenenti al comparto “ Statali”, del quale per anni hanno fatto parte, che a quella degli appartenenti al comparto “Regioni ed Autonomie Locali”, cui sono stati ricondotti solo per ragioni di opportunità politica.

Senza contare inoltre che attualmente non tutti i dipendenti della C.C.I.A.A. appartengono al medesimo comparto, essendo possibile riscontrare nelle realtà del sistema camerale altre tipologie contrattuali: il riferimento è alla posizione dei dipendenti delle Aziende Speciali delle C.C.I.A.A. i quali, fanno parte per esempio del comparto “Aziende del Commercio, dei Servizi e del Terziario” e, in alcuni contesti locali, o del comparto “Lavoro Portuale” (cfr. C.C.I.A.A. di Livorno).

Quindi a fronte della sostanziale differenza della posizione laburistico-previdenziale dei dipendenti del sistema camerale rispetto a quella degli altri appartenenti al comparto “Regioni ed Autonomie Locali”, risulta ampiamente giustificata sul piano logico una diversificazione dei primi dai secondi quanto a trattamento di fine rapporto, così come si giustifica l’interpretazione della dichiarazione congiunta n. 3 allegata al C.C.N.L. 14.09.2000 avallata dalla maggioritaria giurisprudenza di legittimità e di merito.

Al contrario, nessuna ragionevole disuguaglianza sarebbe possibile riscontrare nel caso in cui si decidesse di non concedere ai dipendenti della C.C.I.A.A., collocati a riposo a partire dall’anno 2000 (rectius: post entrata in vigore d.p.c.m. 20.12.1999), la possibilità di calcolare il proprio t.f.r. ex artt. 77 D.I. 12.07.1982, 2 Legge 335/1995 e 12 Legge 153/1969, atteso che in tal modo si creerebbe un’ingiustificata disparità rispetto ai loro colleghi cessati dal lavoro anteriormente al 2000 (questi sì, a differenza della generica categoria dei lavoratori del settore pubblico o del medesimo comparto, in posizione assolutamente ed ontologicamente identica ai primi!).

Ne deriva logicamente come la teoria che si oppone alle argomentazioni addotte, non solo appaia erronea, ma poggi in realtà sulla necessità di introdurre nel sistema de qua, senza giustificazione alcuna, un elemento di forte disparità (l’indiscriminata operatività dell’art. 49 C.C.N.L. 14.09.2000) all’interno dello stesso gruppo di lavoratori, ove, se per tali debbono intendersi tutti i facenti parte del medesimo comparto, a maggior ragione debbono considerarsi i dipendenti dello stesso datore di lavoro.

Tutto ciò, è bene sottolinearlo, a quadro normativo sostanzialmente immutato, non potendo trovare applicazione l’art. 49 C.C.N.L. 14.09.2000, perché così espressamente previsto nella dichiarazione congiunta n. 3 allegata al C.C.N.L. Regioni ed Autonomie Locali del 14.09.2000.

Quanto all’eccezione relativa al presunto contrasto tra la lettura della dichiarazione congiunta n. 3 sin qui offerta ed il principio della copertura finanziaria (argomentum ex art. 81 Cost.), va ricordato, come già fatto dalla Suprema Corte nella sentenza n. 10437/2006, che il principio di cui all’ art. 81 Cost. non risulta violato nei casi in esame, atteso che la Legge 335/1995 (in specie: l’art. 2, comma VI) nel disciplinare il t.f.r. del personale camerale, prevede espressamente che la regolamentazione collettiva delle modalità di attuazione di tale disciplina ed il successivo d.p.c.m. stabiliscano anche i necessari adeguamenti della struttura retributiva e contributiva del personale, mentre la previsione, nel comma IX del medesimo articolo, dell’applicazione della Legge 153/1969 (in specie: l’art. 12), ai fini della determinazione della base contributiva e pensionabile, trova in sé stessa la copertura finanziaria, ciò stante il parallelismo tra base contributiva e pensionabile.

Il rinvio di altri atti alla Legge 335/1995, pertanto, non può porre problemi di copertura finanziaria delle disposizioni di cui al predetto art. 2, problemi che, al massimo, potrebbero astrattamente riguardare la normativa di rinvio solo qualora introducesse nuove e maggiori spese. Nelle ipotesi descritte ciò non avviene, dal momento che il principio di copertura della spesa non può dirsi violato dal C.C.N.L. di comparto, il quale, in stretto ossequio alla Legge 335/1995, ha solo provveduto a dettare le modalità di attuazione del t.f.r., le quali, in relazione al trattamento di fine rapporto per i dipendenti camerali, si sono sostanziate nel richiamo alla disciplina contenuta nel Regolamento del 12.07.1982.

In definitiva, pur se appare scontato ed auspicabile un intervento delle Sezioni Unite della Suprema Corte al fine di dirimere il contrasto venutosi a creare tra le proprie Sezioni Semplici, non può che concludersi in senso favorevole in ossequio all’interpretazione offerta dal prevalente orientamento giurisprudenziale di legittimità e di merito, non sussistendo valide ragioni, neppure di origine costituzionale, per discostarsi dalla piana lettura delle norme in argomento.

Quindi mala tempora currunt, per chi ha fatto altre ipotesi metagiuridiche o… calcoli speculando sui camerali! ■

 *Presidente UIL Fpl SNALCC

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