Alla scoperta dell’istituto contrattuale dei permessi per il diritto allo studio

È ormai un dato di comune esperienza che negli ultimi anni l’acuirsi della crisi economica e sociale della società occidentale spinge verso una competizione globale tutte le istanze produttive dei paesi indistrializzati.
A questa tendenza non può sottrarsi nemmeno la pubblica amministrazione. L’ampio programma di riforma dei cardini su cui poggia l’organizzazione dei pubblici uffici intrapreso dal Dipartimento della Funzione Pubblica con il D.Lgs. n.150/2009 coinvolge nel progetto di rinnovamento tutta l’organizzazione dell’apparato statale e degli enti locali.
Tra i molteplici attori della riforma Brunetta un non trascurabile ruolo è assegnato ai vertici dirigenziali ed ai quadri direttivi delle singole amministrazioni cui è richiesto uno sforzo di adattamento alle nuove esigenze di ottimizzazione delle risorse disponibili in relzione al conseguimento degli obiettivi programmati ed ai risultati attesi.
Non vi è alcun dubbio quindi che il successo della riforma passa soprattutto per la capacità della classe dirigente della pubblica amministrazione di recepire appieno il nuovo assetto normativo individua la performance quale fulcro attorno a cui ruota tutta la riorganizzazione degli uffici e dei servizi resi all’utente.
In questo contesto, negli ultimi anni, si è assistito ad una sempre più accentuata richiesta di formazione ed aggiornamento professionale proveniente da larghi strati di dipendenti pubblici inquadrati nelle varie carriere direttive presso i quali (soprattutto in chi non possiede una formazione universitaria) si è fatta strada l’esigenza di acquisizione degli strumenti operativi del Total Quality Management (TQM) essenziali per garantire un tasso elevato di prestazioni all’utenza.
D’altro canto si è registrato un incremento esponenziale di offerta formativa cui partecipano anche le università telematiche. Naturalmente torna di stretta attualità l’istituto contrattuale dei permessi per il diritto allo studio.
Il Dipartimento della Funzione Pubblica, prendendo spunto dalle molteplici richieste di chiarimenti, il 7 ottobre 2011, ha diramato la circolare n.12/2011 con la quale fornisce un esauriente resoconto delle varie tipologie di permesssi ed agevolazioni cui i pubblici dipendenti possono accedere in relazione al diritto allo studio.
Giova distinguere le tipologie dei permessi in questione in due categorie principali:
1) permessi retribuiti;
2) permessi che non danno diritto alla retribuzione.
Nella prima categoria rientrano le 150 ore di permesso retribuito per anno solare, gli 8 giorni l’anno di permesso retribuito per la partecipazione a esami o concorsi, le agevolazioni relative all’articolazione dell’orario di lavoro.
Nella seconda categoria rientrano i congedi per la formazione, previsti dall’art. 5 della legge n.53 del 2000 e dai CCNL e l’aspettativa per il conseguimento del dottorato di ricerca la cui disciplina è recata dall’art. 2 della legge n.476 del 1984 successivamente modificata dalla legge n.240 del 2010 e dal d.lgs. n.119 del 2011.
Le 150 ore di permesso retribuito per anno solare sono concesse nel limite massimo del 3% del personale a tempo indenterminato in servizio al 1° gennaio di ogni anno ivi compreso il personale comandato da altre amministrazioni. I CCNL di comparto (per le regioni e le autonomie locali l’art. 15 del contratto 14 settembre 2000) riportano la tipologia dei corsi per i quali i permessi possono essere richiesti, nonché le condizioni cui è subordinata la concessione.
Nel caso in cui le istanze dovessero risultare eccedenti rispetto al contingente disponibile i permessi sono concessi osservando precisi criteri di priorità. Per unanime orientamento giurisprudenziale e dell’ARAN le ore di permesso in commento devono essere utilizzate esclusivamente per la frequenza ai corsi o per sostenere gli esami che si svolgono durante l’orario di lavoro.
È esclusa la fruizione per l’attività di studio.
In relazione alla possibiltà di fruire dei permessi da parte dei dipendenti iscritti alle università telematiche la circolare evidenzia che “alla luce di quanto precisato dall’ARAN in più di un’occasione, è bene sottolineare che le clausole nel disciplinare le agevolazioni non contengono specifiche previsioni sui corsi tenuti dalle università telematiche e, pertanto, la relativa disciplina deve intendersi di carattere generale,non rinvenendosi in astratto preclusioni di fruizione del permesso da parte dei dipendenti iscritti alle università telematiche.
È chiaro in ogni caso he la fruizione deve avvenire nel rispetto delle condizioni fissate dalle clausole medesime, per cui essa risulta subordinata alla presentazione della documentazione relativa all’iscrizione e agli esami sostenuti, nonché all’attestazione della partecipazione personale del dipendente alle lezioni. In quest’ultimo caso i dipendenti iscritti alle università telematiche dovranno certificare l’avvenuto collegamento all’università telematica durante l’orario di lavoro”.
Per quanto attiene alle agevolazioni relative all’orario di lavoro la circoalre precisa che il personale interessato ha diritto acché l’amministrazione predisponga una articolazione dell’orario di lavoro tale da consentire al dipendente la frequenza ai corsi e la preparazione agli esami.
Non può essere obbligato a prestazioni di lavoro straordinario, né a prestazione di lavoro nei giorni festivi o di riposo settimanale. I congedi per la formazione, anche a carattere universitario o diverse dai corsi organizzati e finanziati dal datore di lavoro, sono concessi ai dipendenti con una anzianità di servizio di almeno cinque anni per un massimo di undici mesi nell’arco dell’intera vista lavorativa. Il lavoratore durante tali congedi conserva il posto di lavoro e non ha diritto alla retribuzione.
L’aspettativa per il conseguimento del dottorato di ricerca, disciplinata in origine dall’art. 2 della legge n.476 del 1984, recentemente ha subito alcune sostanziali modifiche ad opera della legge n.240 del 2010 (c.d. legge Gelmini).
In primo luogo la concessione dell’aspettativa è subordinata alla compatibilità con le esigenze dell’amministrazione.
Inoltre, il diritto al congedo in commento non è riconsociuto a chi ha già conseguito un dottorato di ricerca, né a coloro che, avendo già beneficiato del congedo con iscrizione per almeno un anno accademico ai corsi di dottorato non ne hanno conseguito il relativo titolo. Altra importante innovazione rispetto alla normativa precedente è stata apportata dall’art. 5 del d.lgs. 119 del 2011 recante riordino della normativa in materia di congedi aspettative e permessi in attuazione della delega conferita dall’art. 23 della legge n.183 del 2010.
L’articolo in questione chiarisce che la ripetizione delle somme corrisposte al dipendente che abbia optato per l’aspettativa retribuita possa essere richiesta solo nel caso in cui lo stesso dipendente cessa da qualsiasi rapporto di lavoro o di impiego con la pubblica amministrazione.
Viceversa non è ripetibile nel caso in cui il dipendente transiti ad altra pubblica amministrazione per mobilità o vincita di concorso.
La circolare osserva che “la motivazione di questa esplicita disciplina risiede nella consapevolezza del valore dell’accrescimento culturale e professionale che di regola consegue al dottorato, valore che non è non può essere limitato alla singola istituzione di appartenenza, ma è riferito all’intero apparato pubblico che si arricchisce nel suo complesso di professionalità”. ■
*Dirigente Risorse Umane del Consiglio Regionale della Calabria
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